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Disciplina della pratica forense
a) legislazione
la pratica forense è disciplinata dal D.P.R. 10/4/1990 n. 101
Altre norme rilevanti, oltre all'ordinamento forense e alle sue norme di attuazione (consultabili nella sezione "Ordinamento forense" del sito), sono contenute nelle seguenti fonti:
1. L. 18/7/2003 n. 180
2. D.Lgs. 27/1/1992 n. 115
3. D.M. 28/5/2003 n. 191
b) deontologia
la pratica forense è stata oggetto di svariati pareri emessi dalla Commissione consultiva del C.N.F. secondo cui:
- l'assistenza alle venti udienze, prevista come minimo per ogni semestre di pratica forense dall'art. 6 del citato d.p.r. 101/90, deve svolgersi in termini diluiti nell'arco dell'intero semestre così da evidenziare continuità e assiduità nello svolgimento della pratica medesima;
- una deroga alla diluizione delle udienze nell'arco del semestre può essere ammessa solo allorchè sussistano motivate ragioni, meritevoli di considerazione;
- il controllo del consiglio dell'ordine sullo svolgimento della pratica deve essere sostanziale e non meramente formale, con la conseguente possibilità di rifiutare la convalida del semestre di pratica oggetto di verifica ove ne ricorrano i presupposti, come nel caso di accertamento dell'insufficienza della preparazione del praticante avvocato sia in materia civile sia in materia penale;
- lo svolgimento della pratica forense all'estero deve comprendere anche l'assistenza alle venti udienze semestrali, del che il dominus deve rilasciare attestazione;
- la frequenza di un corso di perfezionamento riconosciuto con decreto ministeriale assolve interamente gli obblighi del praticante avvocato per uno degli anni di pratica forense, senza che perciò sia necessario l'assolvimento di obblighi ulteriori e quindi senza necessità di assistenza alle udienze, mentre il secondo anno di pratica forense dovrà svolgersi anche con l'assistenza alle udienze.
c) patrocinio
i praticanti avvocati, dopo il conseguimento del patrocinio, possono esercitare l'attività professionale nella cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente ai casi indicati dall'art. 7 L. 16/12/1999 n. 479 (c.d. Legge Carotti), come modificato dall'art. 2-terdecies D.L. 7/4/2000 n. 82, convertito in L. 5/6/2000 n. 144.
La durata del patrocinio è di sei anni che decorrono dal primo giorno del secondo anno di iscrizione al registro dei praticanti avvocati (cfr. C.N.F., delib. 23/11/2006 e circolare 22/1/2007), di tal che il patrocinio non può superare i sei anni successivi al primo anno di pratica forense; la delibera del consiglio dell'ordine ha carattere costitutivo (cfr. nuovamente C.N.F., circolare 22/1/2007).
La richiesta di ammissione la patrocinio legale può essere proposta secondo il seguente modello:
modello di richiesta di ammissione la patrocinio legale

Iscrizione al registro dei praticanti avvocati
a) richiesta di iscrizione
la richiesta di iscrizione nel registro dei praticanti (in bollo) può essere proposta secondo il seguente modello:
modello di richiesta di iscrizione al registro dei praticanti avvocati
b) modalità di iscrizione
alla richiesta di iscrizione devono essere allegati:
1. certificato di laurea con gli esami sostenuti (in bollo)
2. autocertificazione residenza e nascita
3. certificato carichi pendenti e casellario (in bollo)
4. lettera dell'avvocato presso cui si intende svolgere la pratica (come da modulo consigliato: v. modello di dichiarazione del dominus)
5. copia del codice fiscale
6. euro 25 da versare alla segreteria

Certificazione di compimento della pratica forense
a) richiesta di certificato
la richiesta di rilascio del certificato di compimento della pratica forense (in bollo) può essere proposta secondo il seguente modello:
modello di richiesta di certificato di compimento della pratica
b) modalità di certificazione
alla richiesta di certificato devono essere allegati:
1. libretto della pratica debitamente completato e vidimato sino al IV semestre;
2. marca amministrativa da € 14,62.
Si ricorda che il rilascio del certificato di compimento della pratica non comporta la cancellazione dal registro dei praticanti avvocato: il praticante avvocato che intenda essere cancellato a seguito della compiuta pratica deve farne espressa richiesta.

Partecipazione all'esame di abilitazione
a) domanda di partecipazione
la richiesta di partecipazione all'esame di abilitazione può essere proposta secondo il seguente modello:
modello di richiesta di iscrizione all'esame di abilitazione
b) modalità di partecipazione
la partecipazione all'esame di abilitazione è disciplinata dall'ordinamento della professione di avvocato che ne regola contenuto della prova, commissione, vigilanza, svolgimento, valutazione.
In caso di esito positivo, la richiesta di rilascio del certificato di abilitazione può essere proposta secondo il seguente modello:
modello di richiesta di certificato di abilitazione

Scuole
a) Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati
Dal 1999 opera presso il Consiglio Nazionale Forense il "Centro per la formazione e l’aggiornamento professionale degli avvocati". 
Scopi e funzioni del Centro sono: 
a) contribuire allo sviluppo della cultura professionale dell’Avvocatura, mediante lo studio e la ricerca in tema di formazione e di aggiornamento degli avvocati;
b) promuovere e coordinare le scuole di formazione e le attività di aggiornamento;
c) approvare gli statuti ed i regolamenti delle scuole forensi;
d) determinare gli indirizzi funzionali e didattici delle singole scuole e dei criteri per il conseguimento di attestati attinenti alla formazione ed all’aggiornamento.
e) vigilare sul funzionamento e sulla gestione delle scuole di formazione, nonché sulle attività di aggiornamento.
b) Scuola di formazione forense di Genova
La Scuola di formazione forense di Genova è sorta in collaborazione con l'Associazione "Mauro De Andrè" e l'Università degli studi di Genova.
Ha sede presso Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova, Palazzo di Giustizia, P.zza Portoria 1, 16121 Genova (Tel. 010566217, Fax 010565300).
c) Scuola forense della Provincia di Imperia
La Scuola forense della provincia di Imperia è sorta per volontà dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Imperia e di Sanremo nel dicembre 2005, a beneficio dei laureati in giurisprudenza iscritti alla pratica professionale presso gli Ordini di Imperia e di Sanremo ed anche presso Ordini diversi da quelli di Sanremo ed Imperia.
Scopi e funzioni della Scuola forense sono:
- l'organizzazione di corsi di durata biennale che si articoleranno, complessivamente, in circa 150 moduli, da due ore ciascuno, tra lezioni e correzioni delle prove scritte, da tenersi, possibilmente nel pomeriggio del venerdì, oltre le esercitazioni scritte da svolgersi il sabato mattina ed avrà per oggetto l’insegnamento teorico-pratico di tutte le materie dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, comprese la deontologia e la previdenza forense;
- l'organizzazione di corsi, giornate di studio, convegni scientifici ed ogni altra iniziativa di aggiornamento professionale a beneficio degli avvocati iscritti.
La segreteria della Scuola è istituita presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sanremo con i medesimi orari di apertura al pubblico.
d) Scuola di specializzazione universitaria per le professioni legali di Genova
La Scuola di specializzazione universitaria di Genova è una scuola ad accesso limitato per laureati in giurisprudenza che aspirino a diventare magistrati, notai, avvocati.
Ha durata biennale, la frequenza è obbligatoria, sostituisce un anno di pratica.