Informazioni sul sito del C.O.A. di Sanremo

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Responsabile è il presidente pro tempore del consiglio dell'ordine

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FUNZIONI CONSILIARI - Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di San Remo e' l'organo elettivo preposto ad adempiere tutti i compiti demandatigli dall'ordinamento della professione di avvocato e da altre leggi per il circondario del Tribunale di San Remo.


 

 

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COMPOSIZIONE CONSILIARE - I componenti del consiglio dell'ordine eletto per il biennio 2010-2011 (nell'ordine dei voti riportati): avv. Elvira Lombardi (presidente), avv. Massimo Corradi, avv. Eugenio Aluffi, avv. Giancarlo Giordano (segretario), avv. Maria Cristina Roà, avv. Giovanni Battista Martini (tesoriere), avv. Giuseppe Pugliese, avv. Roberto Carfagno, avv. Alessandra Solerio.


 

PRATICA FORENSE

 

 

  Disciplina della pratica forense


a) legislazione
la pratica forense è disciplinata dalle seguenti fonti:
D.P.R. 10/4/1990 n. 101
(link al sito del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano).
Altre norme interessanti sono contenute nelle seguenti fonti:
1. D.M. 27/3/1996
2. D.Lgs. 17/11/1997 n. 398
3. D.M. 21/12/1999 n. 537

4. L. 18/7/2003 n. 180


b) deontologia
la pratica forense è stata oggetto di svariati pareri emessi dalla Commissione consultiva del C.N.F. secondo cui:
l'assistenza alle venti udienze, prevista come minimo per ogni semestre di pratica forense dall'art. 6 del citato d.p.r. 101/90, debba svolgersi in termini diluiti nell'arco dell'intero semestre così da evidenziare continuità ed assiduità nello svolgimento della pratica medesima;
una deroga alla diluizione delle udienze nell'arco del semestre può essere ammessa solo allorchè sussistano motivate ragioni, meritevoli di considerazione;
il controllo del consiglio dell'ordine sullo svolgimento della pratica deve essere sostanziale e non meramente formale, con la conseguente possibilità di rifiutare la convalida del semestre di pratica oggetto di verifica ove ne ricorrano i presupposti, come nel caso di accertamento dell'insufficienza della preparazione del praticante avvocato sia in materia civile sia in materia penale;
lo svolgimento della pratica forense all'estero deve comprendere anche l'assistenza alle venti udienze semestrali, del che il dominus deve rilasciare attestazione;
in ossequio al d.m. 27/3/1996 la frequenza di un corso di perfezionamento riconosciuto con decreto ministeriale assolve interamente gli obblighi del praticante avvocato per uno degli anni di pratica forense, senza che perciò sia necessario l'assolvimento di obblighi ulteriori e quindi senza necessità di assistenza alle udienze, mentre il secondo anno di pratica forense dovrà svolgersi anche con l'assistenza alle udienze.

 

c) patrocinio

i praticanti avvocati, dopo il conseguimento del patrocinio, possono esercitare l'attività professionale nella cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente ai casi indicati dall'art. 7 L. 16/12/1999 n. 479 (c.d. Legge Carotti).

La durata del patrocinio è di sei anni che decorrono dal primo giorno del secondo anno di iscrizione al registro dei praticanti avvocati (cfr. C.N.F., delib. 23/11/2006), di tal che il patrocinio non può superare i sei anni successivi al primo anno di pratica forense.

 

Certificato di compiuta pratica forense


a) richiesta di certificato
la richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica forense (in bollo) può essere proposta secondo il seguente modello:
modello di richiesta di rilascio di certificato di compiuta pratica forense


b) modalità di certificazione
alla richiesta di certificato devono essere allegati:
1. libretto della pratica debitamente completato e vidimato sino al IV semestre;
2. marca amministrativa da € 14,62.
Si ricorda che il rilascio del certificato di compiuta pratica non comporta la cancellazione dal registro dei praticanti avvocato: il praticante avvocato che intenda essere cancellato a seguito della compiuta pratica deve farne espressa richiesta.

 

Scuole


a) Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati
Dal 1999 opera presso il Consiglio Nazionale Forense il "Centro per la formazione e l’aggiornamento professionale degli avvocati". 
Scopi e funzioni del Centro sono: 
a) contribuire allo sviluppo della cultura professionale dell’Avvocatura, mediante lo studio e la ricerca in tema di formazione e di aggiornamento degli avvocati;
b) promuovere e coordinare le scuole di formazione e le attività di aggiornamento;
c) approvare gli statuti ed i regolamenti delle scuole forensi;
d) determinare gli indirizzi funzionali e didattici delle singole scuole e dei criteri per il conseguimento di attestati attinenti alla formazione ed all’aggiornamento.
e) vigilare sul funzionamento e sulla gestione delle scuole di formazione, nonché sulle attività di aggiornamento.


b) Scuola di formazione forense di Genova
La Scuola di formazione forense di Genova è sorta in collaborazione con l'Associazione "Mauro De Andrè" e l'Università degli studi di Genova.
Ha sede presso Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova, 
Palazzo di Giustizia, P.zza Portoria 1, 16121 Genova 
(Tel. 010566217, Fax 010565300).
Referente è l'Avv. Guido Colella, Via Fieschi, 1/11 16121 Genova 
(Tel. 010585971-566592 Fax 0105535123).

 

c) Scuola forense della Provincia di Imperia

La Scuola forense della Provincia di Imperia è sorta per volontà dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Imperia e di Sanremo nel dicembre 2005, a beneficio dei laureati in giurisprudenza iscritti alla pratica professionale presso gli Ordini di Imperia e di Sanremo ed anche presso Ordini diversi da quelli di Sanremo ed Imperia.

Scopi e funzioni della Scuola forense sono:

a) l'organizzazione di un corso di durata biennale, per gli anni 2006 e 2007, che si articolerà, complessivamente, in circa 150 moduli, da due ore ciascuno, tra lezioni e correzioni delle prove scritte, da tenersi, possibilmente nel pomeriggio del venerdì, oltre le esercitazioni scritte da svolgersi il sabato mattina ed avrà per oggetto l’insegnamento teorico-pratico di tutte le materie dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, comprese la deontologia e la previdenza forense;

b) l'organizzazione di corsi, giornate di studio, convegni scientifici ed ogni altra iniziativa di aggiornamento professionale a beneficio degli avvocati iscritti.

La segreteria della Scuola è istituita presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sanremo con i medesimi orari di apertura al pubblico.


d) Scuola di specializzazione universitaria per le professioni legali di Genova
La Scuola di specializzazione universitaria di Genova è una scuola ad accesso limitato per laureati in giurisprudenza che aspirino a diventare magistrati, notai, avvocati.
Ha durata biennale, la frequenza è obbligatoria, sostituisce un anno di pratica.

 


 

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