PRATICA
FORENSE
Disciplina della pratica
forense
a) legislazione
la pratica forense è disciplinata dalle seguenti fonti:
D.P.R.
10/4/1990 n. 101
(link al sito del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Milano).
Altre norme interessanti sono contenute nelle seguenti
fonti:
1. D.M. 27/3/1996
2. D.Lgs. 17/11/1997 n. 398
3. D.M. 21/12/1999 n. 537
4.
L. 18/7/2003 n. 180
b) deontologia
la pratica forense è stata oggetto di svariati pareri
emessi dalla Commissione consultiva del C.N.F. secondo cui:
l'assistenza alle venti
udienze, prevista come minimo per ogni semestre di pratica forense dall'art. 6
del citato d.p.r. 101/90, debba svolgersi in termini diluiti nell'arco
dell'intero semestre così da evidenziare continuità ed assiduità nello
svolgimento della pratica medesima;
una deroga alla diluizione delle udienze nell'arco del
semestre può essere ammessa solo allorchè sussistano motivate ragioni,
meritevoli di considerazione;
il controllo del consiglio dell'ordine sullo
svolgimento della pratica deve essere sostanziale e non meramente formale, con
la conseguente possibilità di rifiutare la convalida del semestre di pratica
oggetto di verifica ove ne ricorrano i presupposti, come nel caso di
accertamento dell'insufficienza della preparazione del praticante avvocato sia
in materia civile sia in materia penale;
lo svolgimento della pratica forense all'estero deve
comprendere anche l'assistenza alle venti udienze semestrali, del che il dominus
deve rilasciare attestazione;
in ossequio al d.m. 27/3/1996 la frequenza di un corso
di perfezionamento riconosciuto con decreto ministeriale assolve interamente gli
obblighi del praticante avvocato per uno degli anni di pratica forense, senza
che perciò sia necessario l'assolvimento di obblighi ulteriori e quindi senza
necessità di assistenza alle udienze, mentre il secondo anno di pratica forense
dovrà svolgersi anche con l'assistenza alle udienze.
c)
patrocinio
i
praticanti avvocati, dopo il conseguimento del patrocinio,
possono esercitare l'attività professionale nella cause di competenza del
giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica,
limitatamente ai casi indicati dall'art. 7 L. 16/12/1999 n. 479 (c.d. Legge
Carotti).
La
durata del patrocinio è di sei anni che decorrono dal primo giorno del secondo
anno di iscrizione al registro dei praticanti avvocati (cfr. C.N.F., delib.
23/11/2006), di tal che il patrocinio non può superare i sei anni successivi al
primo anno di pratica forense.
Certificato di compiuta pratica
forense
a) richiesta di certificato
la richiesta di rilascio del certificato di compiuta
pratica forense (in bollo) può essere proposta secondo il seguente modello:
modello di richiesta di
rilascio di certificato di compiuta pratica forense
b) modalità di certificazione
alla richiesta di certificato devono essere allegati:
1. libretto della pratica debitamente completato e vidimato sino al IV semestre;
2. marca amministrativa da € 14,62.
Si ricorda che il rilascio del certificato di compiuta pratica non comporta la
cancellazione dal registro dei praticanti avvocato: il praticante avvocato che
intenda essere cancellato a seguito della compiuta pratica deve farne espressa
richiesta.
Scuole
a) Centro per la formazione e l'aggiornamento
professionale degli avvocati
Dal 1999 opera presso il Consiglio Nazionale Forense il
"Centro per la formazione e l’aggiornamento professionale degli
avvocati".
Scopi e funzioni del Centro sono:
a) contribuire allo sviluppo della cultura professionale
dell’Avvocatura, mediante lo studio e la ricerca in tema di formazione e di
aggiornamento degli avvocati;
b) promuovere e coordinare le scuole di formazione e le
attività di aggiornamento;
c) approvare gli statuti ed i regolamenti delle scuole
forensi;
d) determinare gli indirizzi funzionali e didattici delle
singole scuole e dei criteri per il conseguimento di attestati attinenti alla
formazione ed all’aggiornamento.
e) vigilare sul funzionamento e sulla gestione delle
scuole di formazione, nonché sulle attività di aggiornamento.
b) Scuola di formazione forense di Genova
La Scuola di formazione forense di Genova è sorta in
collaborazione con l'Associazione "Mauro De Andrè" e l'Università
degli studi di Genova.
Ha sede presso Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Genova,
Palazzo di Giustizia, P.zza Portoria 1, 16121 Genova
(Tel. 010566217, Fax 010565300).
Referente è l'Avv. Guido Colella, Via Fieschi, 1/11 16121
Genova
(Tel. 010585971-566592 Fax 0105535123).
c)
Scuola forense della Provincia di Imperia
La
Scuola forense della Provincia di Imperia è sorta per volontà dei
Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Imperia e di Sanremo nel dicembre 2005, a
beneficio dei laureati in giurisprudenza iscritti alla pratica professionale
presso gli Ordini di Imperia e di Sanremo ed anche presso Ordini diversi da
quelli di Sanremo ed Imperia.
Scopi
e funzioni della Scuola forense sono:
a)
l'organizzazione di un corso di durata biennale, per gli anni 2006 e 2007, che
si articolerà, complessivamente, in circa 150 moduli, da due ore ciascuno, tra
lezioni e correzioni delle prove scritte, da tenersi, possibilmente nel
pomeriggio del venerdì, oltre le esercitazioni scritte da svolgersi il sabato
mattina ed avrà per oggetto l’insegnamento teorico-pratico di tutte le
materie dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense,
comprese la deontologia e la previdenza forense;
b)
l'organizzazione di corsi, giornate di studio, convegni scientifici ed ogni
altra iniziativa di aggiornamento professionale a beneficio degli avvocati
iscritti.
La
segreteria della Scuola è istituita presso la segreteria del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Sanremo con i medesimi orari di apertura al
pubblico.
d) Scuola di specializzazione universitaria per le professioni legali di
Genova
La Scuola di specializzazione universitaria di Genova è
una scuola ad accesso limitato per laureati in giurisprudenza che aspirino a
diventare magistrati, notai, avvocati.
Ha durata biennale, la frequenza è obbligatoria,
sostituisce un anno di pratica.
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