Tabella degli importi del contributo unificato*
* aggiornata alla L. 183/11 (c.d. legge di stabilità 2012)
Importi del contributo unificato (art. 13 D.P.R. 115/02)**
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VALORE DELLA CONTROVERSIA |
CONTRIBUTO |
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A) |
fino
a |
€
1.100 |
€
37 |
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Il
medesimo importo è previsto per:
-
processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo esenzione ex articolo 9, comma-1 bis (in favore dei soggetti titolari di un reddito irpef, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore ad euro 31.884,48)
- procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile (cioè separazioni consensuali)
- procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (cioè divorzi congiunti).
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B) |
superiore
a |
€
1.100 |
fino
a |
€
5.200 |
€
85 |
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Il
medesimo importo è previsto per:
-
processi di volontaria giurisdizione -
processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I (cioè separazioni giudiziali) e capo VI del cod. proc.
civ. (cioè procedimenti in camera di consiglio)
- processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (cioè divorzi contenziosi).
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C) |
superiore
a |
€
5.200 |
fino
a |
€
26.000 |
€
206 |
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Il
medesimo importo è previsto per:
-
processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace.
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D) |
superiore
a |
€
26.000 |
fino
a |
€
52.000 |
€
450 |
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Il
medesimo importo è previsto per:
-
processi civili di valore indeterminabile. -
processi amministrativi di valore indeterminabile.
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E) |
superiore
a |
€
52.000 |
fino
a |
€
260.000 |
€
660 |
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L'importo di € 600,
è previsto per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica nonchè i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato.
Il contributo dovuto è ridotto della metà in caso di controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, allorchè si applica il comma 3.
Il contributo dovuto è pari a € 300 nei seguenti casi:
- ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato;
- ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato.
Il contributo dovuto è pari a € 1.500 in caso di ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonchè da altre disposizioni che richiamino il citato rito.
Il contributo dovuto è pari a € 4.000 in caso di ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
In caso di ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale nulla è dovuto.
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F) |
superiore
a |
€
260.000 |
fino
a |
€
520.000 |
€
1.056 |
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G) |
superiore
a |
€
520.000 |
€
1.466 |
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** Note
1) Se manca la dichiarazione relativa al valore della causa, il processo si presume del valore indicato alla lettera g) e quindi l'importo è determinato in misura massima.
2) Gli importi sono suscettibili di aumento della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio.
3) La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui
consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.
4) Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento
autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato,
determinato in base al valore della domanda proposta.
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PROCEDIMENTI DI IMPUGNAZIONE
Il contributo unificato è aumentato della metà nei giudizi d'impugnazione ed è raddoppiato nei processi di cassazione (art. 28 della legge 183/11 che ha introdotto il comma 1 bis all'art. 13 dpr 115/2002).
Il procedimento di cassazione è soggetto non solo al contributo unificato ma anche a un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari (€ 168).
Per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti pubblico impiego o in materia di previdenza e assistenza obbligatorie è dovuto solo il contributo unificato.
PROCEDIMENTI EX ART. 23 L. 689/81
Il procedimento di opposizione è soggetto al contributo unificato, in base all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria.
PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LOCAZIONE, COMODATO, OCCUPAZIONE SENZA TITOLO E IMPUGNAZIONE DI DELIBERA CONDOMINIALE
Il contributo è dovuto in base al valore della causa (dal 1 gennaio 2010).
PROCESSI DI ESECUZIONE IMMOBILIARE
Sono soggetti a un contributo unificato di € 242.
ALTRI PROCESSI ESECUTIVI
Sono soggetti a un contributo unificato di € 121 (metà dell’importo dovuto per i processi di esecuzione immobiliare), salvi i
processi esecutivi mobiliari d’importo inferiore a € 2.500,00 ove l'importo è di € 37.
PROCESSI DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
Sono soggetti a un contributo unificato di € 146.
PROCEDURE FALLIMENTARI (dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla sua chiusura)
Sono soggette a un contributo unificato di € 740.
INSINUAZIONE TEMPESTIVA AL PASSIVO Non è soggetta a contributo unificato.
INSINUAZIONE TARDIVA AL PASSIVO Il
contributo unificato è determinato in base al valore del credito per cui si procede.
AZIONE CIVILE NEL PROCESSO PENALE
L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la
condanna generica del responsabile. Se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore.
CAUSE E ATTIVITÀ CONCILIATIVE IN SEDE NON CONTENZIOSA DI VALORE INFERIORE A €
1.033 E PROVVEDIMENTI AD ESSE RELATIVI
Sono soggette a contributo unificato secondo gli importi previsti dall’articolo 13 di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni (art. 46,
c. 1 della Legge 21 novembre 1991, n. 374, come sostituito dalla Legge Finanziaria 2005).
PROCESSI TRIBUTARI Il contributo unificato è determinato in base al valore della lite,
determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni,
il quale deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a
debito. Il contributo è dovuto nei seguenti importi:
a) € 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
b) € 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) € 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;
d) € 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
e) € 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
f) € 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.
DIMEZZAMENTO DEL CONTRIBUTO Sono soggetti a un contributo unificato dimezzato i seguenti procedimenti:
- procedimenti speciali previsti nel libro IV, titolo I del cod. proc. civ. (cioè procedimento d'ingiunzione, procedimento per convalida di sfratto, procedimenti cautelari
e procedimenti possessori); -
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; -
giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento; -
controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo esenzione ex articolo 9, comma-1 bis (in favore dei soggetti titolari di un reddito irpef, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore ad euro 31.884,48).
ESENZIONI DAL CONTRIBUTO Nulla è dovuto per: -
procedimenti già esenti (comprese le cause di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatorie, se relative a soggetti titolari di un reddito irpef, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore ad euro 31.884,48), -
procedimenti di rettificazione di stato civile, -
procedimenti in materia tavolare, -
procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni di mantenimento della prole, -
altri procedimenti riguardanti la prole, -
procedimenti di cui ai capi II, III, IV, V del titolo II del libro quarto del cod. proc. civ. cioè interdizione e
inabilitazione, assenza e dichiarazione di morte presunta, minori,
interdetti e inabilitati, rapporti patrimoniali tra i coniugi, -
procedimenti di cui all'art. 3 della L. 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto). La
ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte
nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
Programma di calcolo dell'importo del contributo unificato
Questo è il link al programma di calcolo dell'importo dei diritti di copia, concesso dall'avvocato Anna Andreani (www.avvocatoandreani.it).
Nota: anticipazione forfettizzata di diritti, indennità e spese di notificazione
Il processo civile è altresì soggetto a un'anticipazione forfettaria all'erario dei diritti, delle indennità di trasferta e delle spese di spedizione per le notificazioni dell'ufficio, nella misura di euro 8, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo (D.P.R. 115/2002, art. 30 comma 1).
Nota: diritti di copia
Attualmente l'art. 40 D.P.R. 115/2002 prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e
ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti.
L'art. 266 prevede, peraltro, che sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40 si applicano gli art. 267, 268 e 269 che rimandano alle tabelle di cui agli allegati n. 6, 7 e 8 del D.P.R. 115/2002.
Quanto agli importi ivi indicati si rimanda alla tabella dei diritti di copia presente in questo sito.
La previgente tabella I allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488 prevedeva che per
il rilascio di copie autentiche fosse dovuto un unico diritto fisso di € 5,16 per ogni atto,
anche se composto di più fogli o più pagine, e che le copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti
soggetti a contributo unificato richieste dalle parti del procedimento fossero esenti da bollo.
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