Tabella degli importi del contributo unificato*
* aggiornata al D.L. 78/10 conv. in L. 122/10 (art. 48 bis) in vigore dal 31/7/2010
Importi del contributo
unificato (art. 13 D.P.R. 115/02)
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VALORE
DELLA CONTROVERSIA |
CONTRIBUTO |
|
A) |
fino
a |
€
1.100 |
€
33 |
|
B) |
Superiore
a |
€
1.100 |
fino
a |
€
5.200 |
€
77 |
|
Il
medesimo importo è previsto per:
-
Processi di volontaria giurisdizione
-
Processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI del cod. proc.
civ. cioè procedimenti in camera di consiglio.
-
Procedimenti in camera di consiglio del tribunale fallimentare.
|
|
C) |
Superiore
a |
€
5.200 |
fino
a |
€
26.000 |
€
187 |
|
Il
medesimo importo è previsto per:
-
Processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del
Giudice di Pace.
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D) |
Superiore
a |
€
26.000 |
fino
a |
€
52.000 |
€
374 |
|
Il
medesimo importo è previsto per:
-
Processi civili di valore indeterminabile.
-
Per il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento l’importo
del contributo qui indicato è ridotto alla metà.
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E) |
Superiore
a |
€
52.000 |
fino
a |
€
260.000 |
€
550 |
|
L'importo di € 500, non aumentato ex D.L. 78/2010,
è previsto per:
-
ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al
Consiglio di Stato, salvo che nei seguenti casi in cui il contributo dovuto è pari a € 250
per:
- ricorsi avverso il silenzio dell’amministrazione, previsti dall’art.
21bis della legge 1034/1971.
- ricorsi in tema di accesso agli atti, previsti dall’art. 25, comma 5
della legge 241/1990 (ad eccezione dei ricorsi avverso il diniego di
accesso alle informazioni ambientali di cui al D. Lgs. 195/2005, per i
quali il contributo unificato no è dovuto).
- ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di
soggiorno e ingresso nel territorio dello Stato.
- ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato.
Il
contributo dovuto è pari a € 1.000 per i ricorsi previsti dall’art.
23-bis, comma 1 della legge 1034/1971, nonché da altre disposizioni che
richiamano l’art. 23-bis.
Il
contributo dovuto è pari a € 2.000 per i ricorsi di cui al punto
precedente (art. 23-bis) in materia di affidamento di lavori, servizi e
forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità.
Il contributo unificato non è dovuto per i ricorsi previsti dall'art. 25 della L. n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni
di cui al D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della Dir. 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
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F) |
Superiore
a |
€
260.000 |
fino
a |
€
520.000 |
€
880 |
|
G) |
Superiore
a |
€
520.000 |
€
1.221 |
|
Se
manca la dichiarazione relativa al valore della causa, il processo si
presume del valore indicato alla lettera g). |
ANTICIPAZIONE FORFETTIZZATA DI DIRITTI, INDENNITA' E SPESE DI NOTIFICAZIONE
Il processo civile è altresì soggetto a un'anticipazione forfettaria all'erario dei diritti, delle indennità di trasferta e delle spese di spedizione per le notificazioni dell'ufficio, nella misura di euro 8, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo (D.P.R. 115/2002, art. 30 comma 1).
PROCEDIMENTI EX ART. 23 L. 689/81
Il procedimento di opposizione è soggetto al contributo unificato, in base all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria. PROCEDIMENTI DI CASSAZIONE
Il procedimento di cassazione è soggetto non solo al contributo unificato ma anche a un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari (euro 168).
Per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti pubblico impiego o in materia di previdenza e assistenza obbligatorie è dovuto solo il contributo unificato. AZIONE CIVILE NEL PROCESSO PENALE
L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la
condanna generica del responsabile. Se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore.
CONTRIBUTO DIMEZZATO Sono soggetti a un contributo unificato dimezzato i seguenti procedimenti:
- procedimenti speciali previsti nel libro IV, titolo I del cod. proc. civ. (cioè procedimento d'ingiunzione, procedimento per convalida di sfratto, procedimenti cautelari
e procedimenti possessori); -
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; -
giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento; -
procedimenti di sfratto per morosità (il cui valore si
determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica
dell'atto di citazione per la convalida); -
procedimenti di finita locazione (il cui valore si determina in base
all'ammontare del canone di un anno). PROCESSI
DI ESECUZIONE IMMOBILIARE Sono soggetti a un contributo unificato di € 220.
ALTRI
PROCESSI ESECUTIVI Sono soggetti a un contributo unificato di € 110 (metà dell’importo dovuto per i
processi di esecuzione immobiliare), salvi i
processi esecutivi mobiliari d’importo inferiore a € 2.500,00 ove l'importo è di € 30.
PROCESSI
DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI Sono soggetti a un contributo unificato di € 132.
PROCEDIMENTI
IN MATERIA DI LOCAZIONE (ivi compresi quelli per decreto ingiuntivo) COMODATO, OCCUPAZIONE SENZA TITOLO E IMPUGNAZIONE DI DELIBERA CONDOMINIALE Sono soggetti a un contributo unificato determinato in base al valore della causa.
PROCEDURE FALLIMENTARI (dalla sentenza
dichiarativa di fallimento alla sua chiusura) Sono soggette a un contributo unificato di € 672.
INSINUAZIONE
TEMPESTIVA AL PASSIVO Non è soggetta a contributo unificato.
INSINUAZIONE
TARDIVA AL PASSIVO Il
contributo unificato è determinato in base al valore del credito per cui si procede.
CAUSE
E ATTIVITÀ CONCILIATIVE IN SEDE NON CONTENZIOSA DI VALORE INFERIORE A €
1.033 E PROVVEDIMENTI AD ESSE RELATIVI Sono soggette a contributo unificato secondo gli importi previsti dall’articolo
13 di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni (art. 46,
c. 1 della Legge 21 novembre 1991, n. 374 – Istituzione del giudice di
pace, come sostituito dalla Legge Finanziaria 2005). Esenzioni
dal contributo unificato (art. 10 D.P.R. 115/02) Nulla
è dovuto per: -
Procedimenti già esenti -
Procedimenti di rettificazione di stato civile -
Procedimenti in materia tavolare -
Procedimenti esecutivi per consegna e rilascio -
Procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni
di mantenimento della prole -
Altri procedimenti riguardanti la prole -
Procedimenti di cui al titolo II, capi I, II, III, IV, V del libro quarto del
cod. proc. civ. cioè separazione personale dei coniugi, interdizione e
dell'inabilitazione, assenza e dichiarazione di morte presunta, minori,
interdetti e inabilitati, rapporti patrimoniali tra i coniugi -
Procedimenti di cui all'art. 3 della L. 24 marzo 2001, n. 89 (legge Pinto) La
ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte
nelle conclusioni dell'atto introduttivo. Nota: rilascio di copie autentiche Per
il rilascio di copie autentiche è dovuto un unico diritto fisso di € 5,16 per
ogni atto, anche se composto di più fogli o più pagine. Le
copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti
soggetti a contributo unificato richieste dalle parti del provvedimento sono
esenti da bollo.
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