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Esenzione dall'obbligo di certificazione di cui all'art. 6 Reg. F.P.C.

Con deliberazione 27/5/2011 il consiglio dell'ordine degli avvocati di Sanremo, tenuto conto che il ricorso al sistema "Riconosco" da parte degli iscritti fin dall'avvio della formazione permanente continua ha consentito e consente allo stesso consiglio di acquisire tutti i dati relativi al percorso formativo seguito dai medesimi (rendendo così irrilevante l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 6 comma 1 seconda parte del regolamento C.N.F. sulla formazione permanente continua), ha deliberato di esentare i medesimi dall'obbligo di depositare una sintetica relazione che certifica il percorso formativo seguito nell'anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti, anche mediante autocertificazione, e ciò in deroga a quanto previsto dall'art. 6 citato.