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Circolare 12/C2009 del Consiglio Nazionale Forense
Oggetto: triennio formativo e disciplina transitoria.

Il periodo di valutazione dell'obbligo formativo, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento per la formazione continua, decorre dal primo gennaio dell'anno solare successivo a quello d'iscrízione all'albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica (c.d. "triennio soggettivo").
L'art. 11 del Regolamento prevede la disciplina transitoria, applicabile agli iscritti all'Albo anteriormente alla data del 1o gennaio 2008 per il triennio formativo 2008-2010.
Gli avvocati e i praticanti abilitati al patrocinio, iscritti prima dell'anno solare 2008, devono conseguire 50 crediti formativi, dei quali almeno 6 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia, con un minimo di:
- 9 crediti per il primo anno formativo (2008);
- 12 crediti per il secondo anno formativo (2009);
- 18 crediti per il terzo anno formativo (2010).
A partire dal 1° gennaio 2011 sarà applicabile il regime previsto dall'art. 2, comma 3, del Regolamento secondo cui nel triennio formativo 2011-2013 e nei successivi dovranno essere conseguiti almeno 90 crediti, dei quali almeno 15 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia, con un minimo di 20 per ogni anno.
Per evidenti esigenze di coordinamento ed armonizzazione nell'applicazione del Regolamento ed a seguito di specifiche richieste di alcuni Consigli dell'ordine, sulla scorta di un'analisi tecnica che è a Vostra disposizione, elaborata su criteri di proporzionalità e progressività, il Consiglio ha deliberato d'indicare i crediti da conseguire nei seguenti trienni.
Triennio formativo 2009-2011 (transitorio)
Ogni iscritto nell'anno 2008, per il quale il triennio formativo ha inizio il 1° gennaio 2009, dovrà conseguire nell'arco del triennio almeno 68 crediti formativi (di cui almeno 9 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia) con un minimo di:
- 12 crediti per il 2009
- 18 crediti per il 2010
- 20 crediti per il 2011
Triennio formativo 2010-2012 (transitorio)
Ogni iscritto nell'anno 2009, per il quale il triennio formativo ha inizio il 1° gennaio 2010, dovrà conseguire nell'arco del triennio almeno 83 crediti formativi (di cui almeno 12 crediti formativi in materia di ordinamento professionale e previdenziale e di deontologia) con un minimo di:
- 18 crediti per il 2010
- 20 crediti per il 2011
- 20 crediti per il 2012
La Commissione per l'assegnazione dei crediti formativi (segreteria@fondazioneavvocatura.it) è disponibile per qualsiasi chiarimento in merito ai criteri di proporzionalità e progressività adottati