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La firma digitale nella legislazione

La firma digitale è stata disciplinata inizialmente dal D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513 (regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici), quindi dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (testo unico sulla documentazione amministrativa), e attualmente è disciplinata dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (codice dell'amministrazione digitale o c.a.d.) e dalle sue successive modifiche.
L'art. 1 del codice dell'amministrazione digitale reca la definizione della firma digitale, concepita come "un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici".
L'art. 24 disciplina l'apposizione della firma digitale prevedendo che la stessa è generata adoperando un certificato qualificato (attraverso il quale deve rilevarsi la validità del certificato stesso, gli elementi identificativi del titolare e del certificatore, e gli eventuali limiti d'uso), ed è associata in maniera univoca ad un solo soggetto ed ad un documento o ad un insieme di documenti cui è apposta o associata.
L'art. 21 comma 2 disciplina il valore probatorio del documento informatico sottoscritto con firma digitale, prevedendo che ha "l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile", precisando che "l'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia la prova contraria". Ciò a differenza della mera firma elettronica per la quale il primo comma si limita a prevedere che che la stessa è "liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità".
Lo stesso articolo disciplina al comma 2-bis i requisiti formali di documenti informatici particolari, prevedendo che "le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale".

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Qui di seguito è comunque proposta una tabella riproduttiva delle diverse firme elettroniche contemplate dal c.a.d., tra cui la firma digitale:

Firma elettronica
(art. 1
lett. q)

L’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi ad altri dati elettronici tramite associazione logica e funzionali all’identificazione del firmatario del documento informatico

Firma elettronica avanzata
(art. 1
lett. q-bis)

L’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi a un documento informatico, funzionali all’identificazione del firmatario del documento informatico e alla connessione univoca del documento medesimo al firmatario, creati con mezzi soggetti al controllo esclusivo del firmatario nonchè capaci di far rilevare ogni eventuale successiva modificazione del documento informatico

Firma elettronica qualificata
(art. 1
lett. r)

Una firma elettronica avanzata particolare, basata su un certificato qualificato e su un dispositivo sicuro di creazione della firma del documento informatico

Firma digitale
(art. 1
lett. s)

Una firma elettronica avanzata particolare, basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, capaci di consentire al titolare e al destinatario di manifestare e verificare provenienza e integrità del documento informatico