Informazioni sul sito del C.O.A. di Sanremo

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FUNZIONI CONSILIARI - Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di San Remo e' l'organo elettivo preposto ad adempiere tutti i compiti demandatigli dall'ordinamento della professione di avvocato e da altre leggi per il circondario del Tribunale di San Remo.


 

 

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COMPOSIZIONE CONSILIARE - I componenti del consiglio dell'ordine eletto per il biennio 2010-2011 (nell'ordine dei voti riportati): avv. Elvira Lombardi (presidente), avv. Massimo Corradi, avv. Eugenio Aluffi, avv. Giancarlo Giordano (segretario), avv. Maria Cristina Roà, avv. Giovanni Battista Martini (tesoriere), avv. Giuseppe Pugliese, avv. Roberto Carfagno, avv. Alessandra Solerio.


 

REGOLAMENTO SULLA DIFESA D'UFFICIO

 

 

Regolamento approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 28 maggio 2007

e modificato nelle sedute del 10 giugno 2008, del 24 luglio 2009 e del 9 settembre 2009

 

 

PARTE I

DIFENSORI DI UFFICIO

Articolo 1

(Designazione dei difensori d’ufficio).

1. I difensori d’ufficio sono designati dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in base agli elenchi di cui all'art. 97 c.p.p. che sono aggiornati ogni tre mesi dal consiglio dell’ordine e sono gestiti tramite il sistema informatizzato di cui all'art. 29 disp. att. c.p.p.

2. Una volta designati, i difensori hanno l'obbligo di prestare il patrocinio e possono essere sostituiti solo per giustificato motivo ai sensi degli artt. 97 comma 5 c.p.p. e 30 disp. att. c.p.p.

3. Non è consentito all'iscritto sollecitare all'autorità giudiziaria nomine a difensore ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p.

Articolo 2

(Inserimento negli elenchi dei difensori d’ufficio)

1. Sono inseriti negli elenchi dei difensori d’ufficio coloro che ne facciano richiesta al consiglio dell'ordine e che abbiano conseguito attestazione di idoneità al termine della frequenza di corsi annuali di aggiornamento professionale organizzati dal consiglio dell'ordine medesimo o dalla Camera Penale di Sanremo o dall'unione delle camere penali italiane, ovvero che dimostrino di avere esercitato la professione in sede penale per almeno due anni mediante la produzione di idonea documentazione.

Articolo 3

(Commissione per la difesa d’ufficio)

1. Il rilascio dell'attestazione di idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla partecipazione ad almeno il 70% degli incontri del corso di aggiornamento professionale e al superamento di un colloquio finale, nel corso del quale il candidato dovrà rispondere anche a domande riguardanti specifici adempimenti processuali e concreti aspetti pratici.

2. All'incombente di cui al comma precedente provvede una Commissione per la difesa d’ufficio, costituita da tre avvocati iscritti di nomina consiliare che prestano la loro attività gratuitamente.

 

PARTE II

ELENCHI E TURNI DEI DIFENSORI D'UFFICIO

Articolo 4

(Elenchi dei difensori d’ufficio)

1. L’elenco dei difensori d’ufficio di cui all'art. 97 c.p.p. si compone dei nominativi degli iscritti inseriti ai sensi del precedente art. 2.

2. Dall'elenco dei difensori d'ufficio l'iscritto è cancellato su sua richiesta con decorrenza dal trimestre successivo a quello in cui la richiesta è presentata, ovvero, nei casi in cui la cancellazione sia dovuta, anche d'ufficio con decorrenza immediata.

Articolo 5

(Turni dei difensori d’ufficio)

1. La difesa d’ufficio è assicurata secondo turni giornalieri e la designazione del difensore d'ufficio rispetta un criterio di rotazione automatico.

2. La difesa d'ufficio degli indagati e degli imputati detenuti è assicurata secondo turni giornalieri di reperibilità e la designazione del difensore d'ufficio rispetta un criterio di rotazione automatico.

Articolo 6

(Elenchi speciali dei difensori d'ufficio

1. Al fine di garantire l’adeguata difesa tecnica in materie richiedenti specifiche competenze possono essere istituiti elenchi speciali di difensori d’ufficio per determinate materie.

 

PARTE III

DOVERI DEL DIFENSORE D’UFFICIO

Articolo 7

(Obbligo di formazione)

1. Il difensore d’ufficio deve curare la propria preparazione professionale con specifico riferimento alla difesa d’ufficio.

2. A tal fine è tenuto a seguire gli incontri accreditati nell'ambito della formazione professionale continua che siano indicati come indispensabili dal consiglio dell'ordine.

Articolo 8

(Obblighi di diligenza e riservatezza)

1. Il difensore d’ufficio deve assistere l'indagato e l'imputato con diligenza.

2. Il difensore d'ufficio deve mantenere il segreto sull'attività prestata e sulle informazioni conosciute in dipendenza dell'incarico, salvo quanto disposto dall'art. 9 cod. deont.

Articolo 9

(Obbligo di informazione)

1. Il difensore d'ufficio, in occasione del primo contatto diretto con il proprio assistito, deve comunicare all'assistito che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia.

2. Il difensore d'ufficio, sempre in occasione del primo contatto diretto con il proprio assistito, deve informare l'assistito, ove intenda richiedere un compenso, che anche la difesa officiosa deve essere retribuita a norma di legge.

3. Nel caso in cui l'assistito elegga domicilio presso il difensore d'ufficio, quest'ultimo è tenuto a conservare gli atti notificati al primo presso il domicilio eletto e a darne informazione all'assistito ove questi prenda contatto.

Articolo 10

(Obbligo di comunicazione)

1. Il difensore d'ufficio deve fornire alla Segreteria dell'Ordine i dati relativi ai propri recapiti affinchè gli stessi siano inseriti nel sistema informatizzato di cui all'art. 29 disp. att. c.p.p.

2. Il difensore d’ufficio deve segnalare alla Segreteria dell’Ordine, per iscritto e con congruo anticipo, l’eventuale indisponibilità nei periodi e/o nei giorni corrispondenti alle festività natalizie e pasquali ed alle ferie in genere.

Articolo 11

(Obbligo di reperibilità)

1. Il difensore d’ufficio degli indagati e degli imputati detenuti deve assicurare la reperibilità in occasione del proprio turno giornaliero.

2. Il difensore d’ufficio deve informarsi presso la segreteria dell’ordine circa i propri turni giornalieri di reperibilità; il sistema informatizzato comunica questi ultimi per via telematica al difensore d'ufficio che abbia comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica.

3. Il difensore d'ufficio che non sia in grado di assicurare la propria personale reperibilità in occasione del proprio turno deve comunicare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo, con congruo anticipo, il nominativo del proprio sostituto processuale.

Articolo 12

(Obbligo di presentazione)

1. Il difensore d’ufficio deve presenziare all’incombente procedimentale per cui è stato designato ovvero deve farsi sostituire da difensore dallo stesso designato ovvero ancora deve comunicare senza ritardo, ricorrendo ad ogni strumento idoneo, ivi compreso il fax, l'impossibilità ad adempiere l'incarico ai sensi dell'art. 30 comma 3 disp. att. c.p.p.

2. La mancata ingiustificata presentazione del difensore d'ufficio, ove segnalata, può comportare l’avvio di un'indagine consiliare. Ove l'iscritto sia segnalato per tre assenze ingiustificate nell'arco dell'anno e all'esito dell'indagine consiliare si accerti la fondatezza e la rilevanza della segnalazione, lo stesso iscritto potrà essere cancellato dall’elenco. Nei casi più gravi, sarà comunque avviato procedimento disciplinare.

 

PARTE IV

DIRITTI DEL DIFENSORE D’UFFICIO

Articolo 13

(Comunicazione del difensore di fiducia)

1. Al difensore d'ufficio spetta di ricevere tempestivamente dal difensore di fiducia la comunicazione dell'avvenuto conferimento dell'incarico di fiducia dall'indagato e dall'imputato.

2. Al difensore subentrante spetta di ricevere tempestivamente dal difensore precedente gli atti del procedimento in suo possesso, sulla base di una semplice richiesta motivata dall'allegazione della propria qualità di difensore.

3. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce illecito disciplinare.

Articolo 14

(Compenso del difensore d'ufficio)

1. Il difensore d'ufficio è compensato dall'assistito ai sensi dell’art. 116 del D.P.R. 115/2002.

2. Il recupero dei crediti professionali vantati dal difensore d'ufficio può essere intrapreso personalmente dallo stesso con le esenzioni di cui all'art. 32 disp. att. c.p.p.

3. La richiesta di compenso per importi manifestamente sproporzionati costituisce illecito disciplinare.

4. Il difensore d'ufficio può svolgere la propria attività senza richiedere compensi. Di ciò può fare comunicazione al consiglio dell'ordine ma non gli è consentita alcuna forma di divulgazione.

5. Il difensore d'ufficio sostituito ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. deve rinunciare al compenso in favore del sostituto processuale, se richiesto da quest'ultimo.

6. Il difensore d'ufficio segnala al consiglio dell'ordine ogni eventuale irregolarità riscontrata nella liquidazione e nel pagamento del compenso.

 

PARTE V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 15

1. Per l'anno 2008 il rilascio dell'attestazione di idoneità ai fini dell'inserimento nell'elenco dei difensori d'ufficio è subordinato alla partecipazione del richiedente ad almeno la metà degli incontri del corso di aggiornamento professionale e al superamento del colloquio finale di cui all'articolo 3.

2. Le disposizioni del presente regolamento relative a regole di comportamento recepiscono prassi consolidate del foro di Sanremo.

 


 

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