Il regolamento qui riportato è stato approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sanremo nella seduta del 28 maggio 2007 e modificato nelle sedute del
10 giugno 2008, del 24 luglio 2009, del 9 settembre 2009 e del 30 aprile 2010.
PARTE I DIFENSORI DI UFFICIO Articolo 1(Designazione dei difensori d’ufficio). 1. I difensori d’ufficio sono designati
dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in base agli elenchi di
cui all'art. 97 c.p.p. che sono aggiornati ogni tre mesi dal consiglio
dell’ordine e sono gestiti tramite il sistema informatizzato di cui all'art. 29 disp. att. c.p.p. 2. Una volta designati, i
difensori hanno l'obbligo di prestare il patrocinio e possono essere sostituiti
solo per giustificato motivo ai sensi degli artt. 97 comma 5 c.p.p. e 30 disp.
att. c.p.p. 3. Non è consentito all'iscritto
sollecitare all'autorità giudiziaria nomine a difensore ai sensi dell'art. 97
comma 4 c.p.p. Articolo 2 (Inserimento negli elenchi dei difensori
d’ufficio) 1. Sono inseriti negli elenchi dei difensori
d’ufficio coloro che ne facciano richiesta al consiglio dell'ordine e che
abbiano conseguito attestazione di idoneità al termine della frequenza di corsi
di aggiornamento professionale organizzati dal consiglio dell'ordine
medesimo o dalla Camera Penale di Sanremo o dall'unione delle camere penali
italiane, ovvero che dimostrino di avere esercitato la professione in sede
penale per almeno due anni mediante la produzione di idonea documentazione. Articolo 3 (Commissione per la difesa d’ufficio)1. Il rilascio dell'attestazione di idoneità
di cui all'articolo precedente è subordinato alla partecipazione ad almeno il
70% degli incontri del corso di aggiornamento professionale e al superamento di
un colloquio finale,
nel corso del quale il candidato dovrà rispondere anche a domande riguardanti
specifici adempimenti processuali e concreti aspetti pratici. 2. All'incombente di cui al comma precedente
provvede una Commissione per la difesa d’ufficio, costituita da tre avvocati
iscritti di nomina consiliare che prestano la loro attività gratuitamente. PARTE IIELENCHI E TURNI DEI DIFENSORI D'UFFICIO Articolo 4 (Elenchi dei difensori d’ufficio) 1. L’elenco dei difensori d’ufficio di cui
all'art. 97 c.p.p. si compone dei nominativi degli iscritti inseriti ai sensi
del precedente art. 2. 2. Dall'elenco dei difensori
d'ufficio l'iscritto è cancellato su sua richiesta con decorrenza dal trimestre
successivo a quello in cui la richiesta è presentata, ovvero, nei casi in cui la
cancellazione sia dovuta, anche d'ufficio con decorrenza immediata. Articolo 5 (Turni dei difensori d’ufficio) 1. La difesa d’ufficio è assicurata secondo
turni giornalieri e la designazione del difensore d'ufficio rispetta un criterio
di rotazione automatico. 2. La difesa d'ufficio degli indagati e degli
imputati detenuti è assicurata secondo turni giornalieri di reperibilità e la
designazione del difensore d'ufficio rispetta un criterio di rotazione
automatico. Articolo 6 (Elenchi speciali dei difensori d'ufficio) 1. Al fine di garantire l’adeguata difesa
tecnica in materie richiedenti specifiche competenze possono essere istituiti
elenchi speciali di difensori d’ufficio per determinate materie. PARTE III DOVERI DEL DIFENSORE D’UFFICIO Articolo 7 (Obbligo di formazione) 1. Il difensore d’ufficio deve curare la
propria preparazione professionale con specifico riferimento alla difesa
d’ufficio. 2. A tal fine è tenuto a seguire
gli incontri accreditati nell'ambito della formazione professionale continua che
siano
indicati come indispensabili dal consiglio dell'ordine. Articolo 8 (Obblighi di diligenza e
riservatezza) 1. Il difensore d’ufficio deve assistere
l'indagato e l'imputato con diligenza. 2. Il difensore d'ufficio deve mantenere il
segreto sull'attività prestata e sulle informazioni conosciute in dipendenza
dell'incarico, salvo quanto disposto dall'art. 9 cod. deont. Articolo 9 (Obbligo di informazione) 1. Il difensore d'ufficio,
in occasione del primo contatto diretto con il proprio assistito, deve comunicare all'assistito che ha facoltà di nominare un difensore
di fiducia. 2. Il difensore d'ufficio,
sempre in occasione del primo contatto diretto con il proprio assistito, deve informare
l'assistito, ove intenda richiedere un compenso, che anche la difesa officiosa
deve essere retribuita a norma di legge. 3. Nel caso in cui l'assistito
elegga domicilio presso il difensore d'ufficio, quest'ultimo è tenuto a
conservare gli atti notificati al primo presso il domicilio eletto e a darne
informazione all'assistito ove questi prenda contatto. Articolo 10 (Obbligo di comunicazione) 1. Il difensore d'ufficio deve fornire alla
Segreteria dell'Ordine i dati relativi ai propri recapiti affinchè gli stessi
siano inseriti nel sistema informatizzato di cui all'art. 29 disp. att. c.p.p. 2. Il difensore d’ufficio deve segnalare alla
Segreteria dell’Ordine, per iscritto e con congruo anticipo, l’eventuale
indisponibilità nei periodi e/o nei giorni corrispondenti alle festività
natalizie e pasquali ed alle ferie in genere. Articolo 11 (Obbligo di reperibilità)1. Il difensore d’ufficio degli indagati e
degli imputati detenuti deve assicurare la reperibilità in occasione del proprio
turno giornaliero. 2. Il difensore d’ufficio deve informarsi
presso la segreteria dell’ordine circa i propri turni giornalieri di
reperibilità; il sistema informatizzato comunica questi ultimi per via
telematica al difensore d'ufficio che abbia comunicato il proprio indirizzo di
posta elettronica. 3. Il difensore d'ufficio che non
sia in grado di assicurare la propria personale reperibilità in occasione del
proprio turno deve comunicare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Sanremo, con congruo anticipo, il nominativo del proprio sostituto
processuale. Articolo 12 (Obbligo di presentazione) 1. Il difensore d’ufficio deve presenziare
all’incombente procedimentale per cui è stato designato ovvero deve farsi
sostituire da difensore dallo stesso designato ovvero ancora deve comunicare
senza ritardo, ricorrendo ad ogni strumento idoneo, ivi compreso il fax, l'impossibilità ad adempiere l'incarico ai sensi dell'art. 30
comma 3 disp. att. c.p.p. 1 bis. Il difensore d'ufficio non può designare proprio sostituto processuale un praticante avvocato. 2. La mancata ingiustificata presentazione
del difensore d'ufficio, ove segnalata, può comportare l’avvio di un'indagine consiliare.
Ove l'iscritto sia segnalato per tre assenze ingiustificate nell'arco dell'anno
e all'esito dell'indagine consiliare si accerti la fondatezza e la rilevanza
della segnalazione, lo stesso iscritto potrà essere cancellato dall’elenco. Nei casi più gravi,
sarà comunque avviato procedimento disciplinare. PARTE IV DIRITTI DEL DIFENSORE D’UFFICIO Articolo 13 (Comunicazione del difensore di fiducia) 1. Al difensore d'ufficio spetta di ricevere
tempestivamente dal difensore di fiducia la comunicazione dell'avvenuto
conferimento dell'incarico di fiducia dall'indagato e dall'imputato. 2. Al difensore subentrante spetta
di ricevere tempestivamente dal difensore precedente gli atti del procedimento
in suo possesso, sulla base di una semplice richiesta motivata dall'allegazione
della propria qualità di difensore. 3. La violazione delle
disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce illecito disciplinare. Articolo 14 (Compenso del difensore d'ufficio) 1. Il difensore d'ufficio è compensato
dall'assistito ai sensi dell’art. 116 del D.P.R. 115/2002. 2. Il recupero dei crediti professionali
vantati dal difensore d'ufficio può essere intrapreso personalmente dallo stesso
con le esenzioni di cui all'art. 32 disp. att. c.p.p. 3. La richiesta di compenso per
importi manifestamente sproporzionati costituisce illecito disciplinare. 4. Il difensore d'ufficio può
svolgere la propria attività senza richiedere compensi. Di ciò può fare
comunicazione al consiglio dell'ordine ma non gli è consentita alcuna forma di
divulgazione. 5. Il difensore d'ufficio
sostituito ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. deve rinunciare al compenso in
favore del sostituto processuale, se richiesto da quest'ultimo. 6. Il difensore d'ufficio segnala
al consiglio dell'ordine ogni eventuale irregolarità riscontrata nella
liquidazione e nel pagamento del compenso. PARTE V NORME TRANSITORIE
E FINALI Articolo
15 1. Per l'anno
2008 il rilascio
dell'attestazione di idoneità ai fini dell'inserimento nell'elenco dei difensori
d'ufficio è subordinato alla partecipazione del richiedente ad almeno la metà
degli incontri del corso di aggiornamento professionale e al superamento del
colloquio finale di cui all'articolo 3. 2. Le disposizioni del presente regolamento
relative a regole di comportamento recepiscono prassi consolidate del foro di
Sanremo.

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