Analisi del C.N.F. sul D.L. Bersani Visco
Osservazioni
sulla interpretazione e applicazione del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (in G.U. n.
153 del 4 luglio 2006), coordinato
con la l. di conversione 4 agosto 2006, n. 248 (in G.U. n. 186 dell’11
agosto 2006 – Suppl. Ord. n. 183) recante: «Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi
in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.»
1.
Premessa.
La nuova disciplina – al di là
delle sue connotazioni di politica istituzionale e di politica del diritto,
oltre che di carattere strutturale che investono direttamente la nostra
professione – involge aspetti civilistici
e aspetti deontologici riguardanti tra l’altro la determinazione del compenso professionale, il patto di quota lite, la
pubblicità informativa, le associazioni e le società professionali.
La nuova disciplina dovrebbe
avere natura transitoria, tenendo conto di tre fattori:
(i) le prossime pronunce della
Corte di Giustizia riguardante la legittimità delle tariffe obbligatorie quale compenso per l’attività stragiudiziale
forense e la legittimità del divieto della libera negoziazione del
compenso professionale forense;
(ii) l’eventuale pronuncia della
Corte costituzionale, ove essa fosse investita della questione di costituzionalità
dell’art. 1 della l. di conversione e dell’art. 2 del decreto legge in
epigrafe;
(iii) l’esito del processo di
riforma della disciplina forense, che si avvierà con la ripresa autunnale
dinanzi alle Camere,con gli esponenti
governativi , anche sulla base degli esiti del Congresso di Roma.
Poiché è lecito ritenere che i
tempi delle vicende sub (i),(ii),(iii) saranno tendenzialmente lunghi, occorre
riflettere sulle questioni interpretative e applicative della disciplina entrata
in vigore nel testo convertito.
2. Norme legislative e norme deontologiche
La premessa dell’analisi muove
da un presupposto fondamentale: la coesistenza di norme di legge
e di norme deontologiche; le norme di legge possono abrogare norme deontologiche
(come quelle forensi) aventi natura di
norme primarie, ma di origine consuetudinaria; in ogni caso, anche se si potesse
sostenere la loro equiparazione totale, si dovrebbe applicare il principio della
posteriorità della nuova disciplina
rispetto alla normativa deontologica (che data, nella sua ultima versione, dal
27 gennaio 2006). Le due categorie di norme
non sono però tra loro sovrapponibili, in quanto la legge ordinaria,
come quella in esame, ha effetti erga omnes, mentre le norme
deontologiche riguardano soltanto i
soggetti esercenti l’attività professionale forense. In più, le
norme deontologiche, per loro natura, possono
essere più restrittive delle norme ordinarie, in quanto riflettono valori etici
il cui ambito di applicazione può essere più
ampio di quello della norma ordinaria. Tale
distinzione – come si dirà tra poco - vale anche per gli effetti civilistici
degli accordi conclusi con il cliente e per
gli effetti deontologici di tali accordi, che potrebbero essere divergenti.
3. Adeguamento
dei codici deontologici alla nuova disciplina
Il rapporto tra i due ordini di
norme è riflesso dall’art. 2 del d.l., come convertito, il quale dispone,
al c.3, che < Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di
autodisciplina che contengono le
prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a
garanzia della qualità delle prestazioni
professionali, entro il 1 gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in
contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso
nulle>. Poiché nel comma si fa
riferimento alle norme (dentologiche) in contrasto con quanto previsto al
c.1 – di cui si dirà – e si prevede che tali
norme siano in ogni caso nulle a partire dal 1 gennaio 2007, fino a tale data le regole contenute nel nostro codice si
debbono ritenere vigenti e idonee a produrre effetto (ovviamente,
di natura deontologica). Gli studiosi di diritto costituzionale non hanno dubbi
sul fatto che la nullità di pattuizioni
concluse a seguito di norme dichiarate abrogate non immediatamente, ma susseguentemente
ad una determinata data, sia rispondente ai canoni di corretta redazione
legislativa. Pertanto, sia che la nullità
sia riferita :
- alle regole deontologiche
considerate di natura pattizia ( e non quali norme consuetudinarie);
- alla loro vera e propria
abrogazione, se si trattasse di norme consuetudinarie;
- alle pattuizioni concluse tra i
privati fondate sulle norme qualificate come nulle ( a decorrere da una certa
data), gli effetti dell’art.2 del
decreto come convertito non si produrranno sul codice dentologico se non a
decorrere dal 1 gennaio 2007.
In virtù del principio tempus
regit actum gli accordi tra il professionista e il cliente sono validi e producono effetti ai fini civilistici, ma dal
punto di vista deontologico sono assoggettati al codice forense
vigente fino al 1 gennaio 2007, e dopo tale data alla versione del codice che
(ove la legge in esame sia ancora vigente)
risulterà dal suo adeguamento ad essa.
Va da sé che, ove il codice
deontologico forense fosse modificato anteriormente a tale data, quanto
sopra deve essere inteso come anticipato alla data di entrata in vigore del
codice deontologico forense emendato.
Più oltre si esamineranno le
fattispecie più ricorrenti che riguardano concretamente la distinzione
tra effetti civilistici ed effetti deontologici della normativa in esame.
4. Disciplina
delle tariffe professionali
Considerati i presupposti di cui sopra, ne deriva che gli accordi relativi ai compensi professionali dal
punto di vista civilistico possono essere svincolati dalle tariffe fisse o
minime (art.2 c.1 lett.a), mentre rimangono
in vigore le tariffe massime. Il fatto che
le tariffe minime non siano più “obbligatorie” non esclude che – sempre civilisticamente parlando – le parti contraenti
possano concludere un accordo con riferimento alle tariffe
come previste dal D.M. Tuttavia, nel caso
in cui l’avvocato concluda patti che prevedano un compenso inferiore al minimo tariffario, pur essendo il patto legittimo
civilisticamente, esso può risultare in contrasto con gli arttt.
5 e 43 c.II del codice deontologico in quanto il compenso irrisorio,non
adeguato, al di sotto della soglia ritenuta
minima, lede la dignità dell’avvocato e si discosta dall’art. 36 Cost.
Poiché la nuova disciplina
si occupa soltanto delle tariffe fisse o minime, restano in vigore le
disposizioni che riguardano le tariffe massime (con
le ipotesi in cui esse possono essere derogate in aumento).
Anche in questo caso le deroghe debbono essere effettuate mediante patto scritto
e non possono implicare un compenso
sproporzionato.
In ogni caso il D.M. è ancora in
vigore per le tariffe ai fini della liquidazione delle spese di giudizio
e dei compensi professionali sia in caso di liquidazione giudiziale sia in caso
di gratuito patrocinio, ai sensi dell’art.2
c.2 del decreto così come convertito. L’avvocato dunque può chiedere che la controparte soccombente sia tenuta a pagare
secondo tariffa ( ma non secondo gli accordi effettuati con
il cliente, di cui si dirà tra poco).
Ai sensi dell’art. 2 c.1
lett.a)
del decreto convertito è possibile parametrare il compenso al <raggiungimento
degli obiettivi perseguiti>. La formula un po’ ellittica dovrebbe
significare che all’avvocato si può
riconoscere da parte del cliente un premio, proporzionato ai risultati
conseguiti.
L’art. 45 c.I consente un
aumento del compenso, giustificato dal risultato conseguito e in limiti ragionevoli.
Pertanto la formula legislativa può considerarsi omologa a quella del codice
deontologico.
Entro il 1 gennaio 2007 dovrà
essere modificato il disposto dell’art.43 c.V del codice dentologico,
essendo già ora legittimo civilisticamente concordare onorari forfettari per le
prestazioni continuative in caso diverso
dalla consulenza e dall’assistenza stragiudiziale.
In ogni caso, lo si ripete, anche
dopo il 1 gennaio 2007, sarà possibile sindacare il comportamento
deontologico, ai sensi degli artt. 5 e 43 c.II del codice , se il compenso sia sproporzionato all’impegno.
5. Patto
sui compensi e patto di quota lite
La nuova disciplina aggiunge però
un comma all’art.2 cit. che riguarda ancora i compensi. Il testo
ora dispone che il terzo comma dell’art. 2233 cod.civ. sia sostituito dal
seguente: «Sono nulli, se non redatti in
forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i
loro clienti che stabiliscono i compensi professionali».
Dal punto di vista civilistico, il
patto è valido se rispetta l’onere della forma scritta; esso può avere
effetti solo tra le parti; non può essere opposto ai terzi, neppure in
giudizio, non quindi nei confronti della
controparte del cliente, né può essere richiesto al giudice, in caso di
liquidazione del compenso e delle spese,
che si attenga al patto. Diverso è il discorso tra avvocato e cliente: l’avvocato
può chiedere al giudice di liquidare il proprio
compenso secondo quanto stabilito nel patto (che, civilisticamente
parlando, è valido) ma come sopra si è detto il suo comportamento può essere segnalato all’ Ordine di riferimento perché ne
controlli la correttezza deontologica con riguardo alla proporzionalità
del compenso rispetto all’attività prestata.
La disposizione in esame è
stata intesa anche come tale da legittimare il patto di quota lite, dal
momento che essa ha sostituito il testo dell’art.
2233 previgente del cod.civ.. L’abrogazione non è effettuata
nel senso di sopprimere direttamente ed espressamente il divieto del patto di
quota lite; la disposizione si riferisce
infatti in generale ai patti sui compensi. Tuttavia, la sostituzione implica che
viene meno il divieto esplicito e preciso
concernente i patti <relativi a beni che formano oggetto della controversia>.
Pertanto, ove dovesse maturare una
interpretazione permissiva, occorre segnalare che la nuova disciplina
non ha abrogato un’altra disposizione del codice civile, l’art. 1261 che fa
divieto (tra gli altri soggetti, anche )
ad avvocati e patrocinatori di <rendersi cessionari di diritti sui quali à
sorta contestazione davanti all’autorità
giudiziaria (…) nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni>.
I patti con cui si cedono diritti
dal cliente all’avvocato suo difensore sono dunque nulli e rimangono
tali anche a seguito della entrata in vigore della nuova disciplina. Per
verificare – civilisticamente – la
validità di un patto concluso tra avvocato e cliente il cui oggetto sia il
compenso professionale sotto forma di patto
di quota lite, occorre distinguere caso da caso.
Si possono infatti distinguere:
(i) il patto di quota lite nella
configurazione frutto di una lettura estensiva dell’ art. 2233, 3° comma,
c.c. e cioè come patto col quale si
stabilisce un compenso correlato al risultato pratico dell’attività svolta e comunque in ragione di una percentuale sul valore
dei beni o degli interessi litigiosi; un patto di tal natura
deve ritenersi ora civilisticamente legittimo giusta la previsione del comma 1,
lett. a) dell’art. 2 della legge di
conversione;
(ii) il patto di quota lite nella
configurazione definibile come classica cioè quella anche semanticamente coerente con il divieto ex art. 2233, 3°
comma, c.c., nel testo previgente: questo tipo di patto deve ritenersi
tuttora civilisticamente vietato e nullo ex art. 1418 c.c. nella misura
in cui il suo assetto concreto replica la
previsione dell’art. 1261 c.c. e cioè quante volte esso realizzi, in via
diretta o indiretta, la cessione del
credito o del bene litigioso ;
Sul piano deontologico, tuttavia :
- per effetto di quanto si è
detto sub (i) la norma dell’art. 45 del codice deontologico forense va adeguata
– ex art. 2, comma 3, legge cit. – limitatamente a quella sua parte
in cui si vieta la pattuizione di un
compenso in percentuale rapportata al valore della lite;
- per effetto di quanto detto sub
(ii) la norma dell’art. 45 del codice deontologico forense non va adeguata
non essendo in questo caso la configurazione del patto di quota lite ricompresa
nel novero di quelle rese lecite dal comma
1 dell’art. 2 legge cit.; essa andrà semmai specificata nel senso che l’illiceità
deontologica del patto sussiste a misura che esso
realizzi, direttamente o indirettamente, la cessione di un
credito o un bene litigioso.
6. Esecutività
e parere di congruità
Se il patto tra avvocato e cliente
è effettuato in forma scritta, si applica comunque l’art. 633 c.1
cod.proc.civ.,
secondo il quale <Su domanda di chi e' creditore di una somma liquida di
danaro o di una determinata quantita' di
cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile
determinata, il giudice competente
pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere
si da' prova scritta>.
Il disposto del n. 2 (< se il
credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso
di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da
chiunque altro ha prestato la sua opera in
occasione di un processo>), in risposta a quanti hanno sollevato dubbi sulla sua avvenuta abrogazione, rimane invariato:
infatti non vi è alcun riferimento e tanto meno abrogazione
esplicita nel testo normativo in commento.
Il parere di congruità può
essere sempre fatto dall’ Ordine, tenendo conto quale parametro delle tariffe
in vigore ai fini della liquidazione giudiziale.
La valutazione di congruità
rimane dunque necessaria a fini esecutivi e posto che non vi sia accordo
scritto. D’altra parte, il disposto dell’art. 633 cod.proc.civ. prevede una
particolare procedura esecutiva per le
prestazioni effettuate in occasione di un processo e per gli avvocati in quanto
tali per l’esercizio professionale
prestato. Non è vietato l’uso delle tariffe quale parametro di riferimento. E
quindi l’Ordine richiesto del parere di
congruità può fare riferimento alle tariffe. Se la tariffa è al di sotto
del minimo, l’Ordine distinguerà tra la congruità agli effetti civilisitici,
valutando il compenso alla luce dell’attività
prestata, ma valuterà anche il comportamento deontologico dell’avvocato, come
sopra si è precisato.
7. Pubblicità
informativa
La cornice entro la quale le altre
disposizioni del decreto convertito che riguardano la disciplina della
professione forense si debbono leggere dal punto di vista deontologico è sempre
data dall’art 5 del codice (probità,
dignità e decoro), dall’art.6 (lealtà e correttezza) dall’art.9
(segretezza e riservatezza),dall’art.17
(informazioni sull’attività del professionista), dall’art. 17 bis (mezzi di
informazione consentiti), dall’art. 18 (rapporti
con la stampa) dall’art. 19 (accaparramento di clientela) e dall’art.20
(uso di espressioni sconvenienti od offensive).
Ora, letto alla luce di queste
disposizioni , il disposto dell’art.2 c.1 lett.b) del d.l. come convertito non introduce novità di particolare momento.
Ed infatti, esso rimuove un
divieto (anche parziale) i cui contenuti per molti aspetti già sono stati
soppressi nel codice deontologico vigente. Come si legge nel testo dell’art.2
c,1 lett.b) < sono abrogate le
disposizioni legislative e regolamentari che prevedono (…) il divieto, anche
parziale, di svolgere pubblicità
informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le
caratteristiche del servizio offerto,
nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di
trasparenza e veridicità del messaggio il
cui rispetto è verificato dall'ordine>.
Innanzitutto preme sottolineare
che le regole deontologiche in contrasto con il d.l. rimangono in
vigore almeno fino al 1 gennaio 2007, termine entro il quale dovranno essere
adattate alle nuove previsioni legislative,
in quanto la rimozione immediata del divieto riguarda regole legislative e regolamentari, ma non le norme deontologiche,
qualunque natura esse abbiano.
In secondo luogo, delle
disposizioni deontologiche sopra richiamate (artt. 5,6,9,17-20) nessuna appare
in contrasto con il disposto indicato. Già gli artt. 17 e 17 bis consentono l’
informazione ( che nel d.l. prende
il nome di pubblicità informativa). Ora è appena il caso di precisare
che nel gergo del marketing la
pubblicità informativa riguarda due aspetti che possono investire l’esercizio
dell’ attività forense: la pubblicità istituzionale,
inerente al soggetto che la promuove, e la pubblicità che ha lo scopo di
informare il pubblico delle caratteristiche del servizio prestato. E
comunque usandosi l’espressione “pubblicità”
ci si riferisce alla disciplina prevista dalla l. n. 287 del 1990, e succ.
integrazioni, che sanziona il messaggio ingannevole.
Quanto alla pubblicità
istituzionale, già ora è consentito esibire i titoli che sono appropriati
all’esercizio professionale, sempreché non
siano decettivi. Si possono esibire i diplomi di specializzazione
( in quanto le “specializzazioni” di cui parla il d.l. debbono essere
riferite a qualificazioni professionali
ottenute mediante regolare procedura, là dove le singole professioni lo prevedano),
mentre non si può utilizzare l’espressione “specializzazione” per
indicare i settori e le materie di
attività prevalente; occorre indicare allora non il termine “specializzazione”,
ma altro termine non decettivo. Vi è
quindi perfetta coincidenza tra questo aspetto del d.l. e il codice
deontologico.
Quanto alle “caratteristiche del
servizio offerto” è difficile pensare a messaggi informativi che non
facciano riferimento alla diligenza professionale.
E’ lo stesso legislatore che
sollecita gli Ordini a vigilare perché il messaggio indichi con trasparenza
e veridicità < il prezzo e i costi
complessivi delle prestazioni>.
A questo proposito assumono
rilievo deontologico le regole già richiamate a proposito della appropriata
retribuzione dell’avvocato. Saranno perciò perseguibili deontologicamente gli
avvocati che espliciteranno, per l’attività
stragiudiziale, una misura del corrispettivo non adeguata alla dignità professionale
e all’entità del lavoro svolto, e,quanto alla attività giudiziale, se la
valutazione è fatta à forfait
per una o più cause, oltre al
controllo sulla adeguatezza, si potrà effettuare il controllo sulla veridicità
e trasparenza, qualora il cliente non sia informato sui gradi della causa, sulle
complicazioni processuali, sulle fase
istruttoria, e così via.
Il d.l. in esame non fa
cenno né alla pubblicità comparativa ( che pure si era affacciata in
precedenti progetti di riforma delle
professioni) né ai mezzi pubblicitari. Pertanto, restano confermate le
disposizioni del codice deontologico che
vietano la pubblicità comparativa e quelle che prevedono restrizioni in materia
di mezzi utilizzati. Non è ammesso l’uso di mezzi disdicevoli, che
contrastino con gli artt. 5, 17,17 bis, 18,
19, come gli organi di stampa, la radio e la televisione, l’affissione di
cartelli negli esercizi commerciali, nei
luoghi pubblici, etc..
Particolare attenzione
dovrà essere prestata dagli Ordini all’utilizzazione di Internet,dove
già ora, come in una selvaggia
prateria, circolano messaggi di ogni tipo, altamente reprensibili, quali l’associazione
di nomi di professionisti al server, oppure l’uso di informazioni sulla
legislazione e sulla giurisprudenza per
farsi pubblicità, etc.. Si tratta – per dirlo con le stesse parole del testo
in esame – di pubblicità non informativa,
non trasparente e quindi non ammissibile.
Non è neppure ammessa la
pubblicità che si ottiene mediante insegne che non rispondano ai criteri di correttezza e dignità. Anche i luoghi
ove si svolge la professione ( nulla dicendo al riguardo il decreto)
possono essere sindacati deontologicamente: l’avvocato non può esercitare in
un supermercato, in un esercizio
commerciale aperto al pubblico sulla pubblica via, etc..
Resta in ogni caso in vigore il
divieto di accaparramento della clientela.
8. Forme associative dell’attività
professionale.
Anche il disposto dell’art.2 c.1
lett.c) può essere letto in bonam
partem. Il legislatore ha rimosso <
il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare
da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo
restando che l'oggetto sociale
relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che
il medesimo professionista non può partecipare
a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o
più soci professionisti previamente
indicati, sotto la propria personale responsabilità.>.
Il limite di esclusività
stabilito dalla norma non può essere inteso nel senso che la società o l’associazione
possa esercitare solo nell’ambito di un singolo settore di attività
professionale, ma piuttosto nel senso che
la società o l’associazione non possa esercitare un’attività diversa da
quella, più generica, della prestazione di
servizi professionali. L’attività può ricomprendere l’intero ambito delle diverse discipline di elezione dei professionisti
che partecipano alla società.
Tale norma, peraltro, non ha reale
portata innovativa riguardo alle associazioni tra professionisti,
poiché già l’art. 1 della legge 23.11.1939, n. 1815, contempla la
possibilità di associazioni professionali
tra esercenti professioni diverse, con la sola precisazione che i soggetti
partecipi della associazione devono usare
nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di "studio tecnico, legale,
commerciale, contabile, amministrativo o tributario", seguita dal nome
e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.
La novità introdotta dalla norma
consisterebbe, quindi, nel solo fatto di consentire l’esercizio di attività
professionali multidisciplinari nella forma della società di persone.
Va, tuttavia, rilevato che il
divieto di costituzione di società professionali multidisciplinari è già stato rimosso con l’art. 24 della legge 7 agosto
1997, n. 266 (c.d. legge Bersani), che, al primo comma, ha
abrogato l’art. 2 della legge 23.11.1939, n. 1815 e, al secondo comma, ha
tuttavia previsto che «Ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro di
grazia e giustizia, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per quanto di
competenza, con il Ministro della sanità,
fissa con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per
l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre
1939, n. 1815».
L’art. 2 del testo in esame non
innova in alcun modo rispetto all’art. 24 della precedente legge e non
supera l’esigenza dell’emanazione di un regolamento di attuazione, che
individui i requisiti e il contenuto della
disciplina delle c.d. società professionali multidisciplinari, posto che l’art.
24, comma 2, della precedente legge Bersani
è tuttora vigente. Anzi, la nuova normativa ha un’apparente portata abrogativa
che è più restrittiva della norma contenuta nell’art. 24, comma 2, in quanto
ammette società professionali
multidisciplinari costituite soltanto nella forma delle società di
persone.
Restano, tuttavia, attuali i
problemi connessi alla mancata emanazione del regolamento governativo,
sui quali si è, già in passato, espressa la giurisprudenza di merito, che, per
un verso ha escluso che, in mancanza del
regolamento di attuazione, possano essere costituite società professionali multidisciplinari nella forma della società di
capitali, in presenza di un rinvio ad un istituto non introdotto
da specifica fonte normativa e, quindi, indeterminato quanto a contenuto e non
valutabile come conforme al sistema
(Tribunale di Milano, decreto 27.05.1998 in Giur. It., 1999, 1012) e, per
altro verso, ha ritenuto legittima la
costituzione di tali società nella forma delle società di persone e, particolarmente,
nella forma della società semplice (Tribunale di Milano, decreto 5 giugno 1999,
in Società,
1999, pag. 984).
Di conseguenza, anche gli avvocati
possono partecipare a società professionali multidisciplinari nella
forma della società di persone, disciplinate dal codice civile, non essendo di
ostacolo il divieto, da ritenersi tuttora
vigente, di esercitare attività commerciali, stabilito dall’art. 3 dell’ordinamento
professionale, perché tali società
eserciterebbero una “impresa civile”, che secondo parte della giurisprudenza
e della dottrina, rappresenterebbe un tertium genus rispetto a quella
dell’impresa commerciale e di quella
agricola. Deve, comunque, escludersi che a
tali società possano partecipare anche soggetti non esercenti attività
professionale per il disposto dell’art. 2232 c.c., che impone al prestatore d’opera
di eseguire personalmente l’incarico (in
tal senso, T.A.R. Lazio, sez. III, 19.05.2000, n. 4107). Il principio della personalità della prestazione, posto a presidio
del rapporto fiduciario tra cliente e professionista, esclude che,
in difetto di un’espressa e diversa previsione normativa l’incarico
professionale possa essere conferito
direttamente alla società professionale, ma non esclude l’imputazione del
compenso alla stessa.
Resta da chiedersi se il decreto
Bersani recentemente convertito in legge incida sulla disciplina delle STP, di cui al d. lgs.vo 2.02.2001, n. 96, approvato in attuazione della
direttiva 98/5/CE. Ed invero, l’art. 16,
comma 1, del richiamato decreto legislativo dispone che «l’attività
professionale di rappresentanza, assistenza
e difesa in giudizio può essere esercitata in forma comune esclusivamente
secondo il tipo della società tra professionisti,
denominata nel seguito società tra avvocati». Pare,
quindi, che la norma indicata si ponga come legge speciale, rispetto alla
disciplina generale, escludendo che l’attività
di rappresentanza e difesa giudiziale, che è oggetto di tutela costituzionale, possa essere esercitata in forma societaria
diversa da quella delle STP. Se così
fosse, l’art. 2 del decreto convertito, avendo portata generale, non potrebbe
derogare la disciplina speciale e avrebbe
il solo effetto di consentire l’esercizio, in forma di società,
multidisciplinare della sola attività
di consulenza.
Quanto alle “associazioni”,
sono ammesse anche associazioni temporanee, ma esse debbono essere
esclusive, perché il testo in esame mantiene il divieto di partecipare a più
associazioni o a più società di
professionisti.
In ogni caso, vi è ribadita
la personale responsabilità del professionista per l’attività
prestata.
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