Sanremo, via Anselmi 5
Telefono: 0184.587249
Facsimile: 0184.531258
E-mail ordinaria: @
P.e.c.: @
 

 

Questo è il sito ufficiale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sanremo, organo elettivo preposto ad adempiere tutti i compiti demandatigli dall'ordinamento della professione di avvocato e dalle altre norme vigenti relativamente al circondario del Tribunale di Sanremo.
Il sito è ospitato sul server Aruba di Aruba S.p.a. (www.aruba.it).
Responsabile è il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sanremo.
L'aggiornamento del sito non avviene con periodicità regolare.
I contenuti del sito sono offerti nell'esercizio di attività precipuamente non economica e non in concorrenza con la radiodiffusione televisiva.


Il Consiglio declina ogni responsabilità per eventuali errori e omissioni relativi alla documentazione e alle informazioni presenti nel sito, che non hanno carattere di ufficialità e non tengono luogo di quelle reperibili direttamente presso la segreteria dell'ordine e presso le autorità e gli enti interessati. I collegamenti a siti esterni sono forniti senza assunzione di responsabilità su completezza e correttezza dei collegamenti stessi e delle informazioni ivi richiamate. Le immagini di questa e di altre pagine del sito sono utilizzabili secondo quanto riportato nella pagina sulle licenze cui si rimanda. La partita i.v.a. del Consiglio è 01075480085.





HTML hit counter - Quick-counter.net
:: oggi :: totale


:: presenti ora


Il regolamento qui riportato, recante direttive deontologiche sui rapporti con i colleghi, con la stampa e sulle indagini difensive, è stato approvato dal Consiglio delle Camere penali in data 30 marzo 1996 e modificato dallo stesso Consiglio in data 17 novembre 2000.

I. RAPPORTI CON I COLLEGHI

Articolo 1
(RAPPORTI CON ALTRI DIFENSORI)
Nell'esercizio del proprio mandato l'avvocato può collaborare con i difensori degli imputati, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nel rispetto dell'interesse del cliente e della legge.

Articolo 2
(RAPPORTI CON CODIFENSORI)
Nei casi di difesa congiunta é dovere del difensore consultare il proprio codifensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale.

II. RAPPORTI CON LA STAMPA

Articolo 1
(RAPPORTI CONSENTITI)
Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'interesse dello stesso, può fornire notizie agli organi di informazione e di stampa.

Articolo 2
(RAPPORTI VIETATI)
Il difensore non deve intrattenere rapporti con gli organi di informazione e di stampa al solo fine di pubblicità professionale.

III. INDAGINI DIFENSIVE

(Norme abrogate dalle regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive, approvate dal Consiglio delle Camere penali il 14 luglio 2001).