Preambolo
I sottoindicati soggetti sottoscrivono il
presente codice di deontologia e di buona condotta sulla base
delle seguenti premesse:
1. diversi soggetti, in particolare gli avvocati e i praticanti avvocati iscritti nei relativi albi e registri e chi esercita un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge, utilizzano dati di carattere personale per svolgere investigazioni difensive collegate a un procedimento penale (l.
7 dicembre 2000, n. 397) o, comunque, per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria. L'utilizzo di questi dati è
imprescindibile per garantire una tutela piena ed effettiva dei
diritti, con particolare riguardo al diritto di difesa e al
diritto alla prova: un'efficace tutela di questi due diritti non
è pregiudicata, ed è anzi rafforzata, dal principio secondo cui
il trattamento dei dati personali deve rispettare i diritti, le
libertà fondamentali e la dignità delle persone interessate, con
particolare riferimento alla riservatezza, all'identità
personale e al diritto alla protezione dei dati personali (artt.
1 e 2 del Codice);
2. gli specifici adattamenti e cautele previsti dalla legge o
dal presente codice deontologico non possono trovare
applicazione se i dati sono trattati per finalità diverse da
quelle di cui all'art. 1 del presente codice;
3. consapevoli del primario interesse al legittimo esercizio del
diritto di difesa e alla tutela del segreto professionale, i
predetti soggetti avvertono l'esigenza di individuare aspetti
specifici delle loro attività professionali, in particolare
rispetto alle informazioni personali di carattere sensibile o
giudiziario. Ciò, al fine di valorizzare le peculiarità delle
attività di ricerca, di acquisizione, di utilizzo e di
conservazione dei dati, delle dichiarazioni e dei documenti a
fini difensivi, specie in sede giudiziaria, e di prevenire
talune incertezze applicative che si sono a volte sviluppate e
che hanno portato anche a ipotizzare inutili misure protettive
non previste da alcuna disposizione e anzi contrastanti con
ordinarie esigenze di funzionalità. Il primario interesse al
legittimo esercizio del diritto di difesa deve essere rispettato
in ogni sede, anche in occasione di accertamenti ispettivi,
tenendo altresì conto dei limiti normativi all'esercizio dei
diritti dell'interessato (artt. 7, 8 e 9 del Codice) previsti
per finalità di tutela del diritto di difesa;
4. il trattamento dei dati per l'attività di difesa concorre
alla formazione permanente del professionista e contribuisce
alla realizzazione di un patrimonio di precedenti giuridici che
perdura nel tempo, per ipotizzabili necessità di difesa, anche
dopo l'estinzione del rapporto di mandato, oltre a essere
espressione della propria attività professionale;
5. norme di legge e provvedimenti attuativi prevedono già
garanzie e accorgimenti da osservare per la protezione dei dati
personali utilizzati per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria o per svolgere investigazioni difensive. Tali
cautele, che non vanno osservate se i dati sono anonimi, hanno
già permesso di chiarire, ad esempio, a quali condizioni sia
lecito raccogliere informazioni personali senza consenso e senza
una specifica informativa, e che è legittimo utilizzarle in modo
proporzionato per esigenze di difesa anche quando il
procedimento civile o penale di riferimento non sia ancora
instaurato. I predetti accorgimenti e garanzie possono
comportare, se non sono rispettati, l'inutilizzabilità dei dati
trattati (art. 11, comma 2, del Codice).
Essi riguardano, in particolare:
a) l'informativa agli interessati, che può non comprendere gli elementi già noti
alla persona che fornisce i dati e può essere caratterizzata
da uno stile colloquiale e da formule sintetiche adatte al
rapporto fiduciario con la persona assistita o, comunque,
alla prestazione professionale; essa può essere fornita,
anche solo oralmente e, comunque, una tantum rispetto al
complesso dei dati raccolti sia presso l'interessato, sia
presso terzi. Ciò, con possibilità di omettere l'informativa
stessa per i dati raccolti presso terzi, qualora gli stessi
siano trattati solo per il periodo strettamente necessario
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o
per svolgere investigazioni difensive, tenendo presente che
non sono raccolti presso l'interessato i dati provenienti da
un rilevamento lecito a distanza, soprattutto quando non sia
tale da interagire direttamente con l'interessato (art. 13,
comma 5, lett. b) del Codice);
b) il consenso dell'interessato, che non va richiesto per
adempiere a obblighi di legge e che non occorre, altresì,
per i dati anche di natura sensibile utilizzati per
perseguire finalità di difesa di un diritto anche mediante
investigazioni difensive. Ciò, sia per i dati trattati nel
corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di
arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica
all'instaurazione di un eventuale giudizio, anche al fine di
verificare con le parti se vi sia un diritto da tutelare
utilmente in sede giudiziaria, sia nella fase successiva
alla risoluzione, giudiziale o stragiudiziale della lite.
Occorre peraltro avere cura di rispettare, se si tratta di
dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, il principio del "pari rango", il quale giustifica
il loro trattamento quando il diritto che si intende
tutelare, anche derivante da atto o fatto illecito, è "di
rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in
un diritto della personalità o in altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile" (artt. 24, comma 1, lett. f) e
26, comma 4, lett. c) del Codice; aut. gen. nn. 2/2007),
c) l'accesso ai dati personali e l'esercizio degli altri
diritti da parte dell'interessato rispetto al trattamento
dei dati stessi; diritti per i quali è previsto, per legge,
un possibile differimento nel periodo durante il quale, dal
loro esercizio, può derivare un pregiudizio effettivo e
concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o
per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria (art. 8,
comma 2, lett. e) del Codice);
d) il flusso verso l'estero dei dati trasferiti solo per
finalità di svolgimento di investigazioni difensive o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, per il tempo a ciò strettamente necessario,
trasferimento che non è pregiudicato né verso Paesi
dell'Unione europea, né verso Paesi terzi (artt. 42 e 43,
comma 1, lett. e) del Codice);
e) la notificazione dei trattamenti, che non è richiesta per
innumerevoli trattamenti di dati effettuati per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, o per svolgere
investigazioni difensive (art. 37, comma 1, del Codice; del.
31 marzo 2004, n. 1 e nota di chiarimenti n. 9654/33365 del
23 aprile 2004);
f) la designazione di incaricati e di eventuali responsabili
del trattamento, considerata la facoltà di avvalersi di
soggetti che possono utilizzare legittimamente i dati
(colleghi, collaboratori, corrispondenti, domiciliatari,
sostituti, periti, ausiliari e consulenti che non rivestano
la qualità di autonomi titolari del trattamento: artt. 29 e
30 del Codice);
g) i dati particolari quali quelli genetici, per i quali
sono previste già alcune cautele in particolare per ciò che
riguarda il principio di proporzionalità, le misure di
sicurezza, il contenuto dell'informativa agli interessati e
la manifestazione del consenso (art. 90 del Codice; aut.
gen. del Garante del 22 febbraio 2007);
h) l'informatica giuridica ai sensi degli artt. 51 e 52 del
Codice, per la quale apposite disposizioni di legge hanno
individuato opportune cautele per tutelare gli interessati
senza pregiudicare l'informazione scientifico-giuridica;
i) l'utilizzazione di dati pubblici e di altri dati e
documenti contenuti in pubblici registri, elenchi, albi,
atti o documenti conoscibili da chiunque, nonché in banche
di dati, archivi ed elenchi, ivi compresi gli atti dello
stato civile, dai quali possono essere estratte lecitamente
informazioni personali riportate in certificazioni e
attestazioni utilizzabili a fini difensivi;
6. rispetto a questo quadro, il presente codice individua alcune regole complementari di
comportamento le quali costituiscono una condizione essenziale
per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati, ma non
hanno diretta rilevanza sul piano degli illeciti disciplinari;
esse non pregiudicano, quindi, la distinta e autonoma valenza
delle norme deontologiche professionali e le scelte adottate al
riguardo dai competenti organismi di settore, in particolare
rispetto al codice deontologico forense. Peraltro,
l'inosservanza di quest'ultimo può assumere rilievo ai fini
della valutazione della liceità e correttezza del trattamento
dei dati personali;
7. utile supporto alla protezione dei dati proviene anche da
ulteriori princìpi già riconosciuti, in materia, dal codice di
procedura penale e dallo stesso codice deontologico forense (in
particolare, per quanto riguarda il dovere di segretezza e
riservatezza, anche nei confronti di ex clienti, la rivelazione
di notizie riservate o coperte dal segreto professionale, la
rivelazione al pubblico del nominativo di clienti, la
registrazione di colloqui tra avvocati e la corrispondenza tra
colleghi), nonché da altre regole di comportamento individuate
dall'Unione delle camere penali italiane o da ulteriori
organismi sottoscrittori del presente codice deontologico.
Capo I -
Principi generali
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente codice devono essere rispettate
nel trattamento di dati personali per svolgere investigazioni
difensive o per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sia nel corso di un procedimento, anche in sede
amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase
propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, sia
nella fase successiva alla sua definizione, da parte di:
a) avvocati o praticanti
avvocati iscritti ad albi territoriali o ai relativi
registri, sezioni ed elenchi, i quali esercitino l'attività
in forma individuale, associata o societaria svolgendo,
anche su mandato, un'attività in sede giurisdizionale o di
consulenza o di assistenza stragiudiziale, anche avvalendosi
di collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonché da avvocati
stranieri esercenti legalmente la professione sul territorio
dello Stato;
b) soggetti che, sulla base di uno specifico incarico anche
da parte di un difensore (aut. gen. n. 6/2007, punto n. 2),
svolgano in conformità alla legge attività di investigazione
privata (art. 134 r.d. 18 giugno 1931, n. 773; art. 222
norme di coordinamento del c.p.p.).
2. Le disposizioni del
presente codice si applicano, altresì, a chiunque tratti dati
personali per le finalità di cui al comma 1, in particolare a
altri liberi professionisti o soggetti che in conformità alla
legge prestino, su mandato, attività di assistenza o consulenza
per le medesime finalità.
Capo II
- Trattamenti da parte di avvocati
Art. 2. Modalità di trattamento
1. L'avvocato organizza il trattamento anche non automatizzato
dei dati personali secondo le modalità che risultino più
adeguate, caso per caso, a favorire in concreto l'effettivo
rispetto dei diritti, delle libertà e della dignità degli
interessati, applicando i princìpi di finalità, necessità,
proporzionalità e non eccedenza sulla base di un'attenta
valutazione sostanziale e non formalistica delle garanzie
previste, nonché di un'analisi della quantità e qualità delle
informazioni che utilizza e dei possibili rischi.
2. Le decisioni relativamente a quanto previsto dal comma 1 sono
adottate dal titolare del trattamento il quale resta
individuato, a seconda dei casi, in:
a) un singolo
professionista;
b) una pluralità di professionisti, codifensori della
medesima parte assistita o che, anche al di fuori del
mandato di difesa, siano stati comunque interessati a
concorrere all'opera professionale quali consulenti o
domiciliatari;
c) un'associazione tra professionisti o una società di
professionisti.
3. Nel quadro delle adeguate
istruzioni da impartire per iscritto agli incaricati del
trattamento da designare e ai responsabili del trattamento
prescelti facoltativamente (artt. 29 e 30 del Codice), sono
formulate concrete indicazioni in ordine alle modalità che tali
soggetti devono osservare, a seconda del loro ruolo di sostituto
processuale, di praticante avvocato con o senza abilitazione al
patrocinio, di consulente tecnico di parte, perito,
investigatore privato o altro ausiliario che non rivesta la
qualità di autonomo titolare del trattamento, nonché di
tirocinante, stagista o di persona addetta a compiti di
collaborazione amministrativa.
4. Specifica attenzione è prestata all'adozione di idonee
cautele per prevenire l'ingiustificata raccolta, utilizzazione o
conoscenza di dati in caso di:
a) acquisizione anche
informale di notizie, dati e documenti connotati da un alto
grado di confidenzialità o che possono comportare, comunque,
rischi specifici per gli interessati;
b) scambio di corrispondenza, specie per via telematica;
c) esercizio contiguo di attività autonome all'interno di
uno studio;
d) utilizzo di dati di cui è dubbio l'impiego lecito, anche
per effetto del ricorso a tecniche invasive;
e) utilizzo e distruzione di dati riportati su particolari
dispositivi o supporti, specie elettronici (ivi comprese
registrazioni audio/video), o documenti (tabulati di flussi
telefonici e informatici, consulenze tecniche e perizie,
relazioni redatte da investigatori privati);
f) custodia di materiale documentato, ma non utilizzato in
un procedimento e ricerche su banche dati a uso interno,
specie se consultabili anche telematicamente da uffici dello
stesso titolare del trattamento situati altrove;
g) acquisizione di dati e documenti da terzi, verificando
che si abbia titolo per ottenerli;
h) conservazione di atti relativi ad affari definiti.
5. Se i dati sono trattati per
esercitare il diritto di difesa in sede giurisdizionale, ciò può
avvenire anche prima della pendenza di un procedimento,
sempreché i dati medesimi risultino strettamente funzionali
all'esercizio del diritto di difesa, in conformità ai princìpi
di proporzionalità, di pertinenza, di completezza e di non
eccedenza rispetto alle finalità difensive (art. 11 del Codice).
6. Sono utilizzati lecitamente e secondo correttezza:
a) i dati personali
contenuti in pubblici registri, elenchi, albi, atti o
documenti conoscibili da chiunque, nonché in banche di dati,
archivi ed elenchi, ivi compresi gli atti dello stato
civile, dai quali possono essere estratte lecitamente
informazioni personali riportate in certificazioni e
attestazioni utilizzabili a fini difensivi;
b) atti, annotazioni, dichiarazioni e informazioni acquisite
nell'ambito di indagini difensive, in particolare ai sensi
degli articoli 391-bis, 391-ter e 391-quater
del codice di procedura penale, evitando l'ingiustificato
rilascio di copie eventualmente richieste. Se per effetto di
un conferimento accidentale, anche in sede di acquisizione
di dichiarazioni e informazioni ai sensi dei medesimi
articoli 391-bis, 391-ter e 391-quater,
sono raccolti dati eccedenti e non pertinenti rispetto alle
finalità difensive, tali dati, qualora non possano essere
estrapolati o distrutti, formano un unico contesto,
unitariamente agli altri dati raccolti.
Art. 3. Informativa
unica
1. L'avvocato può fornire in un unico contesto, anche mediante
affissione nei locali dello Studio e, se ne dispone,
pubblicazione sul proprio sito Internet, anche utilizzando
formule sintetiche e colloquiali, l'informativa sul trattamento
dei dati personali (art. 13 del Codice) e le notizie che deve
indicare ai sensi della disciplina sulle indagini difensive.
Art. 4. Conservazione
e cancellazione dei dati
1. La definizione di un grado di giudizio o la cessazione dello
svolgimento di un incarico non comportano un'automatica
dismissione dei dati. Una volta estinto il procedimento o il
relativo rapporto di mandato, atti e documenti attinenti
all'oggetto della difesa o delle investigazioni difensive
possono essere conservati, in originale o in copia e anche in
formato elettronico, qualora risulti necessario in relazione a
ipotizzabili altre esigenze difensive della parte assistita o
del titolare del trattamento, ferma restando la loro
utilizzazione in forma anonima per finalità scientifiche. La
valutazione è effettuata tenendo conto della tipologia dei dati.
Se è prevista una conservazione per adempiere a un obbligo
normativo, anche in materia fiscale e di contrasto della
criminalità, sono custoditi i soli dati personali effettivamente
necessari per adempiere al medesimo obbligo.
2. Fermo restando quanto previsto dal codice deontologico
forense in ordine alla restituzione al cliente dell'originale
degli atti da questi ricevuti, e salvo quanto diversamente
stabilito dalla legge, è consentito, previa comunicazione alla
parte assistita, distruggere, cancellare o consegnare all'avente
diritto o ai suoi eredi o aventi causa la documentazione
integrale dei fascicoli degli affari trattati e le relative
copie.
3. In caso di revoca o di rinuncia al mandato fiduciario o del
patrocinio, la documentazione acquisita è rimessa, in originale
ove detenuta in tale forma, al difensore che subentra
formalmente nella difesa.
4. La titolarità del trattamento non cessa per il solo fatto
della sospensione o cessazione dell'esercizio della professione.
In caso di cessazione anche per sopravvenuta incapacità e
qualora manchi un altro difensore anche succeduto nella difesa o
nella cura dell'affare, la documentazione dei fascicoli degli
affari trattati, decorso un congruo termine dalla comunicazione
all'assistito, è consegnata al Consiglio dell'ordine di
appartenenza ai fini della conservazione per finalità difensive.
Art. 5. Comunicazione
e diffusione di dati
1. Nei rapporti con i terzi e con la stampa possono essere
rilasciate informazioni non coperte da segreto qualora sia
necessario per finalità di tutela dell'assistito, ancorché non
concordato con l'assistito medesimo, nel rispetto dei princìpi
di finalità, liceità, correttezza, indispensabilità, pertinenza
e non eccedenza di cui al Codice (art. 11), nonché dei diritti e
della dignità dell'interessato e di terzi, di eventuali divieti
di legge e del codice deontologico forense.
Art. 6. Accertamenti
riguardanti documentazione detenuta dal difensore
1. In occasione di accertamenti ispettivi che lo riguardano
l'avvocato ha diritto ai sensi dell'articolo 159, comma 3, del
Codice che vi assista il presidente del competente Consiglio
dell'ordine forense o un consigliere da questo delegato. Allo
stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del
provvedimento.
2. In sede di istanza di accesso o richiesta di comunicazione
dei dati di traffico relativi a comunicazioni telefoniche in
entrata ai sensi degli artt. 8, comma 2, lett. f) e 24, comma 1,
lett. f) del Codice, l'avvocato attesta al fornitore di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico la
sussistenza del pregiudizio effettivo e concreto che deriverebbe
per lo svolgimento delle investigazioni difensive dalla mancata
disponibilità dei dati, senza menzionare necessariamente il
numero di repertorio di un procedimento penale.
Capo III
- Trattamenti da parte di altri liberi professionisti e
ulteriori soggetti
Art. 7. Applicazione di disposizioni riguardanti
gli avvocati
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 si applicano,
salvo quanto applicabile per legge unicamente all'avvocato:
a) a liberi professionisti
che prestino o su mandato dell'avvocato o unitamente a esso
o, comunque, nei casi e nella misura consentita dalla legge,
attività di consulenza e assistenza per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria o per lo
svolgimento delle investigazioni difensive;
b) agli altri soggetti, di cui all'art. 1, comma 2, salvo
quanto risulti obiettivamente incompatibile in relazione
alla figura soggettiva o alla funzione svolta.
Capo IV
- Trattamenti da parte di investigatori privati
Art. 8. Modalità di trattamento
1. L'investigatore privato organizza il trattamento anche non
automatizzato dei dati personali secondo le modalità di cui
all'articolo 2, comma 1.
2. L'investigatore privato non può intraprendere di propria
iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta
dei dati. Tali attività possono essere eseguite esclusivamente
sulla base di apposito incarico conferito per iscritto e solo
per le finalità di cui al presente codice.
3. L'atto d'incarico deve menzionare in maniera specifica il
diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il
procedimento penale al quale l'investigazione è collegata,
nonché i principali elementi di fatto che giustificano
l'investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve
essere conclusa.
4. L'investigatore privato deve eseguire personalmente
l'incarico ricevuto e può avvalersi solo di altri investigatori
privati indicati nominativamente all'atto del conferimento
dell'incarico, oppure successivamente in calce a esso qualora
tale possibilità sia stata prevista nell'atto di incarico.
Restano ferme le prescrizioni relative al trattamento dei dati
sensibili contenute in atti autorizzativi del Garante.
5. Nel caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati
quali responsabili o incaricati del trattamento in conformità a
quanto previsto dagli artt. 29 e 30 del Codice, l'investigatore
privato formula concrete indicazioni in ordine alle modalità da
osservare e vigila, con cadenza almeno settimanale, sulla
puntuale osservanza delle norme di legge e delle istruzioni
impartite. Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati
strettamente pertinenti alla collaborazione a essi richiesta.
6. Il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico devono
essere informati periodicamente dell'andamento
dell'investigazione, anche al fine di permettere loro una
valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare
riguardo all'esercizio del diritto in sede giudiziaria o al
diritto alla prova.
Art. 9 Altre regole di
comportamento
1. L'investigatore privato si astiene dal porre in essere prassi
elusive di obblighi e di limiti di legge e, in particolare,
conforma ai princìpi di liceità e correttezza del trattamento
sanciti dal Codice:
a) l'acquisizione di dati
personali presso altri titolari del trattamento, anche
mediante mera consultazione, verificando che si abbia titolo
per ottenerli;
b) il ricorso ad attività lecite di rilevamento, specie a
distanza, e di audio/videoripresa;
c) la raccolta di dati biometrici.
2. L'investigatore privato
rispetta nel trattamento dei dati le disposizioni di cui
all'articolo 2, commi 4, 5 e 6 del presente codice.
Art. 10. Conservazione
e cancellazione dei dati
1. Nel rispetto dell'art. 11, comma 1, lett. e) del
Codice i dati personali trattati dall'investigatore privato
possono essere conservati per un periodo non superiore a quello
strettamente necessario per eseguire l'incarico ricevuto. A tal
fine deve essere verificata costantemente, anche mediante
controlli periodici, la stretta pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati rispetto alle finalità perseguite e
all'incarico conferito.
2. Una volta conclusa la specifica attività investigativa, il
trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per
l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha
conferito l'incarico, i quali possono consentire, anche in sede
di mandato, l'eventuale conservazione temporanea di materiale
strettamente personale dei soggetti che hanno curato l'attività
svolta, a i soli fini dell'eventuale dimostrazione della liceità
e correttezza del proprio operato. Se è stato contestato il
trattamento il difensore o il soggetto che ha conferito
l'incarico possono anche fornire all'investigatore il materiale
necessario per dimostrare la liceità e correttezza del proprio
operato, per il tempo a ciò strettamente necessario.
3. La sola pendenza del procedimento al quale l'investigazione è
collegata, ovvero il passaggio ad altre fasi di giudizio in
attesa della formazione del giudicato, non costituiscono, di per
se stessi, una giustificazione valida per la conservazione dei
dati da parte dell'investigatore privato.
Art. 11. Informativa
1. L'investigatore privato può fornire l'informativa in un unico
contesto ai sensi dell'articolo 3 del presente codice, ponendo
in particolare evidenza l‘identità e la qualità professionale
dell'investigatore, nonché la natura facoltativa del
conferimento dei dati.
Capo V
- Disposizioni finali
Art. 12. Monitoraggio dell'attuazione del codice
1. Ai sensi della art. 135 del Codice, i soggetti che
sottoscrivono il presente codice avviano forme di collaborazione
per verificare periodicamente la sua attuazione anche ai fini di
un eventuale adeguamento alla luce del progresso tecnologico,
dell'esperienza acquisita o di novità normative.
Art. 13. Entrata in
vigore
1. Il presente codice si applica a decorrere dal 1° gennaio
2009.