Il regolamento qui riprodotto, recante le regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive, è stato approvato dal Consiglio delle Camere penali il 14 luglio 2001 e modificato dallo stesso Consiglio il 19 gennaio 2007.
I. REGOLE
GENERALI
Articolo
1
(Norme deontologiche applicabili) 1.
Nello svolgimento delle investigazioni difensive il difensore osserva le norme del Codice deontologico forense, con particolare riferimento ai doveri di probità, fedeltà, competenza e verità, nonchè le ulteriori norme degli articoli che seguono, nel rispetto del principio di lealtà processuale e a garanzia della reale dialettica nel procedimento.
2. Nessuna distinzione circa i doveri professionali in materia di investigazioni difensive è consentita tra difensore di fiducia e difensore d'ufficio.
Articolo
2
(Legittimazione alle investigazioni difensive) 1. Il difensore è legittimato a svolgere investigazioni difensive sin dal momento della nomina senza necessità di specifico mandato ed indipendentemente dal deposito dell'atto di nomina presso l'autorità giudiziaria.
2. Il mandato con sottoscrizione autenticata, necessario per svolgere l'attività investigativa preventiva prevista dall'articolo 391-nonies del codice di procedura penale, indica i fatti ai quali si riferisce in modo sintetico al solo fine della individuazione dell'oggetto di tale attività, con esclusione di ogni riferimento ad ipotesi di reato.
3. La previsione del comma 2 non si applica al mandato rilasciato dalla
persona offesa dal reato.
4. Le disposizioni sull'attività investigativa preventiva si intendono
applicabili, oltre che per l'eventualità che si instauri un procedimento
penale, anche per le ipotesi:
a) che possa essere richiesta la riapertura delle
indagini preliminari dopo il decreto di archiviazione;
b) che possa essere richiesta la revoca della sentenza di non luogo a
procedere;
c) che possa essere richiesta la revisione;
d) che possano essere instaurati procedimenti davanti al giudice
dell'esecuzione o alla magistratura di sorveglianza.
Articolo
3
(Dovere di valutazione) 1. Il
difensore, fin dal momento dell'incarico e successivamente fino alla sua
conclusione, ha il dovere di valutare, in relazione alle esigenze e agli
obbiettivi della difesa, la necessità o l'opportunità di svolgere
investigazioni, sia ai fini delle determinazioni inerenti alla difesa stessa,
sia per l'ipotesi di un impiego dei risultati nel procedimento, secondo le
forme, i tempi e i modi previsti dalla legge.
Articolo
4
(Direzione delle investigazioni) 1. La
decisione di iniziare e terminare le investigazioni, le scelte sull'oggetto, sui
modi e sulle forme di esse competono al difensore [, in accordo con l'eventuale
codifensore].
2. Quando non svolge di persona le investigazioni e, secondo la
previsione del comma 3 dell'articolo 327-bis del codice di procedura penale, si
avvale di sostituti, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, il
difensore dà, anche oralmente, le direttive necessarie, cui i sostituti e tali
ausiliari hanno il dovere di attenersi, fermi tutti i loro obblighi previsti
dalla legge.
3. Nel dare le direttive il difensore rammenta gli obblighi indicati al
comma 2, con particolare riguardo a quelli relativi agli avvertimenti alle
persone con le quali occorre conferire, agli accessi ai luoghi e alla ispezione
delle cose, alla eventuale redazione di verbali, al segreto sugli atti e sul
loro contenuto, nonché a quello di riferirgli tempestivamente i risultati
dell'attività svolta.
4. Ai fini dell'esercizio dell'incarico il difensore dà ai sostituti e
agli ausiliari le informazioni necessarie e può fornire a essi, anche
nell'ipotesi di segretazione dell'atto, copie di atti e documenti, in ogni caso
con vincolo di segreto.
5. L'incarico agli investigatori privati e ai consulenti tecnici è
conferito con atto scritto, nel quale, fermo quanto previsto al comma 3, il
difensore indica i loro doveri di:
a) osservare le disposizioni di legge, in particolare quelle sulle
investigazioni difensive e sulla tutela dei dati personali;
b) comunicare le notizie e i risultati delle investigazioni e rimetterne
l'eventuale documentazione soltanto al difensore che ha conferito l'incarico o
al suo sostituto;
c) salva specifica autorizzazione scritta del difensore, rifiutare ogni
altro incarico relativo o connesso alla vicenda alla quale attiene quello
conferito.
Articolo
5
(Informazioni preventive tra difensore e persona assistita) 1.
Nell'ambito dei rapporti informativi con la persona assistita al fine di
coordinare la difesa tecnica e l'autodifesa, il difensore, oltre ad attingere
eventuali notizie utili per apprezzare la necessità o l'opportunità di
svolgere investigazioni difensive, valuta la esigenza di comunicare
tempestivamente alla persona medesima tale apprezzamento, anche con riguardo
alle spese prevedibili per le relative attività.
Articolo
6
(Dovere di segretezza, limiti di utilizzazione, conservazione della
documentazione) 1. Il
difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale sugli atti delle
investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel
procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell'interesse del proprio
assistito.
2. In ogni caso, il difensore utilizza la documentazione degli atti delle
investigazioni difensive e i relativi contenuti nei soli limiti e nei tempi in
cui siano necessari all'esercizio della difesa.
3. Il difensore cura di conservare scrupolosamente e riservatamente la
documentazione, anche informale, delle investigazioni difensive per tutto il
tempo in cui egli ritiene che possa essere necessaria o utile per l'esercizio
della difesa.
Articolo
7
(Rimborso delle spese documentate) 1. E'
fatto divieto al difensore, al suo sostituto, agli ausiliari e ai loro
collaboratori di corrispondere compensi o indennità, sotto qualsiasi forma,
salvo il rimborso delle spese documentate, alle persone che ai fini delle investigazioni difensive danno informazioni o si
prestano al compimento di accessi ai luoghi, ispezione di cose, rilievi,
consegna o esame di documenti e in genere alla esecuzione di atti .
2. Alle persone indicate al comma 1 è dovuto il solo rimborso delle spese
documentate.
II. REGOLE PER LE INDAGINI DA FONTI DICHIARATIVE
Articolo
8
(Ricerca e individuazione di fonti) 1. Il
difensore, il sostituto e gli ausiliari incaricati procedono senza formalità
alla individuazione delle persone che possono riferire circostanze utili alle
investigazioni difensive. In ogni caso, nello svolgimento dell'attività di
individuazione di tali persone, informano sempre le persone interpellate della
propria qualità, senza necessità di rivelare il nome dell'assistito.
2. Nello stesso modo si procede alla individuazione delle altre fonti di
prova e, in genere, delle altre fonti di notizie utili alle indagini.
Articolo
9
(Avvertimenti) 1. I
soggetti della difesa, nell'informare le persone interpellate della loro qualità,
indicano la vicenda in ordine alla quale svolgono investigazioni, senza
necessariamente rivelare il nome dell'assistito.
2. Oltre quanto è previsto dal comma 3 dell'articolo 391-bis del codice
di procedura penale, invitano le persone interpellate a dichiarare se si trovano
in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 197 comma 1,
lettere c) e d) del codice di procedura penale.
3. Inoltre, informano le persone interpellate che, se si avvarranno della
facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate ad una audizione davanti al
pubblico ministero ovvero a rendere un esame testimoniale davanti al giudice,
ove saranno tenute a rispondere anche alle domande del difensore.
4. Se si tratta di persone sottoposte a indagine o imputate nello stesso
procedimento o in altro procedimento connesso o collegato ai sensi dell'articolo
210 del codice di procedura penale, le informano che, se si avvarranno della
facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate a rendere esame davanti al
giudice in incidente probatorio.
5. Se si tratta di prossimi congiunti di un imputato o di una persona
sottoposta alle indagini, li avvertono che, anche in ragione di tale rapporto,
hanno facoltà di astenersi dal rispondere o dal rendere la dichiarazione nei
casi previsti dalla legge.
6. I soggetti della difesa possono altresì ricordare che ogni persona può
utilmente concorrere alla ricostruzione dei fatti e all'accertamento della verità
in un procedimento penale anche rendendo dichiarazioni al difensore.
7. Quando i soggetti della difesa procedono con invito scritto, gli
avvertimenti previsti dalla legge e dalle norme deontologiche, se non sono
contenuti nell'invito stesso, possono essere dati oralmente, ma devono comunque
precedere l'atto.
Articolo
10
(Inviti e avvisi: casi particolari) 1. Per
conferire, chiedere e ricevere dichiarazioni scritte o assumere informazioni da
documentare dalla persona offesa dal reato i soggetti della difesa procedono
mediante un invito scritto.
2. Se la persona offesa è assistita da un difensore, a costui è dato
avviso almeno ventiquattro ore prima. Se non risulta assistita da un difensore,
nell'invito è indicata l'opportunità che comunque un difensore sia consultato
e intervenga all'atto.
3. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si intende chiedere
e ricevere una dichiarazione scritta o assumere informazioni da documentare da
una persona minore. L'invito è comunicato anche a chi esercita la potestà dei
genitori, con l'avviso della facoltà di intervenire all'atto. In caso di persona minore infraquattordicenne, ferme restando le disposizioni precedenti, per l'assunzione di informazioni o la richiesta di rendere dichiarazioni, il difensore potrà avvalersi della presenza di un esperto all'uopo nominato quale consulente della difesa.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'articolo 391-bis del codice
di procedura penale, al difensore d'ufficio, nominato per l'atto, che ne faccia
richiesta, è dato un termine non inferiore a quelli previsti dall'articolo 108
del codice di procedura penale.
Articolo
11
(Rapporti tra difensore e assistito nell'ambito delle investigazioni difensive) 1. E'
fatto divieto ai soggetti della difesa di applicare le disposizioni degli
articoli 391-bis e 391-ter del codice di procedura penale nei confronti della
persona assistita.
2. Il difensore e il sostituto, anche, se del caso, con la presenza degli
ausiliari, scambiano liberamente e riservatamente con il proprio assistito,
nelle forme e nei tempi opportuni, le informazioni necessarie ad assicurare un
coordinato esercizio della difesa tecnica e dell'autodifesa su tutti i temi
ritenuti utili. Inoltre, lo consigliano e lo assistono in relazione agli atti,
orali o scritti, nonché alle scelte che egli compie personalmente nel
procedimento.
Articolo
12
(Garanzie di genuinità delle dichiarazioni) 1. Il
difensore o il suo sostituto danno tutte le disposizioni necessarie per
realizzare condizioni idonee ad assicurare la genuinità delle dichiarazioni.
Articolo
13
(Documentazione) 1. Le
informazioni assunte dal difensore, secondo le previsioni degli articoli 391-bis
comma 2 e 391-ter comma 3 del codice di procedura penale, sono documentate in
forma integrale. Quando è disposta la riproduzione almeno fonografica possono
essere documentate in forma riassuntiva.
2. Nel verbale, redatto con le modalità previste al comma 1, sono
specificamente indicati i mezzi impiegati. Esso è sottoscritto da tutte le
persone presenti ed è conservato dal difensore ai sensi del comma 6
dell'articolo 3.
3. Il difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona
che ha reso informazioni né al suo difensore.
III. DISPOSIZIONI
RELATIVE AGLI ACCESSI AI LUOGHI, ALLA ISPEZIONE DI COSE E AGLI ACCERTAMENTI
IRRIPETIBILI
Articolo
14
(Doveri negli accessi ai luoghi e nella ispezione di cose) 1. Il
difensore, il sostituto e gli ausiliari, che procedono agli atti indicati
nell'articolo 391-sexies del codice di procedura penale, anche quando non
redigono un verbale, documentano nelle forme più opportune lo stato dei luoghi
e delle cose, procurando che nulla sia mutato, alterato o disperso.
2. Oltre a quanto è previsto dal comma 2 dell'articolo 391-septies del
codice di procedura penale, quando intendono compiere un accesso a luogo privato
o non aperto al pubblico, i soggetti della difesa, nel richiedere il consenso di
chi ne ha la disponibilità, lo avvertono della propria qualità, della natura
dell'atto da compiere e della possibilità che, ove non sia prestato il
consenso, l'atto sia autorizzato dal giudice.
3. Gli avvertimenti indicati al comma 2 sono documentati almeno mediante
annotazione.
Articolo
15
(Dovere di assicurare il contraddittorio negli accertamenti tecnici
irripetibili) 1.
Quando i soggetti della difesa intendono compiere accertamenti tecnici
irripetibili, a cura del difensore o del sostituto è dato avviso senza ritardo
a tutti coloro nei confronti dei quali l'atto può avere effetto e dei quali si
abbia conoscenza.
IV. DISPOSIZIONI
FINALI
Articolo
16 1. Sono abrogate tutte le norme deontologiche relative alle investigazioni
difensive, approvate a Catania il 30 marzo 1996.
2. Entro il 31 maggio 2002 saranno valutati i risultati della applicazione
delle presenti norme e approvate eventuali norme integrative, modificative o
soppressive.
3. Le presenti norme sono trasmesse subito al Consiglio Nazionale Forense
per tutte le determinazioni di competenza.
La
Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane è autorizzata al coordinamento
formale delle norme così approvate.

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