Il regolamento qui riportato, recante le norme deontologiche relative all'esercizio della professione forense, è stato
approvato dal C.N.F. in data 17 aprile
1997 ed è stato successivamente modificato.
I. PRINCIPI
GENERALI
Articolo 1
Ambito di applicazione. Le norme
deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività,
nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.
Articolo 2
Potestà disciplinare. Spetta agli
organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e
proporzionate alla violazione delle norme deontologiche. Le sanzioni
devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della
reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive
e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.
Articolo 3
Volontarietà dell’azione. La
responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla
volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di
valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quando siano
mossi vari addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve
essere unica.
Articolo 4
Attività all’estero e attività in Italia dello straniero. Nell’esercizio
di attività professionali all’estero, che siano consentite dalle disposizioni
in vigore, l’avvocato italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche
del paese in cui viene svolta l’attività. Del pari
l’avvocato straniero, nell’esercizio dell’attività professionale in
Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme
deontologiche italiane.
Articolo 5
Doveri di probità, dignità e decoro. L’avvocato
deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità,
dignità e decoro. I. Deve
essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un
comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma
valutazione sul fatto commesso. II.
L’avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non
riguardanti l’attività forense quando si riflettano sulla sua reputazione
professionale o compromettano l’immagine della classe forense. III.
L’avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non può
assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento.
Articolo 6
Doveri di lealtà e correttezza. L’avvocato
deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I.
L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala
fede o colpa grave.
Articolo 7
Dovere di fedeltà. È dovere
dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale. I.
Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia
consapevolmente atti contrari all’interesse del proprio assistito. II.
L’avvocato deve esercitare la sua attività anche nel rispetto dei doveri che
la sua funzione gli impone verso la collettività per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere.
Articolo 8
Dovere di diligenza. L’avvocato
deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.
Articolo 9
Dovere di segretezza e riservatezza. È dovere,
oltreché diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto
sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite
dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del
mandato. I.
L’avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei
confronti degli ex clienti, sia per l’attività giudiziale che per l’attività
stragiudiziale. II. La
segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga
all’avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato. III.
L’avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche
ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello
svolgimento dell’attività professionale. IV.
Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di
alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria: a. per lo
svolgimento delle attività di difesa; b. al fine di
impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di
particolare gravità; c. al fine di
allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito; d. in un
procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi
dell’assistito. In ogni caso
la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il
fine tutelato.
Articolo 10
Dovere di indipendenza. Nell’esercizio
dell’attività professionale l’avvocato ha il dovere di conservare la
propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o
condizionamenti esterni. I.
L’avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera
personale.
Articolo 11
Dovere di difesa. L’avvocato
deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli
organi giudiziari in base alle leggi vigenti. I.
L’avvocato che venga nominato difensore d’ufficio deve, quando ciò sia
possibile, comunicare all’assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore
di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il
difensore d’ufficio deve essere retribuito a norma di legge. II.
Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare
attività di gratuito patrocinio o la richiesta all’assistito di un compenso
per la prestazione di tale attività.
Articolo 12
Dovere di competenza. L’avvocato
non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata
competenza. I.
L’avvocato deve comunicare all’assistito le circostanze impeditive alla
prestazione dell’attività richiesta, valutando, per il caso di controversie
di particolare impegno e complessità, l’opportunità della integrazione della
difesa con altro collega. II.
L’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la
competenza a svolgere quell’incarico.
Articolo 13
Dovere di aggiornamento professionale. E’ dovere
dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale,
conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori
nei quali svolga l’attività. I.
L’avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale
e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense. II. E’
dovere deontologico dell’avvocato quello di rispettare i regolamenti del
Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell’ordine di appartenenza
concernenti gli obblighi e i programmi formativi.
Articolo 14
Dovere di verità. Le
dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti
obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato,
e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque
tali da non indurre il giudice in errore. I.
L’avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In
particolare, il difensore non può assumere a verbale né introdurre
dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia essere false. II.
L’avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto
dei provvedimento richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul
presupposto della medesima situazione di fatto.
Articolo 15
Dovere di adempimento previdenziale e fiscale. L’avvocato
deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli
organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico,
secondo le norme vigenti.
Articolo 16
Dovere di evitare incompatibilità. E’ dovere
dell’avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza
nell’albo, e, comunque nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio
dell’ordine. I.
L’avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione. II.
Costituisce infrazione disciplinare l’avere richiesto l’iscrizione
all’albo in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché
queste siano venute meno.
Articolo 17
Informazioni sull’attività professionale. L’avvocato
può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto
e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della
tutela dell’affidamento della collettività e rispondere a criteri di
trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente
consiglio dell'ordine. Quanto al
contenuto, l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non
può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale.
L’avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché
questi vi consentano. Quanto alla
forma e alle modalità, l’informazione deve rispettare la dignità e il decoro
della professione. In ogni caso,
l’informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole,
elogiativa, comparativa. I. Sono
consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la sponsorizzazione di
seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in
discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società
o di associazioni di avvocati. II. E’
consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto
parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente
previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso
unanime dei suoi eredi.
Articolo 17 bis
Mezzi di informazione consentiti. L’avvocato
che intende dare informazioni sulla propria attività professionale deve
indicare: •) la
denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti
che lo compongono qualora l’esercizio della professione sia svolto in forma
associata o societaria; •) il
Consiglio dell’ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo
studio; •) la sede
principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con
l’indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se
attivato. •) il
titolo professionale che consente all’avvocato straniero l’esercizio in
Italia, o che consenta all’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della
professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie. Può
indicare: •) i titoli
accademici; •) i
diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari; •)
l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori; •) i
settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi,
eventuali materie di attività prevalente; •) le
lingue conosciute; •) il logo
dello studio; •) gli
estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale; •)
l’eventuale certificazione di qualità dello studio; l’avvocato che intenda
fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il
Consiglio dell’Ordine il giustificativo della certificazione in corso di
validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo di
applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato. L'avvocato può
utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente
riconducibili a sè, allo studio legale associato o alla società di avvocati
alla quale partecipa sui quali gli stessi operano previa comunicazione tempestiva al
Consiglio dell’ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è
espresso. Il
professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i
dati previsti dal primo comma. Il sito non
può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l’indicazione
diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.
Articolo 18
Rapporti con la stampa. Nei rapporti
con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l’avvocato deve ispirarsi a
criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei
doveri di discrezione e riservatezza. I. Il
difensore, con il consenso del proprio assistito e nell’esclusivo interesse
dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che
non siano coperte dal segreto di indagine. II. In ogni
caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di
diffusione, è fatto divieto all’avvocato di enfatizzare la propria capacità
professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli
di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di
diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve
le esigenze di difesa del cliente. III. E’
consentito all’avvocato, previa comunicazione al Consiglio dell’ordine
di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con
l’indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o
radiofoniche.
Articolo 19
Divieto di accaparramento di clientela. È vietata
ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di
agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro. I.
L’avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un
onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la
presentazione di un cliente. II.
Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o di prestazioni a
terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o
incarichi. III. E'
vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie
prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di
riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. IV. E' altresì
vietato all'avvocato offrire senza esserne richiesto una prestazione
personalizzata e cioè rivolta a una persona determinata per uno specifico
affare.
Articolo 20
Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive. Indipendentemente
dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare
espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell’attività
professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei
magistrati, delle controparti e dei terzi. I. La
ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono
l’infrazione della regola deontologica
Articolo 21
Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti. L’iscrizione
all’albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività giudiziale
e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo
del relativo titolo. I.
Costituisce illecito disciplinare l’uso di un titolo professionale non
conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo
di sospensione. II.
Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che
agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a
soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività di
avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici,
anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall’esercizio. III.
L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia
docente universitario di materie giuridiche. In ogni caso dovrà specificare la
qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà. IV.
L’iscritto nel registro dei praticanti avvocati può usare esclusivamente e
per esteso il titolo di "praticante avvocato", con l’eventuale
indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale
abilitazione.
II. RAPPORTI CON I
COLLEGHI
Articolo 22
Rapporto di colleganza. L’avvocato
deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a
correttezza e lealtà. I.
L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con
sollecitudine alle sue richieste di informativa. II.
L’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per
fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva
comunicazione per iscritto, tranne che l’avviso possa pregiudicare il diritto
da tutelare. III.
L’avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La
registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso
di tutti i presenti.
Articolo 23
Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo. Nell’attività
giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del
dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza. I.
L’avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra
occasione di incontro con i colleghi. II.
L’avvocato deve opporsi a qualunque istanza, irrituale o ingiustificata,
formulata nel processo dalle controparti che comporti pregiudizio per la parte
assistita. III. Il
difensore, che riceva l’incarico di fiducia dall’imputato, è tenuto a
comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato
d’ufficio, il mandato ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa,
deve raccomandare alla parte di provvedere al pagamento di quanto è dovuto al
difensore d’ufficio per l’attività professionale eventualmente già svolta. IV.
Nell’esercizio del mandato l’avvocato può collaborare con i difensori delle
altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell’interesse
della parte assistita e nel rispetto della legge. V. Nei casi
di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il codifensore in ordine
ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il
comune assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia
processuale. VI.
L’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare
inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.
Articolo 24
Rapporti con il Consiglio dell’Ordine. L’avvocato
ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o
con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità
istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni
iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla
vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o
interventi collegiali. I.
Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto
agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese
non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti
essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero
convincimento. II. Qualora
il Consiglio dell’Ordine richieda all’iscritto chiarimenti, notizie o
adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega
tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell’interesse dello stesso
reclamante, la mancata sollecita risposta dell’iscritto costituisce illecito
disciplinare. III.
L’avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell’Ordine deve adempiere
l’incarico con diligenza, imparzialità e nell’interesse generale. IV.
Ai fini della tenuta degli albi, l’avvocato ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell’Ordine
di appartenenza ed eventualmente a quello competente per territorio, la
costituzione di associazioni o società professionali e i successivi eventi
modificativi, nonché l’apertura di studi principali, secondari e anche
recapiti professionali.
Articolo 25
Rapporti con i collaboratori dello studio. L’avvocato
deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione
professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all’apporto
ricevuto.
Articolo 26
Rapporti con i praticanti. L’avvocato
è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la
proficuità della pratica forense al fine di consentire un’adeguata
formazione. I.
L’avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro,
riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato
all’apporto professionale ricevuto. II.
L’avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel
libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a
motivi di favore o di amicizia. III. È
responsabile disciplinarmente l’avvocato che dia incarico ai praticanti di
svolgere attività difensiva non consentita.
Articolo 27
Obbligo di corrispondere con il collega. L’avvocato
non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da
altro legale. I. Soltanto
in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe
in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere
indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per
conoscenza al legale avversario. II.
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che accetti
di ricevere la controparte, sapendo che essa è assistita da un collega, senza
informare quest’ultimo e ottenerne il consenso.
Articolo 28
Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega. Non possono
essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e
comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i
colleghi. I. E’
producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato
perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione. II. E’
producibile la corrispondenza dell’avvocato che assicuri l’adempimento delle
prestazioni richieste. III.
L’avvocato non deve consegnare all’assistito la corrispondenza riservata tra
colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al
professionista che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi
criteri di riservatezza.
Articolo 29
Notizie riguardanti il collega. L’esibizione
in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega
avversario e l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono
vietate, salvo che egli sia parte di un giudizio e che l’uso di tali notizie
sia necessario alla tutela di un diritto. I.
L’avvocato deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti denigratori
sull’attività professionale di un collega.
Articolo 30
Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega. L’avvocato
che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di
rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la
parte assistita, tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche
postergando il proprio credito, per ottenere l’adempimento.
Articolo 31
Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa. L’avvocato
è tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente.
Quest’ultimo, del pari, è tenuto a dare tempestivamente al collega
informazioni dettagliate sull’attività svolta e da svolgere. I.
L’elezione di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente
comunicata e consentita. II. È fatto
divieto all’avvocato corrispondente di definire direttamente una controversia,
in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l’incarico. III.
L’avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo
più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena
possibile il collega che gli ha affidato l’incarico.
Articolo 32
Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega. L’avvocato
che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato
dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione
intervenuta, salvo che l’impugnazione sia giustificata da fatti particolari
non conosciuti o sopravvenuti.
Articolo 33
Sostituzione del collega nell’attività di difesa. Nel caso di
sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell’incarico
o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega
sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l’attività difensiva, perché
siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte. I.
L’avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato
avvenga senza danni per l’assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli
elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.
Articolo 34
Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati. Salvo che il
fatto integri un’autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e
ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per
incarichi specifici ricevuti. I. Nel caso
di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto
l’avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.
III. RAPPORTI CON
LA PARTE ASSISTITA
Articolo 35
Rapporto di fiducia. Il rapporto
con la parte assistita è fondato sulla fiducia. I.
L’incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che
la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare
l’interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse,
l’incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte
assistita. II.
L’avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire
con l’assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che
in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto
previsto nell'Articolo 45.
Articolo 36
Autonomia del rapporto. L’avvocato
ha l’obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo
possibile nei limiti del mandato e nell’osservanza della legge e dei principi
deontologici. I.
L’avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né
suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità. II.
L’avvocato, prima di accettare l’incarico, deve accertare l’identità del
cliente e dell’eventuale suo rappresentante. III. In ogni
caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per quanto attiene al segreto,
l’avvocato deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili
a un cliente esattamente individuato. IV.
L’avvocato deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli
elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla
realizzazione di una operazione illecita.
Articolo 37
Conflitto di interessi. L’avvocato
ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa
determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca
con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. I. Sussiste
conflitto di interessi anche nel caso in cui l’espletamento di un nuovo
mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro
assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa
avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento di
un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento
di un nuovo incarico. II.
L’obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi
confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società
di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali.
Articolo 38
Inadempimento al mandato. Costituisce
violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente
compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e
rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita. I. Il
difensore d’ufficio deve assolvere l’incarico con diligenza e sollecitudine;
ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali deve darne
tempestiva e motivata comunicazione all’autorità procedente ovvero incaricare
della difesa un collega, il quale, ove accetti, è responsabile
dell’adempimento dell’incarico.
Articolo 39
Astensione dalle udienze. L’avvocato
ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi
forensi in conformità con le disposizioni del codice di autoregolamentazione e
delle norme in vigore. I.
L’avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve
informare preventivamente gli altri difensori costituiti. II. Non è
consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle
proprie contingenti convenienze. L’avvocato che aderisca all’astensione non
può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche
attività, così come l’avvocato che se ne dissoci non può aderirvi
parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.
Articolo 40
Obbligo di informazione. L’avvocato
è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto
dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o
delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione
possibili. L’avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito
sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni
qualvolta l’assistito ne faccia richiesta. I. Se
richiesto, è obbligo dell’avvocato informare la parte assistita sulle
previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo. II. E’
obbligo dell’avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del
compimento di determinanti atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o
altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di
trattazione. III. Il
difensore ha l’obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto
appreso nell’esercizio del mandato se utile all’interesse di questi.
Articolo 41
Gestione di denaro altrui. L’avvocato
deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto
dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per
conto della parte assistita, ed ha l’obbligo di renderne sollecitamente conto. I.
Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente
necessario le somme ricevute per conto della parte assistita. II. In caso
di deposito fiduciario l’avvocato è obbligato a richiedere istruzioni scritte
e ad attenervisi.
Articolo 42
Restituzione di documenti. L’avvocato
è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la
documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando
questa ne faccia richiesta. I.
L’avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della
parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del
compenso e non oltre l’avvenuto pagamento.
Articolo 43
Richiesta di pagamento. Durante lo
svolgimento del rapporto professionale l’avvocato può chiedere la
corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle
prevedibili e di acconti sulle prestazioni professionali, commisurati alla
quantità e complessità delle prestazioni richieste per lo svolgimento
dell’incarico. I.
L’avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti
ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata
delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e
degli onorari per le prestazioni svolte. II.
L’avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati
all’attività svolta. III.
L’avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato,
in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto espressa
riserva. IV.
L’avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o
all’adempimento di prestazioni professionali il versamento alla parte
assistita delle somme riscosse per conto di questa.
Articolo 44
Compensazione. L’avvocato
ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita
o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può
anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari,
quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme
liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari
ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia
già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte
assistita. I. In ogni
altro caso, l’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della
parte assistita le somme riscosse per conto di questa.
Articolo 45
Accordi sulla definizione del compenso. È consentito
all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento
degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'Articolo 1261 c.c. e sempre che i
compensi siano proporzionati all'attività svolta, fermo il principio disposto dall'Articolo 2233 del
Godice civile.
Articolo 46
Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso. L’avvocato
può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento
delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato.
Articolo 47
Rinuncia al mandato. L’avvocato
ha diritto di rinunciare al mandato. I. In caso di
rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso
adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necessario fare per
non pregiudicare la difesa. II. Qualora
la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro
difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l’avvocato non è responsabile
per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte
delle comunicazioni che dovessero pervenirgli. III. In caso
di irreperibilità, l’avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con
lettera raccomandata alla parte assistita all’indirizzo anagrafico e
all’ultimo domicilio conosciuto. Con l’adempimento di tale formalità, fermi
restando gli obblighi di legge, l’avvocato è esonerato da ogni altra attività,
indipendentemente dal fatto che l’assistito abbia effettivamente ricevuto tale
comunicazione.
IV. RAPPORTO CON
LA CONTROPARTE, I MAGISTRATI E I TERZI
Articolo 48
Minaccia di azioni alla controparte. L’intimazione
fatta dall’avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari
adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre
sanzioni, è consentita quando tenda a rendere avvertita la controparte delle
possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è
deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate
azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie. I. Qualora
ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, prima di
iniziare un giudizio, l’avvocato deve precisarle che può essere accompagnata
da un legale di fiducia. II.
L’addebito alla controparte di competenze e spese per l’attività prestata
in sede stragiudiziale è ammesso, purché la richiesta di pagamento sia fatta a
favore del proprio assistito.
Articolo 49
Pluralità di azioni nei confronti della controparte. L’avvocato
non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione
debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di
tutela della parte assistita.
Articolo 50
Richiesta di compenso professionale alla controparte. È vietato
richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale,
salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione, con l’accordo del proprio
assistito, e in ogni altro caso previsto dalla legge. I. In
particolare è consentito all’avvocato chiedere alla controparte il pagamento
del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta transazione giudiziale e
di inadempimento del proprio cliente.
Articolo 51
Assunzione di incarichi contro ex clienti. L’assunzione
di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia
trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e
l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. In
ogni caso è fatto divieto all’avvocato di utilizzare notizie acquisite in
ragione del rapporto professionale già esaurito. I.
L’avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie
familiari deve astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria
assistenza in controversie successive tra i medesimi.
Articolo 52
Rapporti con i testimoni. L’avvocato
deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto dei
procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni
compiacenti. I. Resta
ferma la facoltà di investigazione difensiva nei modi e termini previsti dal
codice di procedura penale, e nel rispetto delle disposizioni che seguono. 1. Il
difensore di fiducia e il difensore d’ufficio sono tenuti ugualmente al
rispetto delle disposizioni previste nello svolgimento delle investigazioni
difensive. 2. In
particolare il difensore ha il dovere di valutare la necessità o l’opportunità
di svolgere investigazioni difensive in relazione alle esigenze e agli obiettivi
della difesa in favore del proprio assistito. 3. La scelta
sull’oggetto, sui modi e sulle forme delle investigazioni nonché sulla
utilizzazione dei risultati compete al difensore. 4. Quando si
avvale di sostituti, collaboratori di studio, investigatori privati autorizzati
e consulenti tecnici, il difensore può fornire agli stessi tutte le
informazioni e i documenti necessari per l’espletamento dell’incarico, anche
nella ipotesi di intervenuta segretazione degli atti, raccomandando il vincolo
del segreto e l’obbligo di comunicare i risultati esclusivamente al difensore. 5. Il
difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale sugli atti delle
investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel
procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell’interesse del proprio
assistito. 6. Il
difensore ha altresì l’obbligo di conservare scrupolosamente e riservatamente
la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo ritenuto
necessario o utile per l’esercizio della difesa. 7. È fatto
divieto al difensore e ai vari soggetti interessati di corrispondere compensi o
indennità sotto qualsiasi forma alle persone interpellate ai fini delle
investigazioni difensive, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle
spese documentate. 8. Il
difensore deve informare le persone interpellate ai fini delle investigazioni
della propria qualità, senza obbligo di rivelare il nome dell’assistito. 9. Il
difensore deve inoltre informare le persone interpellate che, se si avvarranno
della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate ad una audizione
davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame testimoniale davanti al
giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle domande del difensore. 10. Il
difensore deve altresì informare le persone sottoposte a indagine o imputate
nello stesso procedimento o in altro procedimento connesso o collegato che, se
si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate a
rendere esame davanti al giudice in incidente probatorio. 11. Il
difensore, quando intende compiere un accesso in un luogo privato, deve
richiedere il consenso di chi ne abbia la disponibilità, informandolo della
propria qualità e della natura dell’atto da compiere, nonché della
possibilità che, ove non sia prestato il consenso, l’atto sia autorizzato dal
giudice. 12. Per
conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere informazioni dalla persona
offesa dal reato il difensore procede con invito scritto, previo avviso al
legale della stessa persona offesa, ove ne sia conosciuta l’esistenza. Se non
risulta assistita, nell’invito è indicata l’opportunità che comunque un
legale sia consultato e intervenga all’atto. Nel caso di persona minore,
l’invito è comunicato anche a chi esercita la potestà dei genitori, con
facoltà di intervenire all’atto. 13. Il
difensore, anche quando non redige un verbale, deve documentare lo stato dei
luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato, alterato o disperso. 14. Il
difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni fissate dalla legge e
deve comunque porre in essere le cautele idonee ad assicurare la genuinità
delle dichiarazioni. 15. Il
difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte. Quando è
disposta la riproduzione anche fonografica le informazioni possono essere
documentate in forma riassuntiva. 16. Il
difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona che ha reso
informazioni né al suo difensore.
Articolo 53
Rapporti con i magistrati. I rapporti
con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si
convengono alle reciproche funzioni. I. Salvo casi
particolari, l’avvocato non può discutere del giudizio civile in corso con il
giudice incaricato del processo senza la presenza del legale avversario. II.
L’avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare
tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla incompatibilità. III.
L’avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di
familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere favori e preferenze.
In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di tali rapporti
nell’esercizio del suo ministero, nei confronti o alla presenza di terze
persone.
Articolo 54
Rapporti con arbitri e consulenti tecnici. L’avvocato
deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza
e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.
Articolo 55
Arbitrato. L’avvocato
chiamato a svolgere la funzione di arbitro è tenuto ad improntare il proprio
comportamento a probità e correttezza e a vigilare che il procedimento si
svolga con imparzialità e indipendenza. I.
L’avvocato non può assumere la funzioni di arbitro quando abbia in corso
rapporti professionali con una delle parti. II.
L’avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del
procedimento sia assistita da altro professionista di lui socio o con lui
associato, ovvero che eserciti negli stessi locali. In ogni caso
l’avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni
rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di
ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico. III.
L’avvocato che sia stato richiesto di svolgere la funzione di arbitro deve
dichiarare per iscritto, nell’accettare l’incarico, l’inesistenza di
ragioni ostative all’assunzione della veste di arbitro o comunque di relazioni
di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una
delle parti. Diversamente, deve specificare dette ragioni ostative, la natura e
il tipo di tali relazioni e può accettare l’incarico solo se le parti non si
oppongano entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. IV.
L’avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del
procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve
rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Egli
inoltre: - ha il
dovere di mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in
ragione del procedimento arbitrale; - non deve
fornire notizie su questioni attinenti al procedimento; - non deve
rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le
parti.
Articolo 56
Rapporti con i terzi. L’avvocato
ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del
personale ausiliario di giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte
le persone in genere con cui venga in contatto nell’esercizio della
professione. I. Anche al
di fuori dell’esercizio della professione l’avvocato ha il dovere di
comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la
fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri
professionali e nella dignità della professione.
Articolo 57
Elezioni forensi. L’avvocato
che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad
organi rappresentativi dell’Avvocatura deve comportarsi con correttezza,
evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle
funzioni. I. E’
vietata ogni forma di propaganda elettorale o di iniziativa nella sede di
svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto. II. Nelle
sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione
delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle
operazioni di voto.
Articolo 58 La
testimonianza dell’avvocato. Per quanto
possibile, l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze
apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al
mandato ricevuto. I.
L’avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla
verità dei fatti esposti in giudizio. II. Qualora
l’avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e
non potrà riassumerlo.
Articolo 59
Obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti
dei terzi. L’avvocato
è tenuto a provvedere regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte
nei confronti dei terzi. I.
L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione
assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia
tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di
rispettare i propri doveri professionali.
V. DISPOSIZIONE
FINALE
Articolo 60
Norma di chiusura. Le
disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei
comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei
principi generali espressi.

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