Il regolamento qui riprodotto è stato adottato
da O.U.A., U.C.P.I., A.N.F., A.I.G.A. e U.N.C.C. in data 4 aprile 2007 e
valutato idoneo dalla Commissione di garanzia per la legge sul diritto di sciopero con
deliberazione n. 07/749 del 13 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 13 lett. a)
della legge 12 giugno 1990 n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000 n.
83
Articolo
1 (Ambito
di applicazione) 1.
La presente regolamentazione disciplina le modalità dell'astensione
collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati.
Articolo
2 (Proclamazione
e durata delle astensioni) 1.
La proclamazione dell'astensione, con l'indicazione della specifica
motivazione e della sua durata, deve essere comunicata almeno dieci giorni
prima della data dell'astensione al Presidente della Corte d'appello e ai
dirigenti degli uffici giudiziari civili, penali amministrativi e tributari
interessati, nonché - anche quando l'astensione riguardi un singolo distretto
o circondario, al Ministro della Giustizia, o ad altro Ministro interessato,
alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei
servizi pubblici essenziali e al Consiglio Nazionale Forense. L'organismo
proclamante assicura la comunicazione al pubblico della astensione con modalità
tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, in modo da rendere nota
l'iniziativa il più tempestivamente possibile. Tra la proclamazione e
l'effettuazione dell'astensione non può intercorrere un periodo superiore a
sessanta giorni. 2.
La revoca della proclamazione deve essere comunicata agli stessi destinatari
di cui al comma precedente almeno cinque giorni prima della data fissata per
l'astensione medesima salva la richiesta da parte della Commissione di,
garanzia o la sopravvenienza di fatti significativi. 3.
Le disposizioni in tema di preavviso e di durata possono non essere rispettate
nei soli casi in cui l'astensione e proclamata ai sensi dell'art. 2 comma 7
della L. n. 146/1990, come modificata dalla L. n. 83/2000. 4.
Ciascuna proclamazione deve riguardare un unico periodo di astensione.
L'astensione non può superare otto giorni consecutivi con l'esclusione
dal computo della domenica e degli altri giorni festivi. Con riferimento a
ciascun mese solare non può comunque essere superato la durata di otto giorni
anche se si tratta di astensioni aventi ad oggetto questioni e temi diversi.
In ogni caso tra il termine finale dì un'astensione e l'inizio di quella
successiva deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni.
Tali limitazioni non si applicano nei casi in cui è prevista la proclamazione
dell'astensione senza preavviso. Nel caso di più astensioni proclamate in
difformità dalla presente norma, la Commissione di garanzia provvederà in
via preventiva alla valutazione del prevedibile impatto delle proclamazioni in
conflitto.
Articolo
3 (Effetti
dell’astensione) 1.
Nel processo civile, penale, amministrativo e tributario la mancata
comparizione dell'avvocato all'udienza o all'atto di indagine preliminare o a
qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza,
ancorché non obbligatoria, affinché sia considerata in adesione
all'astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente
disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento del difensore, deve
essere alternativamente: a)
dichiarata - personalmente o tramite sostituto del legale titolare
della difesa o del mandato - all'inizio dell'udienza o dell'atto di
indagine preliminare; b)
comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria
del giudice o nella segreteria del pubblico ministero, oltreché agli altri
avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita: 2.
Nel rispetto delle modalità sopra indicate l'astensione costituisce legittimo
impedimento anche qualora avvocati del medesimo procedimento non abbiano
aderito all'astensione stessa la presente disposizione sì applica a tutti ì
soggetti del procedimento, ivi compresi i difensori della persona offesa,
ancorché non costituita parte civile. 3.
Nel caso in cui sia possibile la separazione o lo stralcio per le parti
assistite da un legale che non intende aderire alla astensione, questi,
conformemente alle regole deontologiche forensi, deve farsi carico di avvisare
gli altri colleghi interessati all'udienza o all'atto di indagine preliminare
quanto prima, e comunque almeno due giorni prima della data stabilita ed è
tenuto a non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in causa. 4.
Il diritto di astensione può essere esercitato in ogni stato e grado del
procedimento sia dal difensore di fiducia che da quello di ufficio.
Articolo
4 (Prestazioni
indispensabili in materia penale) 1.
L'astensione non è consentita nella materia penale in riferimento: a)
all'assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro,
alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle afferenti misure
cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura
penale, all'incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si
verta in ipotesi dì urgenza, come ad esempio di accertamento peritale
complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti
urgenti di cui all'articolo 467 del codice di procedura penale, nonché ai
procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi
durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle
indagini preliminari, entro 360 giorni, se pendenti in grado di merito,
entro 180 giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro 90
giorni; b)
nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato
di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente,
analogamente a quanto previsto dall'art. 420 ter comma 5 (introdotto dalla L.
n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado
l'astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d'ufficio,
non può legittimamente astenersi ed ha l'obbligo di assicurare la propria
prestazione professionale.
Articolo
5 (Prestazioni
indispensabili in materia civile) 1.L'astensione
non è consentita, in riferimento alla materia civile, nei procedimenti
relativi: a)
a provvedimenti cautelari, provvedimenti sommari di cognizione al
sensi dell'art. 19 D.lgs. n.5/2003, allo stato e alla capacità
delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei
coniugi in sede di separazione o di divorzio o nei procedimenti
modificativi e all'affidamento o mantenimento di minori; b)
alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione
sommaria prevista dall'art, 28 della l. n. 300/1970, ed ai procedimenti
aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti,
anche ai sensi della normativa di cui al d.lgs. n. 165/2001; c)
a controversie per le quali è stata dichiarata l'urgenza ai sensi
dell'art. 92, comma 2, del r.d. n. 12/1941 e successive modificazioni ed
integrazioni; d)
alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti; e)
alla convalida dì sfratto, alla sospensione dell'esecuzione,
alla sospensione o revoca dell'esecutorietà di provvedimenti
giudiziali; f)
alla materia elettorale.
Articolo
6 (Prestazioni
indispensabili nelle altre materie) 1.
L'astensione non è consentita, in riferimento alla materia amministrativa e
tributaria: a)
nei procedimenti cautelari e urgenti; b)
nei procedimenti relativi alla materia elettorale.
Articolo
7 (Controllo
deontologico) 1.
Quanto alle violazioni delle disposizioni concernenti la proclamazione e
l'attuazione dell'astensione, oltre a quanto previsto dagli artt. 2 bis e 4,
comma 4, della L. n. 146/1990, così come riformulati dalla L. n. 83/2000,
resta ferma anche l'eventuale valutazione dei Consigli dell'Ordine in sede di
esercizio dell'azione disciplinare. Gli
stessi Ordini Professionali vigilano sul rispetto individuale delle regole e
modalità di astensione. Gli
organismi forensi si impegnano ad assicurare il coordinamento delle iniziative
in caso di questioni applicative concernenti il codice di
autoregolamentazione. Le questioni saranno risolte e disciplinate secondo il
principio della tutela dei cittadini e della necessità di assoggettare gli
stessi al minor disagio possibile nel caso concreto.

Home page
|