Contributo unificato di iscrizione a ruolo
Nota sui codici
tributo, sui codici ente e sui subcodici
OGGETTO: Pagamenti
con modello F23. Istituzione di subcodici, sostituzione del codice ente
del Tribunale e ricognizione dei codici tributo relativi alla riscossione
delle spese processuali e delle pene pecuniarie Con
riferimento alla problematica di cui all'oggetto, si rende noto che, su
richiesta di questa Direzione Generale, l'Agenzia delle Entrate, Direzione
Centrale Accertamento, con la risoluzione del 5 agosto 2005, ha istituito
taluni subcodici, che dovranno essere indicati nel campo 6 del modello di
versamento F23, al fine di una più puntuale rendicontazione dei
versamenti relativi alle pene pecuniarie e ad alcune spese processuali
riscosse da parte degli uffici giudiziari.
L'utilizzo dei subcodici, infatti, consentirà ai concessionari della
riscossione di poter correttamente inviare i tabulati, contenenti le
rendicontazioni dei pagamenti, ai corrispondenti uffici che hanno
richiesto il versamento delle somme.
Si ritiene, pertanto, opportuno richiamare l'attenzione di tutti gli
uffici giudiziari sulla corretta compilazione del campo 6 del predetto
modello F23, nei casi in cui il versamento sia effettuato su richiesta del
medesimo ufficio (es. nell'attività di riscossione), ovvero, negli altri
casi, sulla necessità di informarne gli utenti che effettuano i
versamenti spontanei (es. nell'ipotesi di pagamento di somme a titolo di
oblazione ovvero nell'ipotesi dei versamenti per la iscrizione a ruolo
delle cause civili). La mancata indicazione del sub codice comporterà,
infatti, l'inoltro delle rendicontazioni, dal concessionario all'ufficio
giudiziario, senza specificazione del settore di competenza.
I subcodici istituiti sono i seguenti:
RU Ufficio recupero crediti
RC Ufficio recupero crediti settore civile
RP Ufficio recupero crediti settore penale
RG Ruolo generale
CR Ufficio corpi di reato
EG Ufficio successioni
SF Sezione fallimentare
E' stato, altresì, sostituito il codice ente del Tribunale 9B0, con il
codice 9BX, al fine di evitare la disfunzione verificatasi con
l'erroneo uso della lettera "O" anziché del numero zero. Il
codice 9B0 rimarrà vigente limitatamente al tempo necessario per il
completo adeguamento degli uffici.
Il codice della soppressa Pretura circondariale, 9A9, è stato annullato.
Relativamente al settore del recupero crediti, si sottolinea che con la
medesima risoluzione dell'Agenzia delle Entrate sono stati istituiti tre
nuovi codici tributo: -
il "738T", da
utilizzarsi per il recupero delle spese processuali in luogo del
precedente codice tributo 773T -
il "772T", da
utilizzarsi per il recupero di pene pecuniarie (multe ed ammende) e
sanzioni amministrative pecuniarie in luogo del precedente codice
tributo 741T -
il "927T", da
utilizzarsi per il recupero di interessi relativi alle entrate non
tributarie in luogo del precedente codice tributo 887T. Si ritiene utile riportare di seguito
l'elencazione completa dei codici tributo da utilizzarsi per la
riscossione curata dagli Uffici Recupero Crediti
Codici relativi alla riscossione
curata dagli Uffici Recupero Crediti
Codici entrata di natura non tributaria
|
Codice
tributo F23
|
Descrizione
|
Codice
Tributo Esattoriale
|
|
738T
|
Recupero spese processuali
|
1E10
|
|
772T
|
Recupero multe ed ammende
|
1E08
|
|
774T
|
Proventi derivanti da multe ed
ammende per violazioni alle disposizioni della legge doganale. Art
113 L 907/42
|
In corso di attribuzione
|
|
775T
|
Proventi derivanti da multe ed
ammende per definizioni di procedimenti penali in materia di
dogane ed imposte sulla produzione e sui consumi. DPR 43/73 e
D.lgs 504//95
|
In corso di attribuzione
|
|
1AET
|
Cassa depositi e prestiti.
Cassa ammende
|
1E02
|
|
CxxT
|
Foglio Annunci legali
|
1E26
|
|
9B4T
|
Ufficiali giudiziari, aiutanti e
coadiutori
|
1E25
|
|
961T
|
Cassa Previdenza Avvocati e
Procuratori
|
1E23
|
|
927T
|
Interessi sui crediti delle
amministrazioni dello Stato
|
1E20
|
|
897T
|
Entrate eventuali del Ministero
del Tesoro
|
1E41
|
Codici entrata di natura
tributaria
|
Codice
tributo F23
|
Descrizione
|
Codice
Tributo Esattoriale
|
|
750T
|
Contributo Unificato
|
1E03
|
|
109T
|
Imposta di registro
|
1E01
|
|
456T
|
Imposta di bollo
|
1E05
|
|
649T
|
Imposta ipotecaria
|
1E06
|
|
737T
|
Imposta catastale
|
1E48
|
|
778T
|
Tassa ipotecaria
|
1E11
|
|
763T
|
Tassa 10% su percentuale spettante
agli ufficiali giudiziari
|
1E09
|
|
943T
|
Diritti di cancelleria e
segreteria giudiziaria
|
1E21
|
|
731T
|
Interessi su tasse ed II II sugli
affari
|
1E07
|
|
964T
|
Tributi speciali
|
1E24
|
Come noto, il codice 9B4T (Ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori)
deve essere abbinato ad un codice territoriale. Quest'ultimo, nelle
ipotesi in cui gli importi prenotati a debito per le notifiche devono
essere recuperati in misura intera, come avviene nel settore civile, deve
essere quello corrispondente alla sede degli ufficiali giudiziari che
hanno operato la notifica (es. Roma H501).
In materia penale, ove viene recuperato un importo forfettario unitario,
come disciplinato dal D.M. 347/89, ora sostituito dal D.M. 285/2002, la
quota di diritti spettante agli ufficiali giudiziari (pari al 50% degli
importi indicati nella prima colonna della tabella allegata al D.M.
285/2002), che si riscuote con il codice 9B4T, dovrà riportare il codice
territoriale corrispondente all'ufficio giudiziario che cura il recupero
del credito. La restante quota degli importi indicati nella tabella allega
al D.M. 285/2002, dovrà essere riscossa con il codice tributo 738T.
In materia civile, le spese forfettarie per le notifiche a richiesta
d'ufficio, (art. 30 T.U) dovranno riscuotersi con il codice tributo 738T.
Per ciò che concerne i versamenti spontanei non vi sono variazioni,
pertanto: a.
per le somme pagate a titolo di
oblazione (artt. 162 e 162 bis c.p.), quanto alla pena pecuniaria, si
dovrà continuare ad utilizzare il codice tributo 741T, mentre per le
spese processuali si dovrà continuare ad utilizzare il codice tributo
773T; b.
per il versamento del contributo
unificato di iscrizione a ruolo, effettuato ai sensi degli artt. 9 e
ss. del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, si dovrà continuare ad utilizzare il
codice tributo 941T. Infine, relativamente alla fase della
riscossione mediante iscrizione a ruolo, si sottolinea che la procedura di
ricognizione dei relativi codici tributo è ancora in corso. Per tale
motivo, si invitano gli uffici del recupero crediti a segnalare a questa
Direzione Generale la necessità di eventuali codici esattoriali
ulteriori, rispetto a quelli attualmente utilizzati.
Si rende noto, tuttavia, che, allo stato, non si è proceduto ad alcuna
soppressione di codici esattoriali; quest'ultima, eventualmente, sarà
effettuata e resa nota non appena sarà completata la revisione
dell'intera fase della riscossione mediante ruolo.
Le SS.VV. sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici
del distretto.
Roma, 9
settembre 2005 IL
DIRETTORE GENERALE
Francesco Mele
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