Chiarimenti 21/6/2006 al
provvedimento 24/2/2006 dell'Ufficio Italiano dei Cambi
10.
Attività di componente collegio sindacale L'attività
di componente di un collegio sindacale, anche laddove includa la revisione
contabile, non rientra nell'ambito di applicazione degli obblighi
antiriciclaggio (Istruzioni U.I.C., Parte I, par. 2). Il rinnovo della carica di
sindaco alla scadenza del triennio non integra una prestazione professionale
oggetto di registrazione. Rimane impregiudicata l'applicazione dell'obbligo
generale ex art. 10 L. 197/91 (Vedi Parere Comitato L. 197 n. 98 del 15/06/05
all'indirizzo www.uic.it, Antiriciclaggio-Normativa-Pareri Comitato A.R.).
11.
Archivio unico informatico affidato a terziNel
caso in cui la tenuta e la gestione dell'archivio unico informatico venga
affidata a terzi (ad esempio: altri professionisti o società di revisione,
associazioni di categoria, centri di servizio), il professionista deve poter
accedere all'archivio in ogni momento, attraverso un collegamento tra strumenti
informatici. Nel caso in cui si utilizzi un unico centro servizi per la tenuta e
la gestione dell'A.U.I. per più studi professionali, devono essere valorizzati
gli attributi D01 e A01 in modo da consentire l'individuazione dell'archivio di
ogni singolo professionista. 12.
Ricezione di somme in contanti o tramite assegno bancario per il pagamento delle
imposte E'
vietato il trasferimento tra soggetti diversi di contante e titoli al portatore
per valori superiori a 12.500 euro (art. 1 L. 197/91). Detti trasferimenti vanno
effettuati per il tramite di intermediari abilitati. Per quanto concerne gli
assegni superiori a detto limite, essi dovranno indicare il nome o la ragione
sociale del beneficiario e contenere la clausola di non trasferibilità. Ciò
premesso, la ricezione e l'utilizzo per conto del cliente di mezzi di pagamento
per importi, anche frazionati se riferiti alla stesso incarico, superiori a
12.500 euro, al fine del pagamento delle imposte, integra di per sé una delle
prestazioni professionali per cui sussistono gli obblighi antiriciclaggio di
identificazione e registrazione in archivio unico. 13. Attività
professionale in forma associata o societaria I
professionisti che svolgono l'attività professionale in forma associata o
societaria possono tenere l'archivio in forma accentrata nello studio o ufficio.
Qualora si opti per questa possibilità, nell'archivio unico dovrà essere
specificato, ad esempio tramite una sigla, il professionista che ha eseguito
l'identificazione del cliente. E' fatta salva la facoltà per ogni componente
l'associazione o la società di formare un proprio archivio. Qualora il
professionista non faccia parte di uno studio ed esegua, come esterno, gli
incarichi professionali che questo gli affida, dovrà tenere un proprio archivio
unico nel quale registrare i dati identificativi dello studio associato e del
cliente nei cui confronti è resa la prestazione professionale. 14.
Prestazioni professionali periodiche In
caso di prestazioni professionali periodiche (ad esempio: assistenza e
compilazione della dichiarazione dei redditi, assistenza e redazione del
bilancio) l'identificazione del cliente è eseguita al momento dell'accettazione
dell'incarico e un eventuale rinnovo dello stesso incarico professionale, anche
tacito, non esime il professionista dall'adempimento degli obblighi di
identificazione e di registrazione in archivio unico, ferma restando la
possibilità di avvalersi della modalità di identificazione indiretta, ossia
senza la presenza fisica del cliente, essendo il cliente già stato identificato
direttamente dallo stesso professionista. 15. Attività
professionale svolta a seguito di incarico conferito dall'Autorità Giudiziaria L'attività
svolta dal professionista a seguito di incarico da parte dell'Autorità
Giudiziaria, quale ad esempio quello di curatore fallimentare o di consulente
tecnico d'ufficio, è esclusa dall'ambito di applicazione delle disposizioni
antiriciclaggio. In questi casi il professionista agisce in qualità di organo
ausiliario del Giudice e non si ravvisa nella fattispecie né la nozione di
cliente né quella di prestazione professionale così come definite dall'art. 1
lett. g) ed h) del D.M. 141/2006 e dalla Parte I, par. 1, Istruzioni U.I.C. 16.
Contratti di consulenza a compenso fisso annuale Nel
caso di contratto di consulenza a compenso fisso annuale che comprenda la
prestazione di numerose attività non ancora specificate al momento della
conclusione del contratto, gli obblighi di identificazione e registrazione si
applicano al momento in cui viene effettuata la prima prestazione professionale,
d'importo superiore a 12.500 euro o di valore non determinato né determinabile,
oggetto di registrazione in base all'allegato A delle Istruzioni U.I.C.
Analogamente, ogni successiva prestazione rilevante dovrà essere registrata,
mentre per l'identificazione del cliente, già avvenuta direttamente in
occasione della prima prestazione, ci si potrà avvalere dell'identificazione
indiretta. Qualora, invece, l'incarico preveda sin dall'inizio lo svolgimento di
determinate prestazioni, queste dovranno essere registrate singolarmente, in
base alle indicazioni dell'allegato A, al momento del conferimento
dell'incarico. Si precisa che per le prestazioni consistenti nella tenuta della
contabilità di paghe e contributi, nella revisione contabile e nell'esecuzione
di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza, è oggetto di
registrazione solo il conferimento dell'incarico e non i singoli movimenti
contabili o le singole operazioni in cui essi si esplicano. Sussiste, inoltre,
l'obbligo di effettuare distinte ed ulteriori registrazioni in tutti i casi in
cui, pur nell'ambito di una delle attività elencate nell'allegato, il
professionista ponga in essere operazioni che si sostanziano nella "diretta
trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità
in nome e per conto del cliente" d'importo superiore alla soglia di legge,
integrando le stesse nuove prestazioni professionali. 17.
Archivio unico informatico - reinserimento dei dati di un cliente
precedentemente cancellato - rettifica di una registrazione Nel
caso in cui un cliente, dopo essere stato registrato nell'archivio (sezione D)
venga cancellato e scaturisca successivamente la necessità di reinserirlo per
una nuova prestazione professionale, trattandosi di una nuova registrazione per
altra prestazione, si valorizza l'attributo D09 e si può utilizzare il codice
già utilizzato nella prima registrazione successivamente cancellata. Si
valorizza altresì l'attributo D54.A con 0. Nel caso in cui ci fosse la necessità
di rettificare una registrazione mai modificata prima, lo stato dell'attributo
A54.A passa da 0 a 3 e nell'attributo A054.B si indica la data di esecuzione
della rettifica. Se si dovesse ulteriormente variare questa registrazione, lo
stato rimane 3, e si valorizza la nuova data di rettifica nell'attributo A54.B 18.
Incarichi ricevuti da altro professionista Nel
caso in cui un professionista A conferisca incarico ad altro professionista B in
relazione a clientela propria di A (il cliente di A non conferisce un incarico
congiunto ai due professionisti) il professionista B dovrà considerare, ai fini
dell'espletamento degli obblighi di identificazione e registrazione, quale
cliente sia il professionista A sia il cliente di A. Nell'ipotesi in cui la
prestazione professionale resa dal professionista B si sostanzi unicamente in
una collaborazione puramente intellettuale senza che ciò importi un esame della
posizione giuridica del cliente di A, il professionista B sarà tenuto
unicamente agli obblighi di identificazione e registrazione nei confronti del
professionista A . 19.
Identificazione di persona giuridica Per i
soggetti diversi dalle persone fisiche, i professionisti sono tenuti ad
acquisire, quali dati identificativi: la denominazione, la sede legale e il
codice fiscale. E' inoltre necessario verificare, ai sensi di quanto previsto
nel Provvedimento dello scrivente Parte II punto 2, l'esistenza del potere
rappresentativo in base alla documentazione prodotta dal cliente. A tal fine, il
cliente deve consegnare adeguata documentazione (ad esempio, visure camerali,
certificati rilasciati da enti competenti, delibere consiliari o assembleari)
dalla quale risultino i dati identificativi, il conferimento dei poteri di
rappresentanza nonché ogni altra informazione necessaria per l'adempimento
degli obblighi antiriciclaggio. Ai fini della registrazione dei dati
identificativi nell'archivio informatico, i dati riferiti alla persona fisica
richiedente la prestazione professionale andranno inseriti nel campo D09A mentre
quelli della persona giuridica vanno inseriti nell'attributo D09B. In caso di più
rappresentanti legali o amministratori delegati, la compilazione del campo D09A
dovrà essere ripetuta. 20. Società
di elaborazione dati Qualora
dei revisori contabili esercitino la professione mediante la costituzione di una
società, si evidenzia che le disposizioni contenute nel D.M. 141/2006 e nelle
Istruzioni U.I.C. si applicano ai liberi professionisti anche nello svolgimento
della propria attività professionale in forma societaria, oltreché
individuale. Lo svolgimento in forma societaria dell'attività di elaborazione
dati contabili e fiscali sostanzia una prestazione professionale di valore
indeterminato o indeterminabile che comporta l'adempimento degli obblighi di
identificazione e registrazione dei soggetti che conferiscono l'incarico alla
suddetta società qualora tale prestazione comprenda anche la predisposizione
delle dichiarazioni tributarie e la cura di ulteriori adempimenti. Viceversa, lo
svolgimento dell'attività di mera elaborazione contabile, senza alcun
intervento e responsabilità nella predisposizione dei risultati di tale
elaborazione (nonchè la vendita o il noleggio di programmi software destinati
all'elaborazione stessa) non comporta l'adempimento degli obblighi in questione. 21.
Segnalazione di operazioni sospette - reati tributari In
merito alla rilevanza come reati presupposto del reato di riciclaggio degli
illeciti tributari previsti dagli artt. 2, 3, 4 del D.Lgs. 74/2000 si chiarisce
che le fattispecie oggetto di segnalazione ex. art. 3 della L. 197/91 sono
quelle per cui il professionista abbia maturato il sospetto che il denaro, i
beni o altre utilità oggetto dell'operazione richiesta dal cliente possano
provenire dai delitti di cui agli artt. 648 bis e ter del codice penale
(delitti). L'art. 2 del D.Lgs. 74/2000 prevede come fattispecie delittuosa la
dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti che, pertanto, può integrare reato presupposto a quello
di riciclaggio. Tale illecito può rientrare fra le casistiche oggetto di
segnalazione come operazione sospetta. Gli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 74/2000
contemplano delle fattispecie che assumono rilevanza delittuosa al di sopra di
una certa soglia. Al di sotto di tale soglia, l'illecito perpetrato non
costituisce ovviamente reato presupposto al riciclaggio. 22.
Incarico di recupero credito L'incarico
di recupero del credito di importo superiore a 12.500 euro che si sostanzia per
il professionista nell'attività giudiziaria di notifica ed iscrizione a ruolo
del ricorso, notifica del decreto ingiuntivo ed eventuale procedimento di
pignoramento non rientra nell'ambito di applicazione degli obblighi
antiriciclaggio ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1 lett. b) del
D.M. 141/2006 e dalle relative Istruzioni U.I.C., Parte 1, par. 2. 23. Attività
di docenza L'attività
di docenza esplicata da un professionista nell'ambito di corsi di formazione e
aggiornamento, non rientra nell'ambito di applicazione della disciplina
antiriciclaggio. 24. Notai:
stipula di atti di compravendita di immobili e contratto di mutuo In
caso di compravendita immobiliare, sono da considerarsi clienti tutte le parti
che intervengono nella stipula dell'atto, e pertanto vanno tutte identificate,
sebbene la parte che prende contatti con il notaio è in genere l'acquirente.
Per quanto riguarda il contratto di mutuo, il notaio è tenuto
all'identificazione del funzionario che interviene su incarico
dell'intermediario bancario, il quale dovrà fornire i dati identificativi
dell'intermediario per conto del quale opera. 25. Nozione
di cliente: società fiduciaria Nel
caso in cui cliente del professionista sia una società fiduciaria, ai fini
antiriciclaggio dovrà essere identificare soltanto la società fiduciaria (ed
il suo delegato), e non il cliente per conto del quale la fiduciaria opera.
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