Chiarimenti 18/5/2006 al
provvedimento 24/2/2006 dell'Ufficio Italiano dei Cambi
1. Modalità
di identificazione - attributo D03 I
valori ammessi sono indicati nell'Allegato B delle Istruzioni U.I.C., paragrafo 1.7
("Codice Tipo di Identificazione"). 2. Soggetti
di cui alla lettera s-bis art. 2 D.Lgs. 56/2004 "... ogni altro soggetto
che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri
soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e
tributi" Gli
obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione delle operazioni
sospette saranno applicabili in seguito alla modifica del D.M. n. 141/2006, che
dovrà aver luogo entro 240 gg. a partire dalla data di entrata in vigore
(23/02/06) del decreto. 3.
Decorrenza obblighi antiriciclaggio Gli
obblighi di identificazione della clientela, di istituzione dell'archivio unico
e di segnalazione di operazioni sospette decorrono dalla data di entrata in
vigore delle Istruzioni U.I.C. (22/04/06). Gli obblighi di identificazione,
registrazione e conservazione non si applicano agli incarichi conferiti dal
cliente prima di tale data, salvo che essi siano ancora in essere nei 12 mesi
successivi. In questo caso il professionista dovrà adempiere ai suddetti
obblighi entro tale scadenza. 4. Archivio
unico cartaceo Consiste
in un registro numerato progressivamente, siglato in ogni pagina a cura del
soggetto obbligato o da un suo collaboratore o dipendente autorizzato per
iscritto nonchè recante alla fine dell'ultimo foglio l'indicazione del numero
di pagine di cui si compone e la firma delle suddette persone. Il professionista
può scegliere di tenere un archivio cartaceo ancorché già utilizzi supporti
informatici per lo svolgimento della propria attività. Non è ammesso
l'utilizzo di registro su fogli mobili o di quaderno ad anelli. 5.
Documenti per l'identificazione Non è
necessario acquisire copia del documento di identità o di riconoscimento in
quanto è sufficiente l'acquisizione degli estremi dello stesso. Il documento
deve essere in corso di validità ma non sussiste alcun obbligo di monitorarne
la scadenza. 6.
Esenzioni dagli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione Tali
esenzioni, ex. art. 14, c. 1 D.M. n. 142/06, non si applicano per prestazioni e
operazioni poste in essere tra professionisti. 7.
Istituzione archivio unico L'obbligo
di istituzione dell'archivio unico informatico o cartaceo sorge soltanto qualora
vi siano informazioni da registrare. Il termine per provvedere alla
registrazione è di 30 gg. dalla identificazione del cliente. I dati vanno
conservati per 10 anni dalla conclusione della prestazione. 8. Sanzioni L'omessa
istituzione dell'archivio unico è punita con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno o
con l'ammenda da 5.164 a 25.822 euro, mentre la tardiva o omessa registrazione
sono punite con la multa da 2.582 a 12.911 euro. 9.
Segnalazioni di operazioni sospette L'obbligo
sussiste a prescindere dal valore della prestazione, non essendo ancorato ad
alcuna soglia.
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