Provvedimento 24/2/2006 dell'Ufficio
Italiano dei Cambi
Istruzioni
applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e
conservazione delle
informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di
avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società
di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali.
Introduzione Il
presente provvedimento contiene istruzioni rivolte ad alcune categorie di liberi
professionisti ed alle società di revisione per l’applicazione degli obblighi
antiriciclaggio loro estesi in base alla legge e alle disposizioni
regolamentari. L’estensione
della regolamentazione antiriciclaggio è tesa, da un lato, a prevenirne il
coinvolgimento involontario in attività economiche criminali e, d’altro lato,
ad assicurarne la collaborazione attiva attraverso l’individuazione e la
segnalazione di operazioni di natura sospetta. La
base normativa è costituita dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56,
emanato per assicurare il recepimento della direttiva del Consiglio delle
Comunità europee n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea n. 2001/97/CE del 4
dicembre 2001. L’Ufficio
adotta disposizioni applicative della disciplina antiriciclaggio, sentite le
competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate,
ai sensi dell’art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 56 del 2004 e delle
norme contenute nel regolamento adottato con il decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 3 febbraio 2006. Il
presente provvedimento specifica il contenuto degli obblighi applicabili ai
liberi professionisti e alle società di revisione, con particolare riguardo
alle modalità di identificazione dei clienti, alla conservazione documentale,
alla rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette, nonché
all’istituzione di misure di controllo interno e di formazione. Per consentire
una più agevole ricostruzione del quadro normativo di riferimento, il
provvedimento richiama anche le principali disposizioni che regolano la materia.
PARTE
I Definizioni
e ambito di applicazione
1.
Definizioni
Nel presente provvedimento si adottano le definizioni seguenti: a)
"legge antiriciclaggio": il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive
modificazioni; b)
"decreto": il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56; c)
"regolamento": il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 3 febbraio 2006 in materia di obblighi di identificazione, conservazione
delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni
sospette a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori
contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti
commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, del decreto legislativo 20
febbraio 2004, n. 56 recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di
prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività illecite; d)
"UIC": l’Ufficio italiano dei cambi; e)
"libero professionista" o "professionista": il soggetto
iscritto ai relativi collegi, ordini, albi ed elenchi come individuato
all’art. 2, comma 1, lettere s) e t) del decreto, anche quando svolge
l’attività professionale in forma societaria o associativa; f)
"società di revisione": le società iscritte nell’albo speciale
previsto dall’art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; g)
"cliente": il soggetto al quale il libero professionista presta
assistenza professionale in seguito al conferimento di un incarico; h)
"prestazione professionale": la prestazione fornita dal libero
professionista che si sostanzia nella diretta trasmissione, movimentazione o
gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità in nome o per conto del cliente
ovvero nell’assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione della
trasmissione, movimentazione, verifica o gestione di mezzi di pagamento, beni o
utilità e della costituzione, gestione o amministrazione di società, enti,
trust o strutture analoghe; i)
"dati identificativi": il nome e il cognome, il luogo e la data di
nascita, l’indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di
identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la
denominazione, la sede legale ed il codice fiscale; l)
"mezzi di pagamento": il denaro contante, gli assegni bancari e
postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o
equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le
carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o
disposizione che permetta di trasferire o movimentare o acquisire, anche per via
telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.
2.
Ambito soggettivo di applicazione. I destinatari della disciplina
Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano, nello
svolgimento della propria attività professionale: a)
ai liberi professionisti, operanti in forma individuale, associata o societaria; b)
alle società di revisione. In
particolare, gli avvocati e i notai sono destinatari delle disposizioni
antiriciclaggio solo quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono
qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i
propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni
riguardanti: a)
il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche; b)
la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; c)
l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di
titoli; d)
l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o
all'amministrazione di società; e)
la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o
strutture analoghe. Le
attività svolte dai professionisti nella qualità di organi di gestione,
amministrazione, controllo e liquidazione di società, enti, trust o altre
strutture analoghe sono, tuttavia, escluse dall’ambito di applicazione delle
disposizioni antiriciclaggio. Rimane,
comunque, impregiudicato per i componenti dei collegi sindacali dei soggetti
indicati nell’art. 2 del decreto il rispetto degli obblighi di cui all’art.
10 della legge antiriciclaggio, ovvero di vigilare sull’osservanza delle norme
antiriciclaggio e di trasmettere in copia al Ministero dell’Economia e delle
Finanze gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti
violazione delle norme di cui al capo I della stessa legge antiriciclaggio. 2.1
Ambito territoriale della disciplina Le
disposizioni antiriciclaggio si applicano ai liberi professionisti abilitati ad
operare in Italia, anche per l’attività svolta all’estero che sia
soggettivamente od oggettivamente collegabile al territorio italiano. Non si
applicano ai professionisti stranieri operanti in Italia in regime di libera
prestazione di servizi in conformità alla relativa disciplina comunitaria. Le
disposizioni antiriciclaggio si applicano alle società di revisione aventi sede
legale in Italia nonché agli stabilimenti italiani di società di revisione
aventi sede legale all’estero, anche per l’attività ivi svolta. 3.
Ambito oggettivo di applicazione. Gli obblighi applicabili
I
liberi professionisti e le società di revisione devono: a)
identificare i clienti; b)
istituire l’archivio unico e registrare e conservare in esso i dati
identificativi dei clienti e le altre informazioni relative alle prestazioni
professionali eseguite; c)
segnalare le operazioni sospette di cui all’art. 3 della legge
antiriciclaggio, rispettando gli obblighi di riservatezza delle segnalazioni di
cui alla stessa legge; d)
segnalare al Ministero dell’economia e delle finanze le violazioni dell’art.
1 della legge antiriciclaggio; e)
istituire misure di controllo interno, al fine di prevenire e impedire la
realizzazione di operazioni di riciclaggio. Inoltre,
allo stesso fine di prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di
riciclaggio i liberi professionisti assicurano un’adeguata formazione dei
dipendenti e collaboratori. Gli
obblighi antiriciclaggio si applicano, anche nel caso di attività professionale
svolta in forma associata o societaria, al professionista che esegue
l’incarico, il quale ne risponde pure in relazione all’attività svolta con
l’ausilio di collaboratori o dipendenti. Le
società di revisione rispondono dell’adempimento degli obblighi predetti
anche per l’attività svolta con l’ausilio di collaboratori o dipendenti.
PARTE
II Identificazione
dei clienti 1.
Presupposti e momento dell’identificazione L’identificazione
consiste nella verifica dell’identità del cliente e del soggetto per conto
del quale egli eventualmente operi nonché nell’acquisizione dei loro dati
identificativi per la conservazione nell’archivio unico. L’identificazione
è dovuta: a)
in relazione a ogni prestazione professionale che comporti o possa comportare la
trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, beni o utilità
di importo, anche frazionato, superiore a € 12.500; b)
in relazione alle operazioni il cui valore non è determinato o determinabile. Per
determinare il valore della prestazione professionale o dell’operazione non si
tiene conto del compenso del professionista o della società di revisione. La
percezione del compenso per l’attività professionale svolta non costituisce
di per sé una prestazione per la quale si applica l’obbligo di
identificazione. Agli
stessi fini non si tiene conto della compensazione tra attività, debiti e
crediti, altre posizioni o operazioni di qualsiasi natura di segno contrario
relativi allo stesso cliente. In tali casi, rileva il valore di ciascuna attività,
debito, credito, operazione o posizione e non il valore risultante dalla loro
compensazione. Per
l’individuazione delle operazioni frazionate occorre avere riguardo al
compimento di più operazioni che, sebbene di importo singolarmente non
superiore a € 12.500, siano ritenute parte di un’operazione unitaria sotto
il profilo economico di valore superiore a tale importo e che siano poste in
essere nel tempo richiesto per l’esecuzione del medesimo incarico. Per
quanto riguarda le operazioni indicate sopra alla lettera b), costituiscono in
ogni caso operazioni di valore non determinabile la costituzione, la gestione o
l’amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe, nonché gli
incarichi di revisione contabile, di tenuta di contabilità, paghe e contributi
e l’esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza. L’identificazione
del cliente è eseguita al momento dell’accettazione dell’incarico. 2.
Contenuto dell’identificazione
I
professionisti e le società di revisione acquisiscono i seguenti "dati
identificativi": a)
per le persone fisiche: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita,
l’indirizzo della residenza o del domicilio, il codice fiscale e gli estremi
del documento di identificazione; b)
per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione, la sede legale e
il codice fiscale. I
clienti forniscono tutte le informazioni necessarie per l’identificazione e
quelle richieste dal professionista o dalla società di revisione per
ottemperare agli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio. All’atto
dell’identificazione i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria
personale responsabilità, tutte le informazioni necessarie per
l’identificazione dei soggetti per conto dei quali operano. Per
i soggetti diversi dalle persone fisiche, è necessario verificare l’esistenza
del potere rappresentativo in base alla documentazione prodotta dal cliente. A
tal fine, il cliente deve consegnare documentazione ufficiale (ad esempio,
visure camerali, certificati rilasciati da enti competenti, delibere consiliari
o assembleari) dalla quale risultino i dati identificativi, il conferimento dei
poteri di rappresentanza nonché ogni altra informazione necessaria per
l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio. 3.
Modalità dell’identificazione Quando
il conferimento dell’incarico è compiuto congiuntamente da più clienti,
l’identificazione è dovuta per ciascuno di essi. Qualora della prestazione
professionale siano stati incaricati congiuntamente più professionisti,
ciascuno di essi deve procedere alla identificazione. Ai
fini dell’identificazione non è possibile avvalersi delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ferma
restando la responsabilità del professionista, è possibile delegare,
occasionalmente o stabilmente, l’acquisizione dei dati identificativi ad un
collaboratore o dipendente del quale il professionista stesso si avvale per lo
svolgimento dell’attività. E’
necessario rinnovare l’identificazione in tutti i casi nei quali, a causa di
errori nell’acquisizione dei dati, incongruenza tra i dati stessi o per
qualsiasi altra circostanza, sussistano dubbi sull’identità del cliente o del
soggetto per conto del quale egli opera. L’identificazione
può essere diretta, indiretta o a distanza secondo le istruzioni seguenti.
Laddove non sussistano circostanze particolari, l’identificazione deve essere
effettuata in forma diretta. Fermo
quanto previsto per il rinnovo dell’identificazione in caso di dubbio
sull’identità, è in ogni caso necessario procedere all’identificazione
diretta qualora si abbia motivo di ritenere che l’identificazione indiretta o
a distanza non sia attendibile, presenti dei rischi in termini di sicura
individuazione dell’identità del cliente ovvero non consenta l’acquisizione
delle informazioni necessarie. 4.
Identificazione diretta L’identificazione
diretta è effettuata alla presenza fisica contestuale del cliente e del
professionista, ovvero di un dipendente o collaboratore di quest’ultimo o
della società di revisione. La
verifica dell’identità del cliente è effettuata sulla base di un documento
valido per l’identificazione e non scaduto. Sono validi per
l’identificazione i documenti d’identità e di riconoscimento di cui agli
artt. 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Per
l'identificazione di soggetti non comunitari, in assenza di uno dei predetti
documenti, si procede all'acquisizione dei dati identificativi attraverso il
passaporto o il permesso di soggiorno. 5.
Identificazione indiretta
L’identificazione
può essere effettuata in forma indiretta, anche senza la presenza fisica del
cliente, nei casi seguenti: a)
il cliente è già stato identificato direttamente dallo stesso professionista o
dalla stessa società di revisione in relazione ad altra attività
professionale; b)
i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da atti
pubblici, scritture private autenticate o da documenti recanti la firma digitale
ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000 e successive modificazioni; c)
i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da
dichiarazione dell’autorità consolare italiana, così come indicata
nell’art. 6 del decreto legislativo 23 maggio 1997, n. 153; d)
i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da
attestazione di un altro professionista o di una società di revisione di uno
dei paesi membri dell’Unione Europea che, in applicazione della normativa di
recepimento della direttiva 2001/97/CE, ha identificato il cliente e i soggetti
terzi per conto dei quali opera. 6.
Identificazione a distanza Nello
svolgimento dell’attività a distanza, ovvero senza la presenza fisica
contestuale del cliente e del professionista, l’identificazione diretta non è
necessaria per i clienti ai quali sia stata rilasciata un’apposita
attestazione, qualora il soggetto attestante, presso il quale i clienti siano già
stati identificati, rientri in una delle categorie seguenti: a)
intermediari abilitati ai sensi dell’art. 4 del decreto 1; 1
Gli intermediari abilitati ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto sono: le
banche, Poste Italiane S.p.a., gli istituti di moneta elettronica, le società
di intermediazione mobiliare (SIM), le società di gestione del risparmio (SGR),
le società di investimento a capitale variabile (SICAV), le imprese di
assicurazione, gli agenti di cambio, le società fiduciarie, le società che
svolgono il servizio di riscossione dei tributi, le relative succursali
italiane. Inoltre,
ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto, il Ministero dell'economia e delle
finanze, sentito l'UIC, determina con decreto le condizioni in presenza delle
quali possono essere abilitati dallo stesso Ministero dell'economia e delle
finanze i seguenti soggetti: intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art.
106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, soggetti operanti nel settore
finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli artt. 113
e 155, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 385 del 1993, le relative
succursali italiane. b)
enti creditizi o enti finanziari di Stati membri dell’Unione europea, così
come definiti nell’art. 1, lettere A) e B), nn. 2), 3) e 4) della direttiva
2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 2; 2
La lettera A della direttiva prevede per ente creditizio: un ente definito a
norma dell'art. 1, punto 1), primo comma della direttiva 2000/12/CE, nonché una
succursale, quale definita all'art. 1, punto 3), della direttiva suddetta e
situata nella Comunità, di un ente creditizio che abbia la sede sociale
all'interno o al di fuori della Comunità; la lettera B, nn. 2), 3) e 4)
prevede, per "ente finanziario": 2) un'impresa di assicurazione
debitamente autorizzata in conformità della direttiva 79/267/CEE, nella misura
in cui svolga attività che rientrano nel campo di applicazione di detta
direttiva; 3) un'impresa di investimento ai sensi dell'art. 1, punto 2 della
direttiva 93/22/CEE; 4) un organismo di investimento collettivo che
commercializza le sue quote o azioni. La definizione di ente finanziario
comprende anche le succursali, situate nella Comunità, di enti finanziari che
hanno la sede sociale all'interno o al di fuori della Comunità. c)
banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti
all’Unione europea, purché aderenti al Gruppo di azione finanziaria
internazionale (GAFI) e succursali in tali paesi di banche italiane e di altri
Stati aderenti al GAFI. In
nessun caso l’attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno
insediamenti fisici in alcun paese. Per "insediamento fisico" si
intende un luogo destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale, con
stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un paese nel
quale il soggetto è autorizzato a svolgere la propria attività; in tale luogo
il soggetto deve impiegare una o più persone a tempo pieno, deve mantenere
evidenze relative all’attività svolta, deve essere soggetto ai controlli
effettuati dall’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione ad operare. L’attestazione
deve essere idonea a confermare che il soggetto che deve essere identificato è
lo stesso titolare di un conto o di un rapporto presso l’intermediario
attestante.
PARTE
III Registrazione
e conservazione delle informazioni 1.
Contenuto dell’obbligo I
professionisti e le società di revisione, negli stessi casi in cui sono tenuti
ad identificare i clienti, provvedono a registrare e conservare nell’archivio
unico di cui al paragrafo 3 le seguenti informazioni: (a)
i dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale il cliente
opera; (b)
l’attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della
quale agisce; (c)
la data dell’avvenuta identificazione; (d)
la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita,
secondo le specifiche indicate nella tabella di cui all’allegato A al presente
provvedimento; (e)
il valore dell’oggetto della prestazione professionale, se conosciuto. Per
le prestazioni professionali consistenti nella tenuta della contabilità, di
paghe e contributi, nella revisione contabile e nell’esecuzione di adempimenti
in materia di lavoro, previdenza e assistenza è oggetto di registrazione solo
il conferimento dell’incarico. Per tali incarichi e adempimenti, l’obbligo
di registrazione e conservazione non si applica ai singoli movimenti contabili o
alle singole operazioni in cui essi si esplicano. Gli
avvocati e i notai procedono alla registrazione delle prestazioni indicate nella
tabella di cui all’allegato A.1 al presente provvedimento sia quando le
eseguono in nome o per conto del cliente, sia allorché esse consistano in
attività di assistenza nella loro progettazione e realizzazione. 2.
Modalità Quando
il conferimento dell’incarico è compiuto congiuntamente da più clienti, gli
obblighi di registrazione e conservazione dei dati devono essere assolti nei
confronti di ciascuno di essi. Qualora
della prestazione professionale siano stati incaricati congiuntamente più
professionisti, anche del medesimo studio, ciascuno deve procedere alla
registrazione nel proprio archivio unico. Qualora
si sia optato per l’archivio unico per l’associazione o società di
professionisti come previsto al paragrafo 3, si effettua un’unica
registrazione con l’indicazione di tutti i professionisti incaricati. La
medesima disposizione si applica anche alle società di revisione. I
professionisti e le società di revisione devono procedere alla registrazione
tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno dal compimento
dell’identificazione. Per i dati di cui alle lettere d) ed e) del paragrafo
precedente, il termine decorre dal momento nel quale si ha conoscenza,
rispettivamente, della tipologia di prestazione professionale e del valore
dell’oggetto della prestazione. Nel
caso in cui il professionista o la società di revisione debba eseguire una
prestazione professionale per un soggetto del quale già dispone dei dati
identificativi e delle altre informazioni da acquisire aggiornate, è
sufficiente registrare nell’archivio unico solo le informazioni relative al
nuovo incarico, entro il trentesimo giorno dal momento dell’accettazione
dell’incarico. Il
libero professionista o la società di revisione, qualora vi sia necessità di
modificare i dati identificativi e le altre informazioni contenute
nell’archivio unico, vi procede entro trenta giorni dal momento in cui viene a
conoscenza delle variazioni, seguendo le procedure di rettifica di cui
all’allegato B e conservando evidenza dell’informazione precedente. I
dati e le informazioni devono essere conservati nell’archivio per dieci anni
dalla conclusione della prestazione professionale. 3.
Archivio unico Le
informazioni indicate nel paragrafo 1 della presente parte sono conservate in un
archivio unico per ogni professionista o società di revisione. L’archivio
unico è istituito appositamente per le finalità di cui al decreto, al
regolamento e al presente provvedimento e tenuto secondo le disposizioni in essi
contenute. I
professionisti che svolgano l’attività professionale in forma associata o
societaria possono tenere l’archivio in forma accentrata nello studio o
ufficio. E’ fatta salva la facoltà per ogni componente l’associazione o la
società di formare un proprio archivio. L’obbligo
di istituire l’archivio unico sussiste solo nel caso in cui ci siano
informazioni da registrare e conservare. 4.
Finalità dell’archivio unico L’archivio
unico è inteso ad assicurare la conservazione delle informazioni con modalità
accentrate, standardizzate e uniformi. Esso è tenuto in modo ordinato,
assicurando la trasparenza e la chiarezza delle informazioni, la facilità della
consultazione, della ricerca e del trattamento dei dati. Le
registrazioni sono conservate secondo l’ordine cronologico delle prestazioni,
in maniera da rendere possibile la loro ricostruzione storica. Le
informazioni relative ai dati identificativi della clientela ed alle prestazioni
professionali richieste conservate nell’archivio unico sono utilizzate dai
professionisti e dalle società di revisione anche per l’individuazione delle
operazioni sospette da segnalare all’UIC. Dette
informazioni possono essere richieste dall’UIC per le necessità informative
connesse alle proprie attività di approfondimento e analisi nei casi e nei modi
previsti dalla legge. 5.
Tenuta dell’archivio unico L’archivio
unico può essere tenuto a mezzo di strumenti informatici o in forma cartacea,
secondo i criteri uniformi per la registrazione e la conservazione delle
informazioni indicati nel presente provvedimento e nell’allegato B. I
liberi professionisti e le società di revisione, obbligati, in forza di altre
disposizioni di legge o regolamentari, a tenere un registro della clientela,
possono avvalersi dello stesso per assolvere agli obblighi di conservazione,
purché tale registro contenga o venga completato con tutte le indicazioni
richieste dal presente provvedimento. 6.
Archivio unico informatico
L’archivio
unico informatico deve essere tenuto secondo gli standards tecnici di cui
all’allegato B. Esso
deve consentire di individuare le operazioni frazionate di cui al paragrafo 1
della parte II. I
professionisti e le società di revisione possono affidare a terzi (ad esempio:
altri professionisti o società di revisione, associazioni di categoria, centri
di servizio) la tenuta e la gestione dell’archivio unico informatico, purché
sia loro assicurato l’accesso diretto e immediato all’archivio stesso. Resta
ferma la responsabilità dei professionisti e delle società di revisione per il
rispetto degli obblighi di conservazione e registrazione. I
terzi incaricati tengono gli archivi nel rispetto delle disposizioni del codice
in materia di protezione dei dati personali ed in modo da assicurare la
distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun
titolare del trattamento dei dati personali. Osservano, inoltre, tutte le misure
necessarie per garantire la segretezza delle informazioni nei confronti del
proprio personale incaricato. 7.
Archivio unico cartaceo L’archivio
unico cartaceo consiste in un registro, numerato progressivamente e siglato in
ogni pagina a cura del libero professionista o della società di revisione
ovvero di un collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto, con
l’indicazione alla fine dell’ultimo foglio del numero delle pagine di cui è
composto il registro e l’apposizione della firma delle suddette persone. L’archivio
unico cartaceo deve essere tenuto in maniera ordinata e chiaramente leggibile,
senza spazi bianchi e abrasioni. Per
le registrazioni nell’archivio unico cartaceo si osservano le procedure di cui
all’allegato B.
PARTE
IV Rilevazione
e segnalazione di operazioni sospette 1.
Principi e norme applicabili I
professionisti e le società di revisione, nello svolgimento della propria
attività, valutano le operazioni compiute o richieste dai clienti al fine di
rilevare e segnalare all’UIC le operazioni sospette di riciclaggio. L’obbligo
di segnalazione non si applica ai professionisti in relazione alle informazioni
che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso
dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei
compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento
giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza
sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni
siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. L’esenzione
che precede si applica anche per i giudizi arbitrali o per la risoluzione di
controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge. Le
esenzioni di cui ai capoversi precedenti non si applicano alle società di
revisione. La
materia della segnalazione delle operazioni sospette è regolata dagli artt. 3 e
3-bis della legge antiriciclaggio, dal regolamento e dal presente provvedimento. 2.
Esclusione della responsabilità Le
segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge
antiriciclaggio non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e, se
poste in essere in buona fede e per le finalità ivi previste, non comportano
responsabilità di alcun tipo (civile, penale, amministrativa) per i liberi
professionisti ovvero per i loro dipendenti o collaboratori. Le
disposizioni a garanzia del segnalante si estendono agli atti connessi alla
segnalazione e all’attività di approfondimento. In particolare, nessuna
responsabilità deriva dall’esecuzione dell’obbligo di sospendere le
operazioni segnalate in ottemperanza di apposito provvedimento dell’UIC. 3.
Valutazione dei rapporti con i clienti Ai
fini dell’adempimento degli obblighi di rilevazione e segnalazione delle
operazioni sospette, i professionisti si avvalgono delle informazioni fornite
nel corso dell’identificazione e di quelle disponibili in virtù
dell’attività professionale prestata. Agli
stessi fini i professionisti valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti
intrattenuti con i clienti, avendo riguardo alle operazioni compiute o richieste
nello svolgimento dell’incarico. Essi individuano eventuali incongruenze
rispetto alla capacità economica, alle attività svolte e al profilo di rischio
di riciclaggio. Gli
obblighi di cui al presente paragrafo non si applicano alle società di
revisione. 3.1.
Profilo di rischio di riciclaggio Per
"rischio" si intende l’esposizione a fenomeni di riciclaggio. La
valutazione del profilo di rischio si basa sulla conoscenza dei clienti e tiene
conto, in particolare, delle circostanze seguenti: a)
aspetti oggettivi concernenti, in particolare, le caratteristiche delle attività
svolte dai clienti, delle operazioni da essi compiute e degli strumenti
utilizzati (ad esempio: interposizione di soggetti terzi; impiego di strumenti
societari, associativi o fiduciari suscettibili di limitare la trasparenza della
proprietà e della gestione; utilizzo di denaro contante o di strumenti al
portatore); b)
aspetti soggettivi concernenti, in particolare, le caratteristiche dei clienti
(ad esempio: soggetti insediati in località caratterizzate da regimi fiscali o
antiriciclaggio privilegiati, quali quelli individuati dal GAFI come non
cooperativi; soggetti dei quali è noto il coinvolgimento in attività
illecite). 4.
Operazioni sospette. Nozione e rilevazione E’
sospetta l’operazione che per caratteristiche, entità, natura o per
qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate,
tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal
soggetto cui è riferita, induca il professionista incaricato a ritenere, in
base agli elementi disponibili, anche desumibili dall’archivio unico, e alle
valutazioni svolte ai sensi dei paragrafi 3 e 3.1, che il denaro, i beni o le
utilità oggetto dell’operazione possano provenire dai delitti previsti dagli
artt. 648-bis e 648-ter del codice penale. Nell’individuazione
delle operazioni sospette deve aversi riguardo ai seguenti criteri generali: a)
al coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi
caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto
bancario ovvero in Paesi indicati dal GAFI come non cooperativi; b)
a operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi
da quelli di mercato. I valori espressi in misura superiore al valore risultante
applicando sistemi tabellari e coefficienti di moltiplicazione previsti dalla
legge, non costituiscono in sé valori palesemente diversi da quelli di mercato; c)
a operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate; d)
all’esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche
soggettive del cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo
quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati; e)
al ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni; f)
all’ingiustificata interposizione di soggetti terzi; g)
all’ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non
appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura
dell’operazione; h)
al comportamento tenuto dai clienti, avuto riguardo tra l’altro alla reticenza
nel fornire informazioni complete circa l’identità personale, la sede legale
o amministrativa, l’identità degli esponenti aziendali, dei partecipanti al
capitale o di altri soggetti interessati (quali mandanti, fiducianti, disponenti
di trust), la questione per la quale si richiede l’intervento del
professionista e le finalità perseguite ovvero l’indicazione di dati
palesemente falsi. In
applicazione dei predetti criteri generali, nell’allegato C si indicano alcuni
indicatori di anomalia cui occorre fare riferimento nella rilevazione delle
operazioni sospette. Gli indicatori non costituiscono un riferimento esaustivo e
di per sé sufficiente per l’individuazione delle operazioni da segnalare. In
conseguenza: a)
la ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori non
costituisce di per sé motivo sufficiente per l’individuazione e segnalazione
di operazioni sospette, per la quale è necessario valutare la rilevanza in
concreto dei comportamenti della clientela; b)
sono altresì significativi per la rilevazione ulteriori comportamenti che,
sebbene diversi da quelli descritti negli indicatori, rivelino nondimeno in
concreto profili di sospetto; c)
l’accurato adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette
implica la rilevazione di comportamenti che integrano più indicatori, specie se
caratterizzati da particolare analiticità. Le
circostanze nelle quali l’identificazione non può essere effettuata o
completata devono essere valutate per l’individuazione di operazioni sospette. 5.
Procedura per la segnalazione Il
professionista incaricato di eseguire la prestazione professionale provvede
personalmente ad eseguire la segnalazione di un’operazione sospetta. Qualora
più professionisti assistano il cliente in forma congiunta, essi possono
produrre una segnalazione congiunta all’UIC. Per
le società di revisione la procedura per la rilevazione e la segnalazione delle
operazioni sospette si svolge normalmente in due fasi: a)
il responsabile della revisione, che intrattiene rapporti con il cliente e
partecipa al compimento della prestazione, rileva gli elementi di sospetto e ne
informa immediatamente il titolare dell’attività o il legale rappresentante o
un suo delegato; b)
il titolare dell’attività o il legale rappresentante o un suo delegato
esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto
dell’insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili
dall’archivio unico, le trasmette all’UIC senza ritardo. Le
segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima del
compimento dell’operazione oggetto della prestazione professionale, appena il
professionista incaricato o il responsabile della revisione sia venuto a
conoscenza degli elementi che fanno sospettare la provenienza del denaro, beni e
utilità da un delitto non colposo. 6.
Sospensione delle operazioni L’UIC,
anche su richiesta degli organismi investigativi competenti (Direzione
Investigativa Antimafia e Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di
Finanza), può sospendere le operazioni segnalate come sospette per un massimo
di quarantotto ore, dandone immediata comunicazione agli stessi organismi,
sempre che ciò non determini pregiudizi per le indagini e per l’adempimento
da parte dei professionisti degli obblighi di legge. Il
provvedimento di sospensione viene comunicato immediatamente al segnalante. Il
termine iniziale della sospensione decorre dalla ricezione del provvedimento
dell’UIC. 7.
Produzione e trasmissione della segnalazione La
segnalazione deve contenere dati e notizie sull’operazione nei suoi aspetti
oggettivi e soggettivi. La
segnalazione deve essere prodotta secondo lo schema illustrato nell'allegato D e
compilato seguendo le istruzioni di cui all’allegato E. Tale schema si
articola in: a)
dati del segnalante; b)
dati sul soggetto segnalato. Nel caso in cui il cliente operi per conto di una
persona diversa, devono essere indicati anche i dati relativi a quest’ultima; c)
informazioni sull'operazione oggetto di segnalazione; d)
motivi del sospetto. La
segnalazione è trasmessa in forma cartacea a: Ufficio italiano dei cambi,
Servizio Risorse Informatiche Approvvigionamenti e Servizi, Via delle Quattro
Fontane n. 123, 00184 – Roma, con l’indicazione, accanto all’indirizzo,
del codice PR AR94. L’UIC
si riserva di predisporre, sulla base dell’esperienza acquisita, gli strumenti
necessari per la trasmissione in via informatica della segnalazione. Ogni
variazione delle informazioni relative al segnalante deve essere tempestivamente
comunicata all’Ufficio. I
professionisti e le società di revisione possono preavvisare telefonicamente o
via fax l’UIC, anche per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere. 8.
Collaborazione nell’approfondimento e flussi informativi di ritorno L’UIC
può richiedere ai professionisti e alle società di revisione ogni informazione
necessaria per la propria attività di approfondimento e analisi, in relazione a
segnalazioni di operazioni sospette, a omesse segnalazioni e in ogni altro caso
previsto dalla legge. I
professionisti trasmettono tempestivamente all’UIC le informazioni da questo
richieste. L'UIC
effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni delle operazioni
sospette, ivi compresi quelli relativi ad omesse segnalazioni di cui sia venuto
a conoscenza in base alle informazioni e ai dati contenuti nei propri archivi. L’UIC
informa i professionisti e le società di revisione dell’esito delle
segnalazioni nei casi di archiviazione, nei casi in cui le segnalazioni non
hanno ulteriore corso alla luce degli accertamenti degli organismi investigativi
e in ogni altro caso previsto dalla legge. 9.
Riservatezza Tutte
le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette, in ordine sia
al contenuto sia alla stessa effettuazione, sono soggette a un regime di
rigorosa riservatezza in base alla legge. E’
vietato dare comunicazione delle segnalazioni al di fuori dei casi previsti
dalla legge antiriciclaggio e dal presente provvedimento. Il divieto comprende
anche ogni comunicazione nei confronti del soggetto segnalato. La
trasmissione di informazioni attinenti a segnalazioni di operazioni sospette è
possibile esclusivamente nei confronti dell’UIC, in relazione all’attività
di approfondimento, e degli organi investigativi competenti per l’accertamento
dei fatti segnalati (Direzione Investigativa Antimafia, Nucleo Speciale di
Polizia Valutaria della Guardia di Finanza). Restano fermi gli obblighi nei
confronti dell’Autorità Giudiziaria. Le
società di revisione non indicano, nella segnalazione, l’identità del
responsabile della revisione che ha effettuato la segnalazione stessa. L’UIC
trasmette senza indugio agli organi investigativi competenti le segnalazioni,
corredate di una relazione tecnica, omettendo l’indicazione del nominativo del
professionista che ha effettuato la segnalazione stessa. La segnalazione delle
società di revisione è trasmessa così come pervenuta all’UIC. In
base alla legge antiriciclaggio, per le segnalazioni che ricevono un ulteriore
corso in sede investigativa in caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli
artt. 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità della persona che ha
effettuato la segnalazione non è menzionata. L'identità di tali persone può
essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo
ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si
procede. I
professionisti e le società di revisione adottano misure idonee a mantenere la
massima riservatezza delle informazioni relative alle segnalazioni di operazioni
sospette all’interno della propria organizzazione.
PARTE
V Altri
obblighi
1.
Controlli interni I
professionisti e le società di revisione svolgono attività di controllo
interno per la verifica del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Il
controllo interno ha particolare riguardo alle procedure di identificazione,
registrazione e conservazione delle informazioni, di rilevazione e segnalazione
delle operazioni sospette. I
controlli devono essere svolti con continuità, anche su base periodica o con
riguardo a casi specifici. L’estensione e la periodicità dei controlli sono
commisurate anche alle dimensioni e all’articolazione della struttura
organizzativa e dell’attività svolta. 2.
Formazione I
liberi professionisti adottano le misure di formazione necessarie affinché
anche i propri collaboratori siano in grado di adoperare le informazioni in
proprio possesso per avere un’adeguata conoscenza della clientela ed
evidenziare al libero professionista situazioni di sospetto. La
formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere
conto dell’evoluzione della normativa in materia di antiriciclaggio. Un
supporto all’azione di formazione del personale e di diffusione della
complessiva disciplina può essere fornito dagli ordini professionali, a livello
sia nazionale che locale, attraverso iniziative volte ad approfondire la
normativa, a studiarne le modalità di applicazione e a diffonderne la
conoscenza in modo chiaro ed efficace. Gli
obblighi di formazione non si applicano alle società di revisione. 3.
Disposizioni in materia di protezione dei dati e delle informazioni I
professionisti e le società di revisione osservano nel trattamento dei dati le
previsioni applicabili del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il
codice in materia di protezione dei dati personali. Nel rilasciare ai clienti
informativa idonea ad assolvere agli obblighi previsti dall’art. 13 del codice
in materia di protezione dei dati personali, specificano altresì che il
trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa in
materia antiriciclaggio.
PARTE
VI Disposizioni
transitorie e finali
Come
previsto dall’art. 13, comma 2, del regolamento, gli obblighi di
identificazione e di acquisizione, registrazione e conservazione non si
applicano in relazione all’attività professionale per la quale è stato
conferito incarico dal cliente prima dell’entrata in vigore del presente
provvedimento. Nel
caso di rapporti tra cliente e professionista istituitisi con un incarico
conferito prima dell’entrata in vigore del presente provvedimento e ancora in
essere dopo 12 mesi da tale data, il libero professionista provvederà entro
quest’ultimo termine agli obblighi d’identificazione e conservazione. Roma,
24 febbraio 2006 IL
PRESIDENTE: DRAGHI
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