Osservazioni C.N.F. sugli obblighi
gravanti sugli avvocati in base al D.Lgs. 231/2007 di recepimento della c.d.
terza direttiva antiriciclaggio
I. Gli
obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli avvocati
Gli
avvocati osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela
nello svolgimento della propria attività
professionale in forma individuale, associata o societaria, nei seguenti casi
(art 16): a)
quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od
utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro; b)
quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la
trasmissione o la movimentazione di mezzi di
pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente
dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni
che appaiono collegate o frazionate; c)
tutte le volte che l’operazione sia di valore indeterminato o non
determinabile. A questi fini la costituzione,
gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici
analoghi integra in ogni caso un’operazione di
valore non determinabile; d)
quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,
indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o
soglia applicabile; e)
quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati
precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente.
Gli
obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività
(art 18): a)
identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di
documenti, dati o informazioni ottenuti da
una fonte affidabile e indipendente; b)
identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità; c)
ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della
prestazione professionale; d)
svolgere un controllo costante nel corso della prestazione professionale.
L’adempimento
dei menzionati obblighi avviene sulla base delle seguenti modalità (art
19): a)
l’identificazione e la verifica dell’identità del cliente e del titolare
effettivo è svolta, in presenza del
cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento
d’identità non scaduto, tra quelli di cui
all’Allegato tecnico al d.lgs., al momento in cui è conferito l’incarico di
svolgere la prestazione professionale. Qualora il cliente sia una società o un
ente, deve essere verificata
l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza e devono essere
acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l’identità
dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l’operazione da svolgere; b)
il controllo costante nel corso della prestazione professionale si attua analizzando
le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da
verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che
l’avvocato ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo
profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi e
tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute. Gli
obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al
rischio associato al tipo
di cliente, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui
trattasi (art 20). L’avvocato
deve essere in grado di dimostrare alle autorità competenti che la portata
delle misure adottate è adeguata all’entità del rischio di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo. Per
la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,
occorre osservare i seguenti criteri generali: a)
con riferimento al cliente: 1)
natura giuridica; 2)
prevalente attività svolta; 3)
comportamento tenuto al momento dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione
professionale; 4)
area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte; b)
con riferimento alla prestazione professionale: 5)
tipologia della prestazione professionale posta in essere; 6)
modalità di svolgimento della prestazione; 7)
ammontare; 8)
durata della prestazione professionale; 9)
ragionevolezza della prestazione professionale in rapporto all’attività
svolta dal cliente; 10)
area geografica di destinazione del prodotto, oggetto della prestazione. Gli
obblighi di adeguata verifica della clientela si applicano a tutti i nuovi
clienti, nonché previa valutazione
del rischio presente, alla clientela già esistente.
Quando
l’avvocato non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica
della clientela non può
eseguire prestazioni professionali ovvero deve porre fine alla prestazione
professionale già in essere
e valuta se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla Unità di
Informazione Finanziaria
(art 23). L’obbligo
di astensione sussiste anche in relazione a quelle operazioni per le quali si
sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del
terrorismo. Va
precisato che per gli avvocati l’obbligo di astensione non vige se gli
elementi ostativi all’adeguata
conoscenza della clientela emergono nel corso dell’esame della posizione
giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di
rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a
tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità
di intentare o evitare un procedimento.
II. Gli
obblighi di registrazione da parte degli avvocati
Gli
avvocati conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito
per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché
possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi
effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente (art 36). In
particolare: a)
per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente,
conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di
dieci anni dalla fine della prestazione professionale; b)
per quanto riguarda le prestazioni professionali, conservano le scritture
e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi
analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di
dieci anni dalla cessazione della prestazione professionale. Vanno
conservate in particolare, con riferimento alla prestazione professionale, la
data di instaurazione e i dati identificativi del cliente. Le
informazioni di cui sopra sono registrate tempestivamente e, comunque, non oltre
il trentesimo giorno successivo alla conclusione della prestazione
professionale. I
dati e le informazioni registrate sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le
disposizioni vigenti.
Gli
avvocati devono istituire un archivio informatico, o, in alternativa, un registro
della clientela a fini antiriciclaggio nel quale conservano i dati
identificativi del cliente. La documentazione, nonché gli ulteriori dati e
informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente. Il
registro della clientela è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a
cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con
l’indicazione alla fine dell’ultimo foglio del numero delle pagine di cui è
composto il registro e l’apposizione della firma delle suddette persone. Il
registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e
abrasioni. I
dati e le informazioni registrati sono resi disponibili entro tre giorni dalla
richiesta. Qualora
gli avvocati svolgano la propria attività in più sedi, possono istituire per
ciascuna di esse un registro della clientela.
III. L’obbligo
di segnalazione di operazioni sospette
Il
decreto legislativo offre una compiuta definizione – all’art. 3 - dell'obbligo
di “collaborazione attiva” dell’avvocato, del quale in definitiva la
segnalazione di operazioni sospette è corollario. E proprio sul delicato tema
di segnalazione delle operazioni sospette vi sono importanti novità, che
elenchiamo in estrema sintesi. a)
In linea generale si è provveduto a rafforzare i presidi a tutela della
riservatezza del segnalante, con una chiara indicazione dell’assoggettamento
al segreto d’ufficio di tutte le informazioni in possesso della UIF, che è il
soggetto deputato a ricevere le segnalazioni. Si è poi introdotto una deroga
alla cd. “riservatezza interna”, e cioè all’obbligo dell’avvocato
segnalante di tenere il più assoluto riserbo con chiunque sul fatto di aver
effettuato la segnalazione: tale obbligo non impedisce – correttamente -
all’avvocato che svolge la professione in forma associata di comunicare
all’interno della propria organizzazione, e quindi ai propri soci ed anche ai
propri collaboratori, di avere effettuato la segnalazione, e ciò ai sensi
dell’ art. 46 comma 5. b)
La definizione di operazione sospetta è cambiata, adeguandosi al dettato
normativo della III Direttiva. In particolare si stabilisce che gli Avvocati
debbono inviare alla UIF una segnalazione di operazioni sospette quando “sanno,
sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o
che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo”. E’ infatti nuova la differenza tra il
“sospettare” e “l’aver motivi ragionevoli per sospettare” e pare
dunque allargarsi il campo - già vischioso - della latitudine del sospetto.
Immutato resta invece il meccanismo di “desunzione” del sospetto, in base
alle caratteristiche dell’operazione, tenuto conto della capacità economica
del cliente e - ciò che più importa - “in base agli elementi a
disposizione dei segnalanti acquisiti nell’ambito dell’attività nota ovvero
a seguito del conferimento di un incarico”. L’avvocato dunque non
pare doversi trasformare in un investigatore privato e dovrà - come è normale
- basare il suo giudizio di sospetto sugli elementi che il cliente gli fornirà.
Su questo ultimo punto - al di là di alcune differenze semantiche, l’art. 41
del decreto legislativo ha identica ratio con il sistema previgente, contenuto
all’art. 3 della Legge 5 Luglio 1991 n. 197. c)
Come detto nella prima parte, verranno emanati - come nel sistema previgente –
e periodicamente aggiornati, degli indicatori di anomalia ad hoc per i
professionisti, e ciò con decreto del Ministro della Giustizia, sentiti gli
ordini professionali. d)
Restano fermi gli obblighi - contenuti anche nel sistema previgente - di
tempestività della segnalazione e di astensione dal “compiere”
l’operazione, tranne nel caso in cui ciò non sia possibile tenuto conto della
“normale operatività” o vi possano essere “ostacoli alle indagini”. e)
Le segnalazioni si trasmettono direttamente all’UIF ovvero agli Ordini,
qualora questa ipotesi sia adottata in futuro, sulla base però di una scelta
fatta di concerto tra il Ministro della Giustizia e il Ministro dell’Economia
(vedi par. 1). f)
È previsto un flusso di ritorno delle informazioni al segnalante, invero
limitato alla comunicazione di archiviazione della stessa segnalazione o
all’inoltro di questa agli organi investigativi, e ciò - comunque - sempre
che tale flusso di ritorno non rechi pregiudizio alle indagini. In
tema poi di formazione del personale l’art. 54 del decreto legislativo
stabilisce che sia gli avvocati, sia gli Ordini (e quest’ultimo obbligo è
senz’altro una novità) devono adottare “misure di adeguata formazione del
personale e dei collaboratori”, chiarendo che tali misure comprendono
“programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente
connessi al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo”. È
altresì previsto che la UIF, la Guardia di Finanza e la DIA forniscano
“indicazioni aggiornate” circa le prassi seguite dai riciclatori e dai
finanziatori del terrorismo. Si
ricorda che l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette è escluso, ai
sensi dell’art. 12, secondo comma per le informazioni che i professionisti
“ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel
corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento
dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario
o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualita' di
intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o
ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso“.
Home page
|