 Brevi osservazioni sui profili procedurali connessi alle
nuove competenze dei giudici di pace in materia di immigrazione
I. Con l’entrata in vigore del decreto legge 14 settembre
2004 n. 241, convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 2004 n. 271,
il legislatore ha attribuito al giudice di pace la competenza a conoscere della legittimità
di alcuni tra i provvedimenti amministrativi più afflittivi
in materia di immigrazione, innovando la disciplina del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione (D.Lgs. 25 luglio
1998 n. 286). Si tratta della competenza nei seguenti procedimenti:
1) il procedimento di opposizione all’espulsione
amministrativa che è attribuito alla competenza del giudice di pace del
luogo in cui ha sede il prefetto che ha disposto l’espulsione (art. 13 comma 8
D.Lgs. 286/98). 2) il procedimento di convalida dell’accompagnamento
alla frontiera che è devoluto al giudice di pace del luogo in cui ha sede
il questore che ha adottato il provvedimento da convalidare (art. 13 comma 5 bis
7° periodo). 3) il procedimento di convalida del trattenimento in
centro di permanenza temporaneo e di assistenza che è attribuito alla
competenza del giudice di pace del luogo in cui si trova il centro medesimo
(art. 14 comma 3). Si tratta di competenze funzionali e quindi inderogabili
riguardando procedimenti camerali, così come previsto dall’art. 28 c.p.c.,
secondo cui la competenza per territorio non può essere derogata per accordo
delle parti per i casi di procedimenti in camera di consiglio.
II. Peraltro è ammesso il cumulo del procedimento di
opposizione all’espulsione amministrativa con quello di convalida del
trattenimento nonché quello di convalida dell’accompagnamento alla frontiera
con quello di convalida del trattenimento (art. 14 comma 4 ultimo periodo): in
tali casi il procedimento cumulativo dovrebbe essere devoluto alla competenza
del giudice di pace del luogo in cui ha sede l’autorità amministrativa
(prefetto o questore) che ha disposto l’espulsione o l’accompagnamento alla
frontiera. III. Inoltre è possibile la successione al
procedimento di convalida dell’accompagnamento alla frontiera di quello di
convalida del trattenimento in centro di permanenza temporaneo e di assistenza,
come in caso di impossibilità sopravvenuta ad accompagnare lo straniero alla
frontiera (per esempio per la necessità di soccorrerlo) ovvero in caso di non
convalida dell’accompagnamento alla frontiera: in tale evenienza i
procedimenti di convalida, che mantengono la loro autonomia, restano devoluti ai
giudici di pace rispettivamente competenti, ferma restando la necessità che sia
rispettato globalmente il termine massimo di 96 ore decorrenti dall’iniziale
provvedimento di privazione della libertà, così come prescritto dall’art. 13
comma 2 Cost.
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I. La ragion d’essere delle innovazioni normative
introdotte dal decreto legge 241/2004, convertito con modificazioni dalla legge
271/2004, risiede nella necessità di porre rimedio al vuoto legislativo
determinatosi a seguito degli interventi della Consulta alla luce del contrasto
del previgente art. 13 D.Lgs. 286/1998 con il precetto costituzionale dell’art.
13 Cost. a norma del quale in casi eccezionali di necessità e urgenza l’autorità
di p.s. può adottare provvedimenti provvisori da comunicarsi entro 48 ore all’autorità
giudiziaria che li convalida entro 48 ore, in difetto di che gli stessi
provvedimenti si intendono revocati e privi di effetto.
II. Infatti la giurisprudenza costituzionale, in particolare
con le sentenze n. 105/2001 e 222/2004 della Corte costituzionale, aveva
affermato che così l’accompagnamento alla frontiera come il trattenimento in
centro di permanenza temporanea e di assistenza sono misure investenti la
libertà personale e quindi assistite dalle garanzie dell’art. 13 Cost. e
su tali basi la sentenza n. 222/2004 aveva dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 13 comma 5 bis nella parte in cui non prevede che il
giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio, con le garanzie della
difesa, prima dell’esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla
frontiera.
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I. Il procedimento di convalida del trattenimento in
centro di permanenza temporaneo e di assistenza ha per oggetto il
decreto del questore che dispone il trattenimento del cittadino extracomunitario
nel centro più vicino (ancorchè la vicinanza del centro non rilevi ai fini
della convalida del decreto), trattenimento che può avere luogo soltanto per il
tempo strettamente necessario e comunque per non più di trenta giorni,
prorogabili di altri trenta giorni in presenza di gravi difficoltà, e che deve
avvenire con modalità tali da assicurare l’assistenza necessaria ed il
rispetto della dignità del cittadino extracomunitario, oltre che la libertà di
corrispondenza anche telefonica e la traduzione degli atti (che deve riguardare
lo stesso decreto del questore, nella lingua ufficiale del cittadino
extracomunitario ovvero, ove ciò non sia possibile e salva congrua motivazione
sull’impossibilità di traduzione nella predetta lingua ufficiale, in inglese,
in francese o in spagnolo). II. Requisito per la emanazione del decreto del
questore è l’impossibilità di accompagnamento immediato alla frontiera del
cittadino extracomunitario, impossibilità che può dipendere dalla necessità
di soccorrere quest’ultimo, di accertarne l’identità o la nazionalità, o
di acquisire i documenti di viaggio, ovvero dall’indisponibilità del vettore
o di altro mezzo di trasporto idoneo. III. L’iter del procedimento di convalida è il
seguente: - trasmissione degli atti al giudice di pace da parte
del questore del luogo in cui si trova il centro, che deve avvenire senza
ritardo e comunque entro 48 ore dal decreto (art. 14 comma 3);
- fissazione dell’udienza di convalida da parte del
giudice di pace territorialmente competente; - avviso tempestivo dell’udienza di convalida al
difensore del cittadino extracomunitario, che può scegliere un difensore di
fiducia (che, per le evidenti analogie con la figura del difensore nel processo
penale, può non accettare la nomina o può rinunciare all’incarico secondo le
modalità disciplinate dal codice di procedura penale) ovvero valersi di un
difensore d’ufficio (che, sempre per le analogie di cui si è appena detto e
comunque tenuto conto dell’art. 13 comma 8 ultimo periodo, è designato dal
giudice di pace nell’ambito dei difensori iscritti nella tabella di cui all’art.
29 disp. att. c.p.p. e quindi ricorrendo al sistema informatico ivi previsto per
la difesa d’ufficio penale); in ogni caso il cittadino extracomunitario può
ottenere il patrocinio a spese dello Stato, ancorchè non sia chiaro se l’ammissione
al beneficio sia automatica ovvero dipenda dal provvedimento di ammissione del
competente consiglio dell’ordine degli avvocati previa verifica delle
condizioni di ammissione del richiedente e salva designazione di difensore
iscritto nell’elenco di cui all’art. 82 D.P.R. 115/2002 (così, seppure in
materia di procedimento di opposizione ad espulsione, Cassazione civile sezione
I 15/10/2002 n. 14662): in tale ultimo caso i tempi del procedimento di
convalida – 96 ore al massimo dal decreto - non paiono compatibili con quelli
del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato davanti al
consiglio dell’ordine degli avvocati – 10 giorni dalla presentazione della
domanda – talchè, ad avviso dello scrivente, o si riconosce efficacia
retroattiva al provvedimento di ammissione emesso dal consiglio dell’ordine,
laddove intervenga dopo la definizione del procedimento di convalida, o deve
applicarsi in via analogica l’istituto della riserva a presentare l’istanza
di ammissione disciplinato dal T.U. in materia di spese di giustizia (art. 109);
- informativa tempestiva dell’udienza di convalida
al cittadino extracomunitario, che deve essere condotto nel luogo in cui il
giudice di pace tiene udienza e che deve essere sentito "se comparso":
tale previsione normativa pone la questione dell’obbligatorietà della
traduzione del cittadino extracomunitario, non essendo chiaro se quest’ultimo
debba essere tradotto su sua richiesta ovvero salva sua rinuncia; la soluzione
più aderente alla lettera della legge sembra quest’ultima, cioè quella che
consente allo straniero di rinunciare a comparire all’udienza di convalida,
ciò che comunque pone di fronte al rischio che lo straniero sia indotto a
rendere la dichiarazione di rinuncia a comparire, soprattutto laddove una simile
scelta procedimentale non sia preceduta da un contatto diretto ed effettivo con
il proprio difensore; - celebrazione dell’udienza di convalida davanti al
giudice di pace territorialmente competente, che ha luogo in camera di
consiglio: peraltro è stato eliminato l’originario riferimento alle forme
degli artt. 737 ss. c.p.c., tra cui è annoverato l’art. 738 che prevede la
facoltà del giudice di assumere informazioni, il che può indurre a ritenere
che il legislatore abbia inteso introdurre un controllo giudiziale meramente
"cartolare", salva la possibilità del cittadino extracomunitario e
del suo difensore di fornire i propri apporti probatori ai fini del giudizio di
convalida: soluzione, quella del c.d. giudizio "cartolare", che appare
di dubbia legittimità costituzionale alla luce degli insegnamenti
giurisprudenziali relativi all’art. 13 Cost. È inoltre previsto che il
giudizio si svolga presso un locale idoneo reso disponibile dalla
questura, e ciò "al fine di assicurare la tempestività del
procedimento di convalida": questa discussa previsione pone l’interprete
di fronte a perplessità in ordine alla sussistenza di un vero e proprio obbligo
di celebrare l’udienza di convalida presso i locali della questura (questione
che il settimo periodo dell’art. 13 comma 5 bis sembra indurre a risolvere in
senso affermativo) e conseguentemente in ordine alla compatibilità di una
simile localizzazione coatta con i principi costituzionali di indipendenza del
giudice e di imparzialità dell’amministrazione della giustizia -;
- partecipazione necessaria all’udienza di convalida
del difensore, che rende necessaria la nomina officiosa in caso di assenza del
difensore fiduciario, se del caso anche attraverso il ricorso ad un
provvedimento analogo a quello previsto dal 4° comma dell’art. 97 c.p.p.;
- partecipazione facoltativa all’udienza di convalida
dell’autorità che ha emesso il decreto di espulsione, autorità che tuttavia
non si identifica con quella che ha emesso il provvedimento soggetto a
convalida, cioè il questore, perché il decreto di espulsione è emanato dal
prefetto (art. 14 che richiama l’art. 13 bis);
- decisione sulla convalida da parte del giudice di
pace, che deve intervenire entro 48 ore dalla trasmissione degli atti e con cui
deve verificarsi: 1) l’osservanza dei termini legali per la convalida, 2) la
sussistenza di requisiti dell’art. 13 in tema di espulsione (cfr. Cassazione
civile sezione I 3/6/2004 n. 10559), 3) la sussistenza dei requisiti dell’art.
14 in tema di trattenimento, cioè, in sostanza, del requisito dell’impossibilità
di accompagnamento immediato alla frontiera del cittadino extracomunitario
(mentre non rileva ai fini della convalida il requisito della vicinanza del
centro).
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I. Il procedimento di convalida dell’accompagnamento
immediato alla frontiera ha invece per oggetto il decreto del
questore che dispone l’accompagnamento alla frontiera cioè l’allontanamento
immediato del cittadino extracomunitario dal territorio dello Stato, la cui
esecuzione è però sospesa fino alla decisione del giudice di pace sulla
convalida del decreto medesimo (art. 13 comma 5 bis 2° periodo), in attesa
della quale, peraltro, il cittadino extracomunitario è soggetto a trattenimento
in centro di permanenza temporanea e di assistenza, salvo che il procedimento di
convalida sia definibile nel luogo in cui il decreto è stato adottato prima del
trasferimento del cittadino extracomunitario nel centro (art. 13 comma 5 bis 7°
periodo). II. Requisito per la emanazione del decreto del
questore è la possibilità di accompagnamento immediato alla frontiera del
cittadino extracomunitario, possibilità che dipende dalla insussistenza della
necessità di soccorrere quest’ultimo, di accertarne l’identità o la
nazionalità, o di acquisire i documenti di viaggio, nonchè dalla
disponibilità del vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo.
III. L’iter del procedimento di convalida è il
seguente: - comunicazione del decreto al giudice di pace da
parte del questore che ha emesso il decreto medesimo, comunicazione che deve
avvenire immediatamente e comunque entro 48 ore dall’adozione del decreto
(art. 13 comma 5 bis, che quindi prevede la trasmissione del solo decreto
soggetto a convalida e non già di tutti gli atti, come avviene nel procedimento
di convalida del decreto di trattenimento in centro a norma dell’art. 14 comma
3); - svolgimento del procedimento di convalida che avviene
in modo analogo a quello di convalida del decreto di trattenimento in centro di
permanenza temporanea e di assistenza, anche se può essere opportuno
evidenziare che pare dubbia la legittimazione del questore a stare in giudizio
personalmente ai sensi dell’art. 13 bis comma 2, tenuto conto che la
giurisprudenza di legittimità ha affermato che il solo ministero dell’interno
ha legittimazione a contraddire nel giudizio in questione (Cassazione civile
sezione I 20/2/2004 n. 3381, sia pure nella disciplina ante riforma);
- decisione sulla convalida da parte del giudice di
pace, che deve avvenire entro 48 ore dalla comunicazione del decreto in
cancelleria, a pena della perdita di ogni effetto da parte del decreto (e
comunque salva la possibilità del questore di disporre, a questo punto, il
trattenimento del cittadino extracomunitario in un centro di permanenza
temporanea e di assistenza, sempre che sia rispettato il termine massimo di 96
ore dall’iniziale provvedimento di accompagnamento non convalidato, termine
ineludibile alla luce delle prescrizioni contenute nell’art. 13 Cost.).
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I. Il procedimento di opposizione all’espulsione
amministrativa ha invece per oggetto il decreto del prefetto che
dispone l’espulsione del cittadino extracomunitario (perché clandestino per
essere entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera
o per avervi soggiornato senza permesso o con permesso revocato, annullato
oppure scaduto da più di 60 giorni ovvero perchè appartenente a taluna delle
categorie indicate dalla legislazione vigente in tema di misure di prevenzione).
L’esecuzione del decreto del prefetto non è sospesa dall’opposizione (art.
13 comma 3), a meno che non ricorrano casi particolari ed eccezionali che
legittimano il giudice di pace ad adottare un provvedimento cautelare di
sospensione (Corte cost. 31/5/2000 n. 161 ove è dato leggere che in "casi
particolari ed eccezionali, venendo meno la contiguità temporale fra
l'introduzione del giudizio e la sua definizione, la tutela cautelare non
sarebbe superflua, per cui non è inibito al giudice dell'opposizione di
individuare lo strumento più idoneo, nell'ambito dell'ordinamento, per
sospendere l'efficacia del decreto prefettizio impugnato"; cfr. Cassazione
civile sezione I 5/12/2001 n. 15414). II. L’iter del procedimento di opposizione è il
seguente: - ricorso in opposizione al giudice di pace da parte
del cittadino extracomunitario o del suo difensore munito di procura speciale,
ricorso che deve essere proposto entro 60 giorni dalla data del decreto di
espulsione: in proposito per completezza pare opportuno osservare (anche se nel
vigore dell’attuale art. 13 ciò sembra aver perso buona parte della
consistenza pratica, salvo che ricorra il caso di cui al comma 5) che, poichè
al procedimento in esame è applicabile la sospensione dei termini nel periodo
feriale - non rientrando detto procedimento tra quelli per i quali l'art. 3 L.
7/10/1969 n. 742 prevede l'inapplicabilità della sospensione medesima -, la
giurisprudenza di legittimità riconosce al ricorrente la possibilità di
rinunziare a detta sospensione chiedendo al giudice di pace, con il deposito del
ricorso in opposizione, la trattazione immediata della controversia ai sensi
dell'art. 92 comma 2 R.D. 30/1/1941 n. 12.
- decisione sul ricorso in opposizione da parte del
giudice di pace, che deve intervenire entro 20 giorni dalla data di deposito del
ricorso in opposizione: peraltro tale termine è ritenuto meramente ordinatorio
dalla giurisprudenza di legittimità per la quale la sua eventuale inosservanza
non spiega effetto alcuno sulla validità della pronuncia che sia resa
tardivamente; del resto, come si è visto poc’anzi, secondo la corte di
cassazione proprio il ritardo o l'impedimento del giudice nel portare a
conclusione il procedimento di opposizione rende ammissibile il ricorso alla
tutela cautelare da parte del cittadino extracomunitario, consentendo al giudice
medesimo di individuare nell'ordinamento lo strumento più idoneo per sospendere
l'efficacia del decreto di espulsione impugnato. Dicembre 2004
Eugenio Aluffi, avvocato in Sanremo
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