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Revirement della Corte di cassazione in tema di rimborso forfettario delle spese generali (12,5%).

Secondo la Corte di cassazione il rimborso forfettario delle spese generali, che spetta automaticamente al difensore in caso di condanna della parte soccombente al rimborso delle spese processuali, non può essere invece liquidato d'ufficio negli altri casi (come nel caso del procedimento speciale ex lege n. 794/1942), occorrendo apposita domanda del difensore medesimo in ossequio ai principi previsti dagli articoli 99 e 112 c.p.c. (Cassazione Sezione II, sent. 26/11/2010 n. 24081/10).
In precedenza la giurisprudenza di legittimità si era orientata in senso opposto, ritenendo che il rimborso forfetario delle spese generali fosse liquidabile d'ufficio anche nel procedimento speciale ex lege n. 794/1942, dovendo la relativa richiesta ritenersi compresa nella domanda di liquidazione dei diritti e degli onorari (Cassazione Sezione II, sent. 18/3/2003 n. 4002/03).