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- SITO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI SANREMO -
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«Regole comunitarie in materia di
concorrenza – Regimi nazionali relativi alla tariffa degli onorari di
avvocato – Determinazione di tariffe professionali – Libera prestazione
dei servizi»
Nei procedimenti riuniti C 94/04 e C 202/04, aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Corte d’appello di Torino e dal Tribunale di Roma con decisioni 4 febbraio 2004 e 5 maggio 2004, da un lato, e 7 aprile 2004, dall’altro, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 25 febbraio 2004 e il 18 maggio 2004, nonché il 6 maggio 2004, nelle cause omissis (C 94/04) e omissis (C 202/04) LA CORTE (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, R. Schintgen, J. Klučka, presidenti di sezione, dai sigg. J. Malenovský, U. Lỡhmus (relatore) ed E. Levits, giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in
seguito alla trattazione orale del 25 ottobre 2005,
considerate le osservazioni presentate: – per il sig. omissis, dall’avv. G. Cipolla; – per l’avv. omissis, dagli avv.ti S. Sabbatini, D. Condello, G. Scassellati Sforzolini e G. Rizza; – per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato; – per il governo tedesco, dai sigg. A. Dittrich, C. D. Quassowski e M. Lumma, in qualità di agenti; – per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente; – per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. E. Traversa, R. Wainwright e F. Amato, nonché dalla sig.ra K. Mojzesowicz, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 1° febbraio 2006,
ha pronunciato la seguente
sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale riguardano l’interpretazione degli artt. 10 CE, 49 CE, 81 CE e 82 CE.
2 Tali domande sono state proposte nell’ambito
di controversie tra due avvocati e i relativi clienti per il pagamento degli
onorari.
Contesto normativo
3 Ai sensi del regio decreto legge 27 novembre
1933, n. 1578 (GURI n. 281 del 5 dicembre 1933), convertito in legge 22
gennaio 1934, n. 36 (GURI n. 24 del 30 gennaio 1934), come successivamente
modificato (in prosieguo: il «regio decreto legge»), il Consiglio nazionale
forense (in prosieguo: il «CNF»), istituito presso il Ministero della
Giustizia, è composto di avvocati eletti dai loro colleghi, in numero di uno
per ciascun distretto di Corte d’appello.
4 L’art. 57 del regio decreto legge prevede
che i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovuti
agli avvocati ed ai procuratori in materia civile, penale e stragiudiziale
sono stabiliti ogni due anni con deliberazione del CNF. Dopo essere stata
deliberata dal CNF, la tariffa forense (in prosieguo: la «tariffa») deve, ai
sensi della normativa italiana, essere approvata dal Ministro della Giustizia,
sentiti il Comitato interministeriale dei prezzi (in prosieguo: il «CIP») e
il Consiglio di Stato.
5 Ai sensi dell’art. 58 del regio decreto
legge, tali criteri sono stabiliti con riferimento al valore delle
controversie e al grado dell’autorità chiamata a conoscerne, nonché, per i
giudizi penali, alla durata degli stessi. Per ogni atto o serie di atti la
tariffa fissa un limite massimo ed un limite minimo degli onorari.
6 L’art. 60 del regio decreto legge stabilisce
che la liquidazione degli onorari è fatta dall’autorità giudiziaria sulla
base dei citati criteri, tenendo conto della gravità e del numero delle
questioni trattate. Tale liquidazione deve mantenersi all’interno dei limiti
massimi e minimi previamente fissati. Tuttavia, nei casi di eccezionale
importanza, tenuto conto della specialità delle controversie e qualora il
pregio intrinseco dell’opera lo giustifichi, il giudice può oltrepassare il
limite massimo determinato dalla tariffa. Viceversa egli può, quando la causa
risulta di facile trattazione, fissare onorari in misura inferiore al limite
minimo. In entrambi i casi la decisione del giudice dev’essere motivata.
7 Ai sensi dell’art. 2233 del codice civile
italiano, in via generale, il compenso nell’ambito di un contratto per la
prestazione di servizi, se non è convenuto dalle parti e non può essere
determinato secondo le tariffe o gli usi, è fissato dal giudice, sentito il
parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene.
Tuttavia, relativamente alla professione di avvocato, l’art. 24 della legge
13 giugno 1942, n. 794 (GURI n. 172 del 23 luglio 1942) stabilisce, a pena di
nullità di ogni accordo contrario, che non sono derogabili gli onorari minimi
stabiliti dalla tariffa per le prestazioni di avvocato. Secondo la
giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, tale norma si applica anche
alle prestazioni stragiudiziali degli avvocati.
8 La tariffa in esame nella causa C 202/04 è
stata fissata con delibera del CNF del 12 giugno 1993, come modificata il 29
settembre 1994, ed è stata approvata con decreto ministeriale 5 ottobre 1994,
n. 585 (GURI n. 247 del 21 ottobre 1994). L’art. 2 di tale decreto
stabilisce che «gli aumenti di cui alle allegate tabelle decorrono dal 1°
ottobre 1994, per il 50 %, e, per il restante 50%, dal 1° aprile 1995». Tale
aumento scaglionato nel tempo trova la sua origine nelle osservazioni
formulate dal CIP, fondate in particolare sull’aumento dell’inflazione.
Prima di approvare la tariffa il Ministro della Giustizia aveva nuovamente
consultato il CNF che, nella seduta del 29 settembre 1994, aveva accettato la
proposta di differimento dell’applicazione della tariffa.
9 La tariffa comprende tre categorie di
compensi, vale a dire gli onorari, i diritti e le indennità per prestazioni
giudiziali in materia civile e amministrativa, gli onorari per prestazioni
giudiziali in materia penale e gli onorari e le indennità per prestazioni
stragiudiziali.
Cause principali e questioni pregiudiziali Causa C 94/04
10 La sig.ra Portolese in Fazari e altri due
proprietari di terreni confinanti situati nel Comune di Moncalieri si sono
rivolti all’avv. Cipolla per avviare un procedimento contro tale Comune al
fine di ottenere il pagamento di un’indennità per l’occupazione
d’urgenza di tali terreni, disposta con provvedimento unico del sindaco di
Moncalieri e non seguita da provvedimento di espropriazione. L’avv. Cipolla
ha predisposto tre atti di citazione distinti, iscrivendo al ruolo del
Tribunale di Torino tre procedimenti contro tale Comune.
11 La controversia è stata in seguito risolta
con una transazione, a cui si è giunti grazie all’iniziativa diretta di uno
dei proprietari interessati, senza però l’intervento dell’avv. Cipolla.
12 Quest’ultimo, il quale aveva ottenuto,
prima della redazione e della notificazione dei tre atti di citazione, una
somma di 1 850 000 lire italiane (ITL) da parte di ciascuno dei tre attori
della causa principale, apparentemente a titolo di pagamento anticipato per le
sue prestazioni professionali, ha emesso nei confronti della sig.ra Portolese
una parcella per ITL 4 125 000, a copertura dei propri onorari e di spese
diverse. La sig.ra Portolese ha rifiutato di pagare tale somma. Investito
della conseguente controversia, il Tribunale di Torino, con sentenza 12 giugno
2003, ha dato atto del pagamento della somma di ITL 1 850 000, respingendo la
domanda dell’avv. Cipolla per il pagamento della somma di ITL 4 125 000.
L’avv. Cipolla ha proposto appello contro tale sentenza dinanzi alla Corte
d’appello di Torino, chiedendo, in particolare, l’applicazione della
tariffa.
13 Dal provvedimento del giudice del rinvio
risulta che, nell’ambito della controversia ad esso sottoposta, si pone il
problema di determinare se, qualora sia dimostrata l’esistenza di un accordo
tra le parti relativamente alla remunerazione forfettaria dell’avvocato,
tale presunto accordo, concluso per la somma complessiva di ITL 1 850 000,
possa essere, nonostante la normativa italiana, ritenuto valido, in quanto una
sua sostituzione d’ufficio con un compenso per l’avvocato calcolato sulla
base della tariffa non sarebbe conforme alle norme comunitarie in materia di
concorrenza.
14 Il giudice del rinvio osserva inoltre che,
nel caso in cui un professionista non residente in Italia fornisse una
prestazione di servizi legali ad un destinatario residente in tale Stato
membro sulla base di un contratto soggetto alla legge italiana, la prestazione
di servizi legali sarebbe soggetta al divieto assoluto di derogare ai compensi
determinati dalla tariffa. Pertanto, in tal caso, dovrebbe essere applicato
l’importo minimo obbligatorio. Tale divieto avrebbe dunque l’effetto di
ostacolare l’accesso di altri avvocati al mercato dei servizi italiano.
15 Alla luce di quanto sopra, la Corte
d’appello di Torino ha deciso di sospendere il procedimento dinanzi ad esso
pendente e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il principio della concorrenza del diritto comunitario, di cui agli artt. 10 [CE], 81 [CE] e 82 (…) CE si applichi anche all’offerta dei servizi legali. 2) Se detto principio comporti, o meno, la possibilità di convenire fra le parti la remunerazione dell’avvocato, con effetto vincolante. 3) Se comunque detto principio impedisca, o meno, l’inderogabilità assoluta dei compensi forensi. 4) Se il principio di libera circolazione dei servizi, di cui agli artt. 10 [CE] e 49 (…) CE si applichi anche all’offerta dei servizi legali. 5) In caso positivo, se detto principio sia, o meno, compatibile con la inderogabilità assoluta dei compensi forensi». Causa C 202/04
16 Sulla base di un parere dell’ordine degli
avvocati e in applicazione della tariffa, l’avv. Meloni ha chiesto e
ottenuto, nei confronti della sig.ra Capodarte e del sig. Macrino, un decreto
ingiuntivo per il pagamento degli onorari relativi a talune prestazioni
stragiudiziali che egli aveva effettuato a loro favore in materia di diritto
d’autore, tra le quali rientravano, in particolare, alcuni pareri espressi
oralmente e alcune lettere inviate all’avvocato della controparte.
17 La sig.ra Capodarte e il sig. Macrino hanno
proposto opposizione a tale decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Roma
sostenendo, in particolare, il carattere sproporzionato degli onorari chiesti
dall’avv. Meloni in relazione all’importanza dell’affare trattato e alle
prestazioni effettivamente svolte da quest’ultimo.
18 Al fine di determinare l’importo degli
onorari dovuti all’avv. Meloni per tali prestazioni, il Tribunale di Roma
ritiene che si debba verificare se la tariffa, in quanto applicabile agli
avvocati in materia stragiudiziale, sia compatibile con le norme del Trattato
CE, tenuto conto, in particolare, del fatto che gli interessati, per ottenere
le prestazioni di assistenza stragiudiziale in questione, non erano tenuti a
rivolgersi ad un avvocato.
19 Di conseguenza, il Tribunale di Roma ha
deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
«Se gli artt. 5 e 85 del Trattato CE (divenuti artt. 10 [CE] e 81 CE) ostino all’adozione da parte di uno Stato membro di una misura legislativa o regolamentare che approvi, sulla base di un progetto stabilito da un ordine professionale forense, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell’ordine con riferimento a prestazioni aventi ad oggetto attività (c.d. stragiudiziali) non riservate agli appartenenti all’ordine professionale forense ma che possono essere espletate da chiunque».
20 Alla luce della connessione delle due cause
principali, le stesse, ai sensi dell’art. 43 del regolamento di procedura,
in combinato disposto con l’art. 103 del medesimo, devono essere riunite ai
fini della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
Causa C 94/04
– Osservazioni presentate alla Corte
21 Secondo l’avv. Cipolla, le questioni
proposte dal giudice del rinvio sono irricevibili in quanto, da un lato, non
sono rilevanti per la risoluzione della causa principale e, dall’altro,
hanno carattere ipotetico.
22 Quanto alla prima eccezione di
irricevibilità,
l’avv. Cipolla sostiene che il diritto nazionale applicabile non richiede
che il giudice nazionale valuti l’esistenza e la legittimità di un accordo
tra l’avvocato e la sua cliente, contrariamente a quanto sostenuto
nell’ordinanza di rinvio. Infatti, l’assenza di accordo fra questi ultimi
e la qualificazione come «acconto» della somma versata dalla cliente a
titolo di pagamento delle prestazioni avrebbero autorità di giudicato, non
essendo state contestate in appello.
23 Quanto alla seconda eccezione di
irricevibilità, l’avv. Cipolla sostiene che la validità dell’accordo
concluso tra l’avvocato e la sua cliente dovrebbe essere valutata solo
qualora fosse dimostrata l’esistenza di tale accordo. Orbene, ciò non
risulterebbe nella fattispecie. Pertanto le questioni proposte dalla Corte
d’appello di Torino sarebbero assimilabili a una domanda di parere
consultivo.
24 Il governo tedesco ritiene che l’art. 49 CE
non sia applicabile poiché la situazione di fatto oggetto della causa
principale non contiene elementi di internazionalità. La Commissione, da
parte sua, fondandosi sulla più recente giurisprudenza della Corte, ritiene
che la domanda di pronuncia pregiudiziale, in quanto relativa
all’interpretazione dell’art. 49 CE, sia ricevibile.
– Giudizio della Corte
25 Per quanto riguarda le eccezioni di
irricevibilità sollevate dall’avv. Cipolla, si deve ricordare che le
questioni relative all’interpretazione del diritto comunitario proposte dal
giudice nazionale nell’ambito del contesto di diritto e di fatto che egli
individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte
verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza (v. sentenza
15 maggio 2003, causa C 300/01, Salzmann, Racc. pag. I 4899, punti 29 e 31).
Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice
nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che
l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcun rapporto
con l’effettività o l’oggetto della causa principale, qualora la
questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli
elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle
questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenze 13 marzo 2001,
causa C 379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I 2099, punto 39, e 15 giugno
2006, causa C 466/04, Acereda Herrera, non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 48).
26 Ebbene, tale presunzione di rilevanza non può
essere messa in discussione dalla semplice circostanza che una delle parti
nella causa principale contesti taluni fatti, come quelli rilevati al punto 22
della presente sentenza, di cui non spetta alla Corte verificare l’esattezza
e dai quali dipende la definizione dell’oggetto della controversia.
27 Si deve pertanto rilevare che, come risulta
dalla decisione di rinvio, la causa principale riguarda la necessità di
determinare se l’accordo concluso tra una cliente e il suo avvocato,
relativamente al compenso forfettario di quest’ultimo, esista e debba essere
ritenuto valido, in quanto la sua sostituzione d’ufficio con un calcolo del
compenso dell’avvocato sulla base della tariffa vigente nello Stato membro
interessato non sarebbe conforme alle norme comunitarie in materia di
concorrenza.
28 Si deve a tale proposito rilevare che non
appare manifesto che l’interpretazione delle regole comunitarie richiesta
dal giudice del rinvio sia priva di ogni rapporto con l’effettività o
l’oggetto della causa principale, né che le questioni relative
all’interpretazione di tali regole siano ipotetiche.
29 Pertanto, anche qualora si ritenesse non
dimostrata l’esistenza dell’accordo di cui trattasi nella causa
principale, non si può escludere che l’interpretazione del diritto
comunitario richiesta dal giudice del rinvio, che può consentire a
quest’ultimo di valutare la compatibilità della tariffa con le norme sulla
concorrenza fissate dal Trattato, possa essere utile a tale giudice per
decidere la controversia ad esso sottoposta. Essa, infatti, riguarda
essenzialmente la liquidazione degli onorari di avvocato che, come rilevato al
punto 5 della presente sentenza, è compiuta dall’autorità giudiziaria
mantenendosi, salvo eccezioni, nei limiti massimo e minimo previamente fissati
dal Ministro della Giustizia.
30 Per quanto infine riguarda più
specificamente le questioni relative all’interpretazione dell’art. 49 CE,
sebbene sia pacifico che tutti gli elementi della controversia sottoposta al
giudice del rinvio sono limitati all’interno di un unico Stato membro, una
risposta può tuttavia essere utile al giudice del rinvio, in particolare nel
caso in cui il diritto nazionale imponga, in un procedimento come quello in
esame, di riconoscere ad un cittadino italiano gli stessi diritti di cui
godrebbe nella medesima situazione, in base al diritto comunitario, un
cittadino di uno Stato diverso dalla Repubblica italiana (v., in particolare,
sentenza 30 marzo 2006, causa C 451/03, Servizi Ausiliari Dottori
Commercialisti, Racc. pag. I 2941, punto 29).
31 Si deve dunque verificare se le disposizioni
del Trattato in materia di libera prestazione dei servizi, la cui
interpretazione è richiesta dal summenzionato giudice, ostino
all’applicazione di una normativa nazionale come quella in esame nella causa
principale, nella misura in cui essa sia applicabile a soggetti residenti in
Stati membri diversi dalla Repubblica italiana.
32 Alla luce di quanto sopra, si deve rilevare
che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.
Causa C 202/04
– Osservazioni proposte alla Corte
33 L’avv. Meloni eccepisce l’irricevibilità
della questione sollevata dal Tribunale di Roma poiché non vi sarebbe alcun
legame fra tale questione e la soluzione della controversia sottoposta a tale
giudice, controversia che ha ad oggetto l’applicazione della tariffa ad una
prestazione di servizi stragiudiziali svolta da un avvocato iscritto
all’albo.
34 Inoltre, il giudice del rinvio non avrebbe
indicato le ragioni precise che l’hanno indotto a interrogarsi
sull’interpretazione del diritto comunitario.
35 Il governo italiano sostiene che, qualora le
parti non abbiano fissato per contratto gli onorari, e il cliente contesti
quelli fatturati unilateralmente dal professionista, come nella causa
principale, spetta al giudice investito della controversia in base al diritto
italiano determinarli liberamente. Pertanto, il problema della compatibilità
della tariffa per le prestazioni di servizi stragiudiziali degli avvocati con
gli artt. 10 CE e 81 CE sarebbe irrilevante ai fini della soluzione della
causa principale.
36 Tale governo contesta anche la pertinenza
della questione posta dal giudice del rinvio, poiché nella causa principale
non si è in presenza di alcuna pratica anticoncorrenziale, né al momento
dell’elaborazione della tariffa né a causa del comportamento degli
operatori.
– Giudizio della Corte
37 Per quanto riguarda la prima eccezione di
irricevibilità sollevata dall’avv. Meloni, si deve ricordare che la
controversia riguarda l’applicazione della tariffa ad una prestazione di
servizi stragiudiziali effettuata da un avvocato iscritto all’albo. Con la
propria questione il giudice nazionale chiede se le norme sulla concorrenza
ostino a tale applicazione, dal momento che la tariffa stessa non sarebbe
applicabile ad una prestazione di servizi stragiudiziali effettuata da un
soggetto non iscritto all’albo. Pertanto, la presunzione di rilevanza di cui
godono le questioni relative all’interpretazione del diritto comunitario
sollevate dal giudice nazionale non può essere messa in discussione.
38 Non può essere accolta neppure l’eccezione
di irricevibilità basata sul fatto che il giudice del rinvio non avrebbe
indicato le ragioni precise che l’hanno indotto ad interrogarsi
sull’interpretazione del diritto comunitario. Secondo la giurisprudenza
della Corte, è indispensabile che il giudice nazionale fornisca un minimo di
spiegazioni sulle ragioni della scelta delle norme comunitarie di cui chiede
l’interpretazione e sul rapporto che egli ritiene esista fra tali
disposizioni e il diritto nazionale applicabile alla controversia (v., in
particolare, ordinanza 28 giugno 2000, causa C 116/00, Laguillaumie, Racc.
pag. I 4979, punto 16). Ora, il provvedimento di rinvio soddisfa pienamente
tale esigenza, come ha del resto osservato l’avvocato generale al paragrafo
24 delle sue conclusioni.
39 Per quanto riguarda la prima eccezione di
irricevibilità fatta valere dal governo italiano, è necessario osservare che
il giudice del rinvio muove dalla premessa secondo cui, nell’ambito della
controversia ad esso sottoposta, tale giudice ha il dovere, in base al diritto
italiano, di determinare gli onorari dovuti all’avvocato riferendosi alla
tariffa applicabile agli avvocati in materia stragiudiziale.
40 Ebbene, come è stato ricordato al punto 25
della presente sentenza, non spetta alla Corte verificare l’esattezza del
quadro normativo e fattuale definito dal giudice nazionale, in cui si
inseriscono le questioni relative all’interpretazione del diritto
comunitario che tale giudice sottopone alla Corte.
41 Pertanto, la presunzione di rilevanza di cui
gode la questione sottoposta alla Corte non può essere vinta.
42 Per quanto riguarda la seconda eccezione di
irricevibilità sollevata dal governo italiano, si deve ricordare, come è
stato osservato al punto 37 della presente sentenza, che il giudice del rinvio
chiede, con la propria questione, se le norme sulla concorrenza fissate dal
Trattato ostino all’applicazione della tariffa nella controversia sottoposta
a tale giudice. Pertanto, la verifica dell’esistenza di una pratica
anticoncorrenziale nella causa principale rientra nell’oggetto stesso della
questione interpretativa proposta dal giudice del rinvio e non può, nella
specie, essere considerata irrilevante.
43 Ne consegue che la domanda di pronuncia
pregiudiziale del Tribunale di Roma è ricevibile.
Nel merito
Sulle prime tre questioni sollevate nella
causa C 94/04 e sulla questione sollevata nella causa C 202/04
44 Con tali questioni, che devono essere
esaminate congiuntamente, riformulandole in modo da tenere conto degli
elementi rilevanti delle due cause, in particolare del fatto che,
nell’ambito delle cause principali, si discute degli onorari minimi, i
giudici del rinvio chiedono, in sostanza, se gli artt. 10 CE, 81 CE e 82 CE
ostino all’adozione, da parte di uno Stato membro, di un provvedimento
normativo che approvi, sulla base di un progetto elaborato da un ordine
professionale forense come il CNF, una tariffa che fissi un limite minimo per
gli onorari degli avvocati e a cui, in linea di principio, non sia possibile
derogare né per le prestazioni riservate agli avvocati, né per quelle, come
le prestazioni di servizi stragiudiziali, che possono essere svolte anche da
altri operatori economici non vincolati da tale tariffa.
45 Si deve preliminarmente osservare che,
interessando l’intero territorio di uno Stato membro, tale tariffa è in
grado di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri ai sensi degli artt.
81, n. 1, CE e 82 CE (v., in tal senso, sentenze 17 ottobre 1972, causa 8/72,
Vereniging van Cementhandelaren/Commissione, Racc. pag. 977, punto 29; 10
dicembre 1991, causa C 179/90, Merci convenzionali porto di Genova, Racc. pag.
I 5889, punti 14 e 15, e 19 febbraio 2002, causa C 35/99, Arduino, Racc. pag.
I 1529, punto 33).
46 Secondo costante giurisprudenza, sebbene di
per sé gli artt. 81 CE e 82 CE riguardino esclusivamente la condotta delle
imprese e non le disposizioni legislative o regolamentari emanate dagli Stati
membri, è pur vero che tali articoli, in combinato disposto con l’art. 10
CE, che instaura un dovere di collaborazione, obbligano gli Stati membri a non
adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o
regolamentare, idonei ad eliminare l’effetto utile delle regole di
concorrenza applicabili alle imprese (v., in particolare, ordinanza 17
febbraio 2005, causa C 250/03, Mauri, Racc. pag. I 1267, punto 29, e
giurisprudenza ivi citata).
47 La Corte ha in particolare dichiarato che si
è in presenza di una violazione degli artt. 10 CE e 81 CE qualora uno Stato
membro imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l’art.
81 CE, o rafforzi gli effetti di tali accordi, o revochi alla propria
normativa il suo carattere pubblico delegando ad operatori privati la
responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica
(ordinanza Mauri, cit., punto 30, e giurisprudenza ivi citata).
48 A tale proposito, la circostanza che uno
Stato membro affidi ad un’organizzazione professionale composta di avvocati,
come il CNF, l’elaborazione di un progetto di tariffa per gli onorari non
appare, nelle circostanze della causa principale, tale da poter affermare che
tale Stato abbia revocato alla tariffa infine adottata il suo carattere
statale, delegando ad avvocati la responsabilità di assumere decisioni in
materia.
49 Infatti, sebbene la normativa nazionale in
discussione nella causa principale non contenga modalità procedurali, né
prescrizioni di merito idonee a garantire, con una probabilità ragionevole,
che il CNF si comporti, in sede di elaborazione del progetto di tariffa, come
un’articolazione del potere pubblico che agisce per obiettivi di interesse
generale, non risulta che lo Stato italiano abbia rinunciato ad esercitare il
suo potere di decisione in ultima istanza o a controllare l’applicazione di
tale tariffa (v. sentenza Arduino, cit., punti 39 e 40).
50 Da un lato, il CNF è incaricato soltanto di
approntare un progetto di tariffa privo, in quanto tale, di forza vincolante.
In mancanza di approvazione da parte del Ministro della Giustizia, il progetto
di tariffa non entra in vigore, e resta in vigore la tariffa precedentemente
approvata. Per questo motivo, tale Ministro ha il potere di far emendare il
progetto da parte del CNF. Inoltre, il Ministro è assistito da due organi
pubblici, il Consiglio di Stato ed il CIP, dai quali deve ottenere il parere
prima di qualsiasi approvazione della tariffa (v. sentenza Arduino, cit.,
punto 41).
51 Dall’altro, l’art. 60 del regio decreto
legge dispone che la liquidazione degli onorari è effettuata dagli organi
giudiziari in base ai criteri stabiliti dall’art. 57 del medesimo regio
decreto legge, tenuto conto della gravità e del numero di questioni trattate.
Inoltre, in talune circostanze eccezionali, il giudice può, con una decisione
debitamente motivata, derogare ai limiti minimi fissati in applicazione
dell’art. 58 del citato regio decreto legge (v., in tal senso, sentenza
Arduino, cit., punto 42).
52 Pertanto, non si può ritenere che lo Stato
italiano abbia rinunciato ad esercitare il proprio potere delegando ad
operatori privati la responsabilità di prendere decisioni di intervento nel
settore economico, il che avrebbe portato a privare del suo carattere pubblico
la normativa di cui trattasi nella causa principale (v. sentenza Arduino,
cit., punto 43, e ordinanza Mauri, cit., punto 36).
53 Per le ragioni indicate ai punti 50 e 51
della presente sentenza, non può essere nemmeno contestato allo Stato in
questione di imporre o di favorire la conclusione, da parte del CNF, di intese
in contrasto con l’art. 81 CE, o di rinforzarne gli effetti, né di imporre
o di favorire abusi di posizione dominante in contrasto con l’art. 82 CE o
di rafforzarne gli effetti (v., in tal senso, sentenza Arduino, cit., punto
43, e ordinanza Mauri, cit., punto 37).
54 Le prime tre questioni sollevate
nell’ambito della causa C 94/04 e la questione sollevata nell’ambito della
causa C 202/04 devono dunque essere risolte dichiarando che gli artt. 10 CE,
81 CE e 82 CE non ostano all’adozione, da parte di uno Stato membro, di un
provvedimento normativo che approvi, sulla base di un progetto elaborato da un
ordine professionale forense quale il CNF, una tariffa che fissi un limite
minimo per gli onorari degli avvocati e a cui, in linea di principio, non sia
possibile derogare né per le prestazioni riservate agli avvocati né per
quelle, come le prestazioni di servizi stragiudiziali, che possono essere
svolte anche da qualsiasi altro operatore economico non vincolato da tale
tariffa.
Sulla quarta e sulla quinta questione
sollevate nell’ambito della causa C 94/04
55 Con tali due questioni, la Corte d’appello
di Torino chiede in sostanza se l’art. 49 CE osti ad una disciplina che
vieta in maniera assoluta di derogare convenzionalmente agli onorari minimi
determinati da una tariffa, come quella di cui trattasi nella causa
principale, per prestazioni che sono al tempo stesso di natura giudiziale e
riservate agli avvocati.
56 Si deve ricordare che l’art. 49 CE impone
non solo l’eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del
prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in base alla sua
cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora
tale restrizione si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a
quelli di altri Stati membri, quando sia tale da vietare o rendere più
difficili le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, ove
fornisce legittimamente servizi analoghi (v., in particolare, sentenze 29
novembre 2001, causa C 17/00, De Coster, Racc. pag. I 9445, punto 29, nonché
8 settembre 2005, cause riunite C 544/03 e C 545/03, Mobistar e Belgacom
Mobile, Racc. pag. I 7723, punto 29).
57 Inoltre, la Corte ha già affermato che
l’art. 49 CE osta all’applicazione di qualsiasi normativa nazionale che
abbia l’effetto di rendere la prestazione di servizi tra Stati membri più
difficile della prestazione di servizi puramente interna ad uno Stato membro
(v. citate sentenze De Coster, punto 30, e giurisprudenza ivi citata, nonché
Mobistar e Belgacom Mobile, punto 30).
58 Ora, il divieto di derogare convenzionalmente
ai minimi tariffari, come previsto dalla legislazione italiana, può rendere
più difficile l’accesso degli avvocati stabiliti in uno Stato membro
diverso dalla Repubblica italiana al mercato italiano dei servizi legali, ed
è in grado quindi di ostacolare l’esercizio delle loro attività di
prestazione di servizi in quest’ultimo Stato membro. Tale divieto si rivela
pertanto una restrizione ai sensi dell’art. 49 CE.
59 Il detto divieto, infatti, priva gli avvocati
stabiliti in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana della
possibilità di fornire, chiedendo onorari inferiori a quelli tariffari, una
concorrenza più efficace nei confronti degli avvocati stabiliti
permanentemente nello Stato membro in questione, i quali dispongono, per tale
ragione, di una maggiore facilità di crearsi una clientela rispetto agli
avvocati stabiliti all’estero (v., per analogia, sentenza 5 ottobre 2004,
causa C 442/02, CaixaBank France, Racc. pag. I 8961, punto 13).
60 Allo stesso modo, il divieto citato limita la
scelta dei destinatari di servizi in Italia, poiché questi ultimi non possono
ricorrere ai servizi di avvocati stabiliti in altri Stati membri che
potrebbero offrire in Italia le loro prestazioni ad un prezzo inferiore ai
minimi tariffari.
61 Tuttavia, un simile divieto può essere
giustificato qualora risponda a ragioni imperative di interesse pubblico,
purché sia idoneo a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non
vada oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo (v., in
particolare, sentenze 5 giugno 1997, causa C 398/95, SETTG, Racc. pag. I 3091,
punto 21, e Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, cit., punto 37).
62 Per giustificare la restrizione della libera
prestazione dei servizi derivante dal divieto in questione, il governo
italiano sostiene che un’eccessiva competizione tra avvocati rischierebbe di
condurre ad una concorrenza sui prezzi che comporterebbe un peggioramento
della qualità dei servizi forniti, e ciò a danno dei consumatori, in
particolare in quanto soggetti di diritto aventi necessità di un’assistenza
di qualità dinanzi alla giustizia.
63 Secondo la Commissione, non è dimostrato
alcun nesso di causalità tra la determinazione di onorari minimi e un livello
elevato di qualità dei servizi professionali forniti dagli avvocati. In realtà,
una relazione diretta di causa-effetto con la tutela dei clienti degli
avvocati ed il buon funzionamento dell’amministrazione della giustizia
varrebbe per provvedimenti statali alternativi come, in particolare, le norme
di accesso alla professione forense, le regole disciplinari in grado di far
rispettare la deontologia professionale e la disciplina in materia di
responsabilità civile, grazie al mantenimento, assicurato da tali
provvedimenti, di un livello elevato di qualità dei servizi forniti da tali
professionisti.
64 A tal riguardo si deve osservare che la
tutela, da un lato, dei consumatori, in particolare dei destinatari dei
servizi giudiziali forniti da professionisti operanti nel settore della
giustizia e, dall’altro, della buona amministrazione della giustizia sono
obiettivi che rientrano tra quelli che possono essere ritenuti motivi
imperativi di interesse pubblico in grado di giustificare una restrizione
della libera prestazione dei servizi (v., in tal senso, sentenze 12 dicembre
1996, causa C 3/95, Reisebüro Broede, Racc. pag. I 6511, punto 31 e
giurisprudenza ivi citata, nonché 21 settembre 1999, causa C 124/97, Läärä
e a., Racc. pag. I 6067, punto 33), alla duplice condizione che il
provvedimento nazionale di cui si discute nella causa principale sia idoneo a
garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non vada oltre quanto
necessario per raggiungere l’obiettivo medesimo.
65 Spetta al giudice del rinvio determinare se,
nella causa principale, la restrizione della libera prestazione dei servizi
creata dalla normativa nazionale rispetti tali condizioni. A tal fine, detto
giudice dovrà tenere conto degli elementi indicati nei punti seguenti.
66 Egli dovrà pertanto verificare, in
particolare, se vi sia una relazione tra il livello degli onorari e la qualità
delle prestazioni fornite dagli avvocati e se, in particolare, la
determinazione di tali onorari minimi costituisca un provvedimento adeguato
per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, vale a dire la tutela dei
consumatori e la buona amministrazione della giustizia.
67 Se è vero che una tariffa che fissi onorari
minimi non può impedire ai membri della professione di fornire servizi di
qualità mediocre, non si può escludere a priori che tale tariffa consenta di
evitare che gli avvocati siano indotti, in un contesto come quello del mercato
italiano, il quale, come risulta dal provvedimento di rinvio, è
caratterizzato dalla presenza di un numero estremamente elevato di avvocati
iscritti ed in attività, a svolgere una concorrenza che possa tradursi
nell’offerta di prestazioni al ribasso, con il rischio di un peggioramento
della qualità dei servizi forniti.
68 Dovrà anche essere tenuto conto delle
peculiarità sia del mercato in questione, le quali sono state ricordate al
punto precedente, che dei servizi in esame e, in particolare, del fatto che,
in materia di prestazioni di avvocati, vi è in genere un’asimmetria
informativa tra i «clienti-consumatori» e gli avvocati. Infatti, gli
avvocati dispongono di un elevato livello di competenze tecniche che i
consumatori non necessariamente possiedono, cosicché questi ultimi incontrano
difficoltà per valutare la qualità dei servizi loro forniti [v., in
particolare, la Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali,
contenuta nella comunicazione della Commissione 9 febbraio 2004, COM(2004) 83
def., pag. 10].
69 Il giudice del rinvio dovrà tuttavia
verificare se alcune norme professionali relative agli avvocati, in
particolare norme di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di
controllo e di responsabilità siano di per sé sufficienti per raggiungere
gli obiettivi della tutela dei consumatori e della buona amministrazione della
giustizia.
70 Alla luce di quanto precede, la quarta e la
quinta questione sollevate nella causa C 94/04 si devono risolvere dichiarando
che una normativa che vieti in maniera assoluta di derogare convenzionalmente
agli onorari minimi determinati da una tariffa forense, come quella di cui
trattasi nella causa principale, per prestazioni che sono al tempo stesso di
natura giudiziale e riservate agli avvocati costituisce una restrizione della
libera prestazione dei servizi prevista dall’art. 49 CE. Spetta al giudice
del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità
di applicazione, risponda realmente agli obiettivi della tutela dei
consumatori e della buona amministrazione della giustizia, che possono
giustificarla, e se le restrizioni che essa impone non appaiano sproporzionate
rispetto a tali obiettivi.
Sulle spese
71 Nei confronti delle parti nella causa
principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi
ai giudici nazionali, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese
sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono
dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) Gli artt. 10 CE, 81 CE e 82 CE non ostano all’adozione, da parte di
uno Stato membro, di un provvedimento normativo che approvi, sulla base di un
progetto elaborato da un ordine professionale forense quale il Consiglio
nazionale forense, una tariffa che fissi un limite minimo per gli onorari
degli avvocati e a cui, in linea di principio, non sia possibile derogare
né per le prestazioni riservate agli avvocati né per quelle, come le
prestazioni di servizi stragiudiziali, che possono essere svolte anche da
qualsiasi altro operatore economico non vincolato da tale tariffa.
2) Una normativa che vieti in maniera assoluta di derogare convenzionalmente
agli onorari minimi determinati da una tariffa forense, come quella di cui
trattasi nella causa principale, per prestazioni che sono al tempo stesso di
natura giudiziale e riservate agli avvocati costituisce una restrizione della
libera prestazione dei servizi prevista dall’art. 49 CE. Spetta al giudice
del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità
di applicazione, risponda realmente agli obiettivi della tutela dei
consumatori e della buona amministrazione della giustizia, che possono
giustificarla, e se le restrizioni che essa impone non appaiano sproporzionate
rispetto a tali obiettivi.
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