|
|
SPESE
DI GIUSTIZIA
Anticipazioni forfettarie dei privati all'erario per le notificazioni nel
processo civile
|
Nota del Dipartimento
per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I
|
| Prot.
n. 1/2847/u/nv/44 |
|
A
tutti i Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI
e p. c. Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della
Giustizia
ROMA
|
| OGGETTO:
Legge Finanziaria per l'anno 2005 (legge 311/04). Art. 30 DPR 115/02
Anticipazioni forfetarie delle parti private nel processo civile. Indennità
giudici di pace ex legge 21 novembre 1991, n. 374. |
Con l'approvazione della legge finanziaria per
l'anno 2005 sono state apportate alcune modifiche che incidono
direttamente sulle attività delle cancellerie, come il pagamento del
contributo unificato (artt. 10 e 13 D.P.R. 115/02) e delle anticipazioni
forfetarie dai privati all'erario, nel processo civile, per le notifiche a
richiesta dell'ufficio (art. 30 D.P.R. 115/02). Tali modifiche sono già
state evidenziate con la nota prot. n. 1/14052/44/u-04/sc del 30.12.2004.
Tuttavia, con la presente si intendono fornire ulteriori chiarimenti in
ordine alle sottostanti problematiche che sono state rappresentate dagli
uffici giudiziari.
L'intervenuta abrogazione ad opera del comma 324, art. 1, della legge
311/04 (legge finanziaria per l'anno 2005) della tabella allegata all'art.
30 del D.P.R. n. 115/2002, recante la quantificazione delle anticipazioni
forfetarie dei privati in favore dell'erario nel processo civile, produce
quale sua ulteriore conseguenza anche quella dell'assoggettamento dei
procedimenti di ingiunzione al pagamento dell'importo forfetario nella
misura di 8 Euro, così determinata dal comma 323 della citata legge
311/04.
Infatti, seppure la notificazione a richiesta dell'ufficio rappresenti nel
procedimento di ingiunzione una mera eventualità, essa non può
astrattamente escludersi alla luce della formulazione dell' art. 640 cod.
proc. civ, laddove è previsto che il Cancelliere "… dia notizia
al ricorrente" dell'insufficiente istruzione del fascicolo
sottostante al procedimento monitorio.
Ne consegue che, stante il sistema di corresponsione forfetaria delle
anticipazioni ex art. 30 T.U, tutti i relativi procedimenti devono
esservi sottoposti, compresi quelli di ingiunzione.
Si ribadisce, inoltre, che le cause e le attività conciliative in sede
non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli
atti e i provvedimenti ad esse relativi di cui all'art. 46, comma 1, della
legge n. 374/91 (istituzione del giudice di pace) sono assoggettate
soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi
previsti dall'art. 13 del D.P.R. 115/02, così come modificato dal comma
308, art. 1, della legge finanziaria per l'anno 2005. Pertanto, i suddetti
procedimenti che si instaurano davanti al giudice di pace non scontano,
tra l'altro, le anticipazioni forfetarie di cui all'art 30 del D.P.R.
115/02 in forza di una previsione speciale che li assoggetta soltanto al
pagamento del contributo unificato.
Inoltre, deve ritenersi che l'importo forfetario di 8 euro non è dovuto
per tutti gli altri procedimenti disciplinati da norme speciali, non
abrogate dal T.U., per i quali è prevista in maniera chiara ed inequivoca
l'esenzione da ogni tipo di tributo, diritto e spesa. Tali ultime
considerazioni, peraltro, sono già state rappresentate dal Dipartimento
per gli Affari di Giustizia con la circolare n. 6 dell'8 ottobre 2002 e
ribadite dalla scrivente Direzione Generale con la nota prot. n.
1/1224/44/u-03 del 29 settembre 2003 e che devono ritenersi, tuttora,
valide anche in seguito alla sopra descritta modifica intervenuta all'art.
30 T.U. ad opera dei commi 323 e 324 della legge finanziaria per l'anno
2005.
Con l'occasione si informa, infine, che il comma 310, art. 1, della citata
legge n. 311/04 ha aggiunto il comma 4-ter all'art. 11 della legge
21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni. Con tale disposizione
è stato introdotto un limite massimo, nell'ordine di "euro 72.000
lordi annui", per le indennità che vengono corrisposte ai
giudici di pace ai sensi dell'art. 11 della legge 374/91. Pertanto, con
l'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2005 (1 gennaio
2005) le indennità che vengono corrisposte, nell'arco dell'anno, ai
citati magistrati onorari ex art. 11 della legge 374/91 non
possono superare, in ogni caso, l'importo lordo di euro 72.000,00.
Si pregano le SS. LL. di diffondere la presente nota a tutti gli Uffici
del distretto, per opportuna conoscenza ed osservanza.
|
| Roma,
primo marzo 2005 |
|
IL
DIRETTORE GENERALE
Francesco Mele
|
|
Home page
|