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- SITO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI SANREMO -
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Spese di giustizia MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA Il Direttore
Generale Visto
l'articolo 233 del DPR 30 maggio 2002, n.115, recante Testo Unico delle
discipline legislative e regolamenti in materia di spese di giustizia, il
quale prevede che, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia,
vengono individuati i criteri, anche in riferimento alle condizioni del
debitore, e sono stabilite le modalità della decisione sulla domanda di
dilazione e rateizzazione e delle relative comunicazioni al concessionario; D
E C R E T A
Art. 1
1.
Può essere
ammesso al beneficio della dilazione e rateizzazione del pagamento delle
spese processuali, delle spese di mantenimento o delle sanzioni
pecuniarie processuali il debitore in disagiate condizioni economiche
ovvero temporaneamente impossibilitato a pagare il debito in un'unica
soluzione.
Art. 2
1.
Il
soggetto che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 1 può
chiedere, in via alternativa:
a.
la
dilazione del pagamento del debito;
b.
la
rateizzazione del pagamento del debito;
c.
la
dilazione e successiva rateizzazione del pagamento del debito.
Art. 3 1.
La
domanda, sottoscritta dall'interessato, deve essere presentata
all'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse
alla riscossione, prima dell'inizio della procedura esecutiva,
personalmente ovvero a mezzo di persona incaricata dal debitore
mediante apposita delega scritta.
2.
La
sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità di cui
all'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
3.
L'inosservanza
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'inammissibilità
della domanda.
4.
Il
funzionario addetto all'Ufficio competente appone l'indicazione
del giorno e della persona che presenta la domanda e sottoscrive
per ricevuta.
5.
La
domanda può essere trasmessa anche a mezzo di raccomandata. Il
funzionario addetto all'Ufficio allega agli atti la busta
contenente la domanda e appone sulla stessa l'indicazione del
giorno della ricezione e la propria sottoscrizione. La domanda si
considera proposta nella data di spedizione della raccomandata.
6.
La
domanda deve contenere:
a.
le
generalità del debitore;
b.
l'indicazione
della partita di credito cui si riferisce e dell'eventuale
data di notifica della cartella di pagamento;
c.
l'indicazione
dell'importo del credito per il quale si chiede la dilazione
ovvero la rateizzazione del pagamento, ai sensi dell'articolo
2;
d.
l'esposizione
delle cause che impediscono di soddisfare immediatamente il
debito ed il termine più breve entro il quale il debitore
ritiene di poter provvedere al pagamento;
e.
una
dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi
dell'articolo 46, comma 1, lettera o) del D.P.R. n. 445 del
2000, nella quale sia specificata l'attuale situazione
reddituale ed economica del debitore, con l'indicazione degli
eventuali familiari a carico, i beni immobili o i beni mobili
registrati posseduti, dei redditi personali, di eventuali
ulteriori obbligazioni pecuniarie, verso l'Erario o verso
terzi.
f.
una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai
sensi dell'articolo 47 D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti
l'inesistenza di procedure esecutive in atto a carico del
debitore per il recupero del credito di cui è chiesta la
dilazione ovvero la rateizzazione del pagamento.
g.
l'indicazione
di eventuali altri debiti verso l'Erario per spese
processuali, spese di mantenimento e sanzioni pecuniarie
processuali per i quali sia stata concessa la dilazione e
decorra il relativo termine ovvero sia in corso il pagamento
rateale.
Art. 4
1.
Qualora
la domanda di dilazione ovvero di rateizzazione non contenga
tutti i dati specificati nell'articolo 3, l'Ufficio ne dichiara
la inammissibilità.
Art. 5
1.
Quando
la domanda è presentata nella fase della riscossione mediante
iscrizione a ruolo, l'Ufficio richiede al Concessionario che
ha in carico il ruolo notizie sullo stato della procedura.
2.
L'ufficio,
ove lo ritenga opportuno, procede al controllo della veridicità
dei dati contenuti nella domanda con le modalità di cui
all'art. 71 comma 2 D.P.R. n. 445 del 2000 ovvero, nei casi
non disciplinati da detto articolo, richiedendo per iscritto
al debitore la relativa documentazione. Il debitore è tenuto
a produrre la documentazione necessaria a consentire il
relativo accertamento nel termine di dieci giorni dalla
ricezione della richiesta dell'Ufficio, con le modalità di
cui all'articolo 3 commi 1 e 5.
3.
L'inosservanza
del termine di cui al comma 2 comporta :
a.
l'improcedibilità
della domanda, qualora il provvedimento che decide
sull'istanza non sia già stato emesso;
b.
la
revoca del provvedimento favorevole che sia già stato
emesso, nel caso in cui la documentazione richiesta
riguardi elementi che l'Ufficio ha ritenuto determinanti
per la decisione;
4.
Quando
con la stessa sentenza o decreto penale di condanna è stato
disposto il pagamento rateale di pena pecuniaria, il beneficio
della dilazione ovvero della rateizzazione delle spese
processuali o delle sanzioni processuali pecuniarie - sempre
che la richiesta sia stata ritenuta ammissibile - è concesso
senza necessità di ulteriori accertamenti sulla situazione
economica del debitore.
5.
In
caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese nell'istanza ai sensi degli articoli 46 e
47 del D.P.R. n. 445 del 2000, ferme restando le responsabilità
penali del dichiarante previste dalla vigente normativa, il
debitore decade dal beneficio concesso a ragione delle
dichiarazioni non veritiere e l'Ufficio revoca il relativo
provvedimento.
6.
Nel
caso in cui il provvedimento emesso venga revocato prima
dell'iscrizione a ruolo della partita di credito, l'Ufficio
deve procedere all'immediata iscrizione a ruolo del debito non
ancora riscosso.
7.
Nel
caso in cui il provvedimento emesso venga revocato dopo
l'iscrizione a ruolo della partita di credito, l'Ufficio deve
comunicare al concessionario la decadenza dal beneficio
affinché lo stesso possa procedere al recupero del debito non
ancora riscosso mediante esecuzione forzata sulla base dello
stesso ruolo.
Art.
6 1.
Il
funzionario addetto all'Ufficio competente può, a seguito
di espressa richiesta dell'interessato, concedere:
a.
la
dilazione del pagamento del debito, con conseguente
sospensione della riscossione, per un periodo massimo di
dodici mesi, con obbligo di pagamento integrale del
debito alla scadenza del termine concesso;
b.
la
rateizzazione del pagamento delle somme dovute fino ad
un massimo di trenta rate con cadenza mensile;
c.
la
dilazione del pagamento, con conseguente sospensione
della riscossione, per un periodo massimo di sei mesi, e
la successiva rateizzazione del pagamento per un numero
massimo di ventiquattro rate con cadenza mensile.
Art.
7 1.
La
dilazione del pagamento del debito, - e la relativa misura
- con conseguente sospensione della riscossione, è
concessa tenuto conto del tempo richiesto dal debitore per
adempiere al pagamento e delle sue condizioni economiche,
rapportate al credito che l'Ufficio deve recuperare.
Art.
8 1.
Il
numero e l'importo delle rate sono determinati tenuto
conto della somma che il debitore può versare
mensilmente e delle sue condizioni economiche,
rapportate al credito che l'Ufficio deve recuperare.
2.
In
ogni caso l'importo di ciascuna rata non può essere
inferiore ad euro 50,00.
3.
L'importo
di cui al comma 2 può essere soggetto ad adeguamento
biennale con decreto dirigenziale del Ministero della
Giustizia, in relazione alla variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e di impiegati, verificatasi nel
biennio precedente.
4.
La
scadenza di ogni rata è fissata nell'ultimo giorno del
mese.
Art.
9
1.
Sulla
richiesta di dilazione e rateizzazione decide il
funzionario addetto all'Ufficio competente con
provvedimento da comunicare al debitore.
2.
Il
provvedimento contiene:
a.
le
generalità del debitore;
b.
l'indicazione
della partita di credito alla quale la domanda
si riferisce;
c.
la
data di presentazione della domanda;
d.
le
valutazioni in ordine alle condizioni economiche
del debitore, rapportate all'entità del debito,
che giustificano la concessione del beneficio
ovvero le ragioni che determinano il rigetto
della domanda;
e.
l'importo
complessivo del debito risultante:
1) dalle
somme dovute per le quali è chiesta la
dilazione ovvero la rateizzazione;
2) dagli
interessi complessivi di dilazione ovvero
rateizzazione del debito;
3) dalle spese
postali.
f.
il
numero delle rate e l'importo di ciascuna di
esse, con indicazione della somma dovuta per
interessi su ciascuna rata;
g.
la
data in cui deve essere effettuato il pagamento
a seguito di concessione di dilazione ovvero la
data della prima rata nonché quella delle rate
successive;
h.
l'indicazione
che, unitamente all'importo integrale del
debito, alla scadenza del termine di dilazione
ovvero alla prima rata, devono essere versati al
concessionario gli interessi di mora, se
maturati, nonché gli eventuali compensi e
spese;
i.
l'obbligo
di far pervenire all'Ufficio le ricevute di
versamento entro il termine di dieci giorni
dall'avvenuto pagamento dell'importo complessivo
nel caso di cui all'articolo 6 lettera a) ovvero
di ogni singola rata nei casi di cui
all'articolo 6 lettere b) e c).
3.
Il
provvedimento deve, altresì, contenere le seguenti
avvertenze:
a.
in
caso di inadempimento alla scadenza del termine
di dilazione ovvero di mancato pagamento di una
rata, il debitore decade dal beneficio e si
procede all'iscrizione a ruolo per l'importo
dovuto ovvero è riavviata la riscossione
mediante ruolo per il pagamento dell'importo
dovuto ed il debito non potrà più essere
dilazionato o rateizzato;
b.
in
ogni momento il debito può essere estinto in
un'unica soluzione;
c.
il
provvedimento è impugnabile avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale competente per
territorio, nel termine di sessanta giorni dalla
comunicazione dello stesso, ai sensi
dell'articolo 21 della Legge 6 dicembre 1971,
n.1034.
4.
Nel
caso in cui la domanda venga dichiarata
inammissibile, improcedibile o rigettata, se la
stessa è stata presentata nella fase
dell'adempimento spontaneo, il provvedimento deve
contenere l'invito al pagamento del credito nel
termine di 30 giorni e al conseguente deposito della
ricevuta di versamento presso l'Ufficio che procede
alla riscossione nei successivi dieci giorni, con
avvertimento che, scaduto inutilmente il termine per
l'adempimento, computato dall'avvenuta comunicazione
del provvedimento di inammissibilità,
improcedibilità o rigetto dell'istanza, e decorsi
dieci giorni senza che si sia provveduto al deposito
della ricevuta di versamento, l'Ufficio procederà
all'iscrizione del credito a ruolo.
5.
La
domanda dichiarata inammissibile, improcedibile o
rigettata può essere riproposta all'Ufficio nel
termine di decadenza indicato dall'articolo 232,
comma 1, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Art.
10
1.
Il
provvedimento che dispone la dilazione ovvero
la rateizzazione del credito dopo l'iscrizione
a ruolo deve essere comunicato - a cura
dell'Ufficio - al concessionario, ai sensi
degli articoli 214 e 218, comma 2, del D.P.R.
n. 115 del 2002.
2.
In
caso di inadempimento, il Concessionario
riprende automaticamente la riscossione ai
sensi dell'art. 218, comma 2, del D.P.R. n.
115 del 2002.
Art.
11 1.
Ogni
atto o provvedimento dell'Ufficio competente
diretto al debitore che ha presentato
domanda di dilazione ovvero di rateizzazione
va comunicato con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
2.
Le
relative spese postali di spedizione vanno
addebitate all'interessato e riscosse
insieme al debito principale.
Art.
12 1.
Gli
interessi devono essere calcolati al tasso
dettato dall'articolo 21 commi 1 e 2 del
D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e
successive modificazioni.
2.
Gli
interessi vanno applicati con la seguente
decorrenza:
a.
nella
fase dell'adempimento spontaneo: dal
giorno successivo allo spirare del
termine di mesi uno dalla notifica
dell'invito al pagamento;
b.
nella
fase della riscossione mediante
iscrizione a ruolo del credito:
1) dal
giorno successivo allo spirare del
termine di sessanta giorni dalla
notifica della cartella di pagamento,
quando l'istanza è presentata prima
di tale data;
2) dalla data di
presentazione della domanda, quando la
stessa è presentata dopo la scadenza
del termine di sessanta giorni dalla
notifica della cartella di pagamento.
3.
Nel
caso di dilazione, gli interessi devono
essere calcolati tenuto conto dei giorni
intercorrenti tra la data di decorrenza,
individuata ai sensi del comma 2, e la
scadenza del termine di pagamento.
4.
Nel
caso di rateizzazione, si procede
all'ammortamento del debito con il
procedimento a rata costante, maggiorando
la prima rata dell'importo degli interessi
maturati nel periodo compreso tra la data
di decorrenza, individuata ai sensi del
comma 2, e l'inizio del piano di
ammortamento.
Art.
13
1.
Il
presente decreto entrerà in vigore il
giorno della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il
Direttore Generale
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