Circolare 8/10/2002 del capo del Dipartimento degli affari di giustizia sul testo
unico sulle spese di giustizia
OGGETTO: Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia.
Con riferimento al
Testo Unico di cui all'oggetto e, avuto riguardo ai diversi quesiti pervenuti
dagli uffici giudiziari, si forniscono i chiarimenti che seguono. 1.
E' stato
chiesto di conoscere quale sia la disciplina e la procedura applicabile in
merito ai decreti di pagamento relativi a spese di giustizia ed ai mandati
già firmati alla data del 30 giugno 2002 e non annotati nel registro
modello 12.
In merito si rappresenta che, in mancanza di una disciplina transitoria, i
decreti di pagamento ed i mandati emessi prima del 30 giugno 2002 devono
essere iscritti al modello 12 secondo le norme vigenti anteriormente
all'entrata in vigore del Testo Unico sulle spese di giustizia. Una diversa
soluzione implicherebbe la necessità di emettere nuovamente dei
provvedimenti già, peraltro, legittimamente formati e sottoscritti.
Dalla data del 1° luglio 2002, invece, i relativi decreti ovvero ordini di
pagamento devono essere emessi dal magistrato o dal funzionario secondo le
nuove competenze previste nel Testo Unico. Gli ordini o i decreti di
pagamento emessi sia dalle procure che dagli uffici U.N.E.P. dovranno poi
essere trasmessi sempre al Tribunale per le relative annotazioni nel
registro modello 12. Invero, fino all'emanazione del decreto dirigenziale di
cui all'art. 163, deve trovare applicazione la disposizione transitoria di
cui all'art. 282 T.U., in base alla quale i registri continuano ad essere
tenuti secondo le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del
Testo Unico.
La documentazione relativa ai decreti ovvero agli ordini di pagamento dovrà
essere conservata presso l'ufficio che li ha emessi per i successivi
adempimenti previsti dagli artt. 183 e 184 del Testo Unico. A tal fine si
informa che sono in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del
Ministero i decreti dirigenziali di cui all'art. 186 T.U. recanti la nomina
dei funzionari delegati che sono stati individuati a.
nel dirigente
della cancelleria della Corte di Cassazione b.
nel dirigente
della segreteria della Procura Generale presso la Corte di Cassazione c.
nel dirigente
della cancelleria del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche d.
nei dirigenti
delle Corti di Appello e.
nei dirigenti
delle cancellerie delle sezioni distaccate delle corti di appello f.
nei dirigenti
delle segreterie delle procure generali presso le corti di appello g.
nei dirigenti
delle segreterie delle procure generali presso le sezioni distaccate delle
corti di appello h.
nel dirigente
della segreteria della Direzione Nazionale Antimafia. In merito alla
competenza all'emissione dell'ordine di pagamento o del decreto di pagamento,
si rileva che, per ciò che concerne l'ordine, esso compete non già al
dirigente, ma al funzionario addetto all'ufficio e cioè al funzionario
amministrativo secondo l'organizzazione interna, ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 165 e 3 lett. i) T.U.
Per ciò che concerne, invece, il decreto di pagamento, si osserva che, come
già precisato nella circolare n. 4/2002, esso deve essere emesso - a cura del
magistrato – tutte le volte in cui la quantificazione dell'importo richiede
un qualche elemento di discrezionalità. L'adozione del decreto stesso è
certamente necessario, dunque, per le spese straordinarie di cui all'art. 70
del T.U., nelle quali vanno comprese le spese relative alle intercettazioni
telefoniche. 2.
Relativamente
alle ritenute fiscali, è stato chiesto di conoscere se nell'ordine o nel
decreto di pagamento di cui all'art. 165 T.U. debbano essere indicate le
sole spettanze o anche tutte le voci accessorie (IRPEF ed altro, I.V.A.
ecc.).
Con riferimento a tale problematica, si ritiene che il decreto o l'ordine di
pagamento debba contenere soltanto le spettanze, mentre per ciò che
concerne le relative ritenute, queste debbano essere indicate, a cura
dell'ufficio, al momento della compilazione del modello di pagamento di cui
all'art. 177 T.U. 3.
Con riferimento
all'art. 30 del Testo Unico, si rappresenta che tale disposizione sulle
spese di giustizia prevede un'anticipazione forfettaria da parte dei privati
in favore dell'erario per le notifiche nel processo civile, fatta eccezione
per i processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n.
319, come sostituito dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.
Numerosi uffici hanno chiesto di conoscere se i procedimenti esenti dal
pagamento del contributo unificato, in quanto inferiori ad euro 1033,
debbono, tuttavia, essere soggetti al pagamento delle predette
anticipazioni.
In merito, deve darsi una risposta negativa nella considerazione che l'art.
46 della legge n. 374/91 e succ. mod., non abrogato dal Testo Unico,
stabilisce che i procedimenti in questione sono esenti "da imposta di
bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e
natura".
Analogo criterio deve essere adottato allorché l'esenzione dal pagamento di
imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa è prevista da norme
speciali che non risultino abrogate (es. nei procedimenti di separazione e
divorzio). 4.
E' stato anche
chiesto di conoscere se, atteso il richiamo contenuto nell'art. 67, comma
due, del T.U., agli esperti del tribunale di sorveglianza debbano essere
liquidate tutte le indennità previste all'art. 65, commi 1, 2 e 4 del T.U.
In merito, deve ritenersi che il richiamo contenuto nell'art. 67, comma 2
del T.U. sembra il frutto di un refuso, dovendosi in realtà intendersi
riferito all'art. 65, comma 4. 5.
E' stato,
inoltre, chiesto di conoscere se l'art. 208 del T.U., che sostituisce l'art.
181 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., debba essere interpretato
nel senso che le corti di appello sono competenti per la riscossione delle
pene pecuniarie e delle spese di giustizia per tutte le sentenze sottoposte
alla loro cognizione.
A tale quesito, stante il tenore letterale del nuovo art. 208 del T.U., deve
rispondersi positivamente. Tale articolo, infatti, definisce l'ufficio
competente alla gestione delle attività connesse alla riscossione in
"quello del magistrato, (…), il cui provvedimento è passato in
giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto
definitivo"; esso ha sostituito l'art. 181 delle disposizioni di
attuazione al c.p.p. (abrogato espressamente dall'art. 299 T.U.) che invece
attribuiva tale competenza alla cancelleria del giudice dell'esecuzione,
individuata ai sensi dell'art. 665 n. 2 c.p.p.
In proposito, anche al fine di agevolare l'attività delle cancellerie delle
corti di appello, si raccomanda la corretta compilazione del foglio notizie
di cui all'art. 280 T.U. 6.
Con riferimento
al recupero delle spese di mantenimento in carcere, si osserva che, con
l'entrata in vigore del Testo Unico, la competenza alla riscossione delle
medesime non compete più alla cancelleria del giudice dell'esecuzione (come
sino ad oggi è avvenuto), ma all'istituto penitenziario nel quale il
condannato risulta essere stato per ultimo ristretto (art. 209 T.U.).
Orbene, in mancanza di una norma transitoria, si deve ritenere che il
criterio di individuazione per il passaggio della competenza al recupero
delle suddette spese debba essere individuato nella data di maturazione del
credito, che è, per l'intera somma dovuta, la data di scarcerazione, dalla
quale decorre il termine di prescrizione del diritto al recupero.
Conseguentemente, la cancelleria del giudice dell'esecuzione provvederà al
recupero della somma relativa alle spese di mantenimento in carcere, come
quantificata nel mod. 38, per tutte le pene detentive la cui espiazione sia
cessata alla data del 30 giugno 2002. Viceversa gli istituti penitenziari
procederanno al recupero delle spese di mantenimento in carcere relative a
tutte le pene detentive, la cui espiazione sia cessata a far tempo dal 1°
luglio 2002. Tale soluzione, peraltro, consentirà agli istituti
penitenziari di attivare gradualmente il nuovo servizio, evitando il rischio
di eventuali prescrizioni. 7.
E' stato infine
chiesto di conoscere se per effetto dell'abrogazione dell'art. 52, comma 44,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, disposta dall'art. 299 T.U., l'indennità spettante ai giudici onorari di tribunale ed ai vice
procuratori onorari sia stata ridotta da euro 98,13 ad euro 77,47. In merito
si sottolinea che l'art. 64 del Testo Unico prevede che ai vice procuratori
onorari ed ai giudici onorari di tribunale spettano "le indennità
previste per lo svolgimento della loro attività di servizio,
rispettivamente, e considerate le successive modificazioni,….dall'art. 4
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273…".
Deve, quindi, ritenersi che il riferimento alle successive modificazioni
intervenute, contenuto nell'art. 64 cit., sia da intendere nel senso che
l'indennità da corrispondere ai vice procuratori onorari ed ai giudici
onorari di tribunale sia quella prevista attualmente dall'art. 4 D.lgs. n.
273/89, come modificato dall'art. 52, comma 44, legge n. 448/2001 (e quindi
di euro 98,13), la cui abrogazione, contenuta nell'art. 299 T.U., è la
naturale conseguenza del "riordino" normativo che è proprio di un
Testo Unico, quale è quello in oggetto. ***** Si richiama,
peraltro, l'attenzione degli uffici giudiziari sulla esigenza di garantire in
ogni caso la continuità del servizio, ivi compresi i pagamenti, in attesa della
emanazione dei vari regolamenti e decreti ministeriali previsti dal T.U.,
trovando nel frattempo applicazione la disciplina transitoria prevista in
quest'ultimo.
Le SS.LL. sono pregate di diffondere la presente circolare a tutti gli uffici. 08-10-2002
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Gianfranco TATOZZI 
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