SPESE
DI GIUSTIZIA
Spese di giustizia
Circolare
28/6/2002 del capo del Dipartimento degli affari di giustizia sul testo
unico sulle spese di giustizia
OGGETTO : Testo Unico
sulle spese di giustizia.
In data 1° luglio
2002 entrerà in vigore il Testo
Unico sulle spese di giustizia, pubblicato nella G.U. del 15 giugno
2002, che ha il proprio fondamento nella delega conferita al Governo ai
sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, modificato
dall'art. 1 della legge n. 24 novembre 2000, n. 340.
Tale testo riordina
ed armonizza tutte le disposizioni concernenti le spese di giustizia, innovando,
in parte, l'assetto legislativo vigente mediante la semplificazione e la
razionalizzazione dei procedimenti e l'abrogazione di una serie di norme
ormai desuete.
Considerate le importanti
novità introdotte dal Testo Unico, che ha inciso su un sistema in
vigore da oltre un secolo e con riserva di più specifiche e formali
disposizioni, si osserva quanto segue.
Tra le principali innovazioni
si segnalano:
1. Per ciò che
concerne il pagamento delle spese per conto dell'erario, si rappresenta
che, in passato, per tutte le spese diverse da quelle a favore dei magistrati
e dei testimoni, il magistrato con decreto quantificava l'importo ed il
funzionario emetteva l'ordine di pagamento.
Con il Testo Unico,
invece, è stata superata la coesistenza del decreto del magistrato
e dell'ordine del funzionario per le stesse spese, che si sostanziava nella
duplicazione del titolo di pagamento.
La sola distinzione
rimasta è quella tra ordine di pagamento emesso dal funzionario
allorché la quantificazione dell'importo da liquidare non presenta
alcun elemento di discrezionalità (così, ad esempio, per
le indennità ai giudici onorari e agli esperti) e decreto di pagamento
emesso dal magistrato, necessario allorché la quantificazione comporta
questioni valutative (così, ad esempio, per le spettanze agli ausiliari
del magistrato e dell'indennità di custodia).
Pertanto, in base
alla nuova disciplina, se la quantificazione è effettuata dal funzionario
è questi ad emettere l'ordine di pagamento. Se la quantificazione
è effettuata dal magistrato, è questi ad emettere il decreto
di pagamento, che costituisce di per sé titolo di pagamento della
spesa (cfr. art. 171).
In particolare il
Testo Unico contempla tra i soggetti abilitati al versamento, oltre agli
uffici postali anche i concessionari e, quanto alle modalità di
pagamento, prevede che esso venga effettuato in via ordinaria, mediante
accreditamento su conto corrente bancario o postale.
Per ciascun ordine
o decreto di pagamento l'ufficio dovrà compilare l'apposito modello
contenente i dati di cui all'art. 177 del Testo Unico e conforme agli allegati
n. 2 e 3 del medesimo Testo.
Entro un mese dall'emissione
dell'ordine o decreto di pagamento, il modello è trasmesso al competente
concessionario in duplice copia, ovvero al competente ufficio postale in
un unico esemplare, nonché al beneficiario. Entro lo stesso termine
l'ufficio trasmette copia della documentazione relativa ai singoli modelli
di pagamento al funzionario delegato (art. 177, comma 3).
Questa Direzione Generale
provvederà quanto prima ad individuare con decreto dirigenziale
i funzionari delegati (art. 186) ed a disporre, sempre con decreto dirigenziale,
le aperture di credito per la regolazione ed il rimborso dei pagamenti
e per il versamento all'erario delle ritenute e delle imposte, in conformità
a quanto previsto dall'art. 185.
2. Per ciò che
concerne la riscossione dei crediti erariali, il Testo Unico ha
operato un'armonizzazione tra la normativa speciale delle pene pecuniarie
e l'altra complessa riforma che, iniziata con il decreto legislativo del
9 luglio 1997, n. 237, ha soppresso le funzioni di cassa degli uffici finanziari
attribuendole ai concessionari per la riscossione ed ha uniformato la disciplina
della riscossione di tutte le entrate patrimoniali dello Stato, comprendendo
tra queste anche le pene pecuniarie e le spese di giustizia.
Gli uffici giudiziari,
pertanto, passata in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da
cui sorge l'obbligo al pagamento, devono notificare al debitore l'invito
al pagamento dell'importo dovuto con l'espressa avvertenza che si procederà
ad iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento nei termini stabiliti.
Nell'invito è fissato il termine di un mese per il pagamento ed
è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento
entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento (art. 212 T.U.). Decorso il
termine per l'adempimento, computato dal giorno dell'avvenuta notifica,
l'ufficio giudiziario provvede all'iscrizione a ruolo ed alla consegna
del medesimo al concessionario, secondo quanto disposto dall'art. 223 del
T.U. che richiama le norme applicabili ai sensi dell'art. 18 D.lgs. n.
46/99.
Si rappresenta che
per la formazione dei ruoli gli uffici giudiziari potranno prendere contatti
con le sedi periferiche del consorzio nazionale dei concessionari di cui
all'elenco allegato alla circolare, i quali forniranno anche la modulistica
necessaria. Si rammenta che fino all'emanazione del regolamento previsto
dall'art. 228, non si fa luogo all'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento
di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento per importi inferiori
ad euro 16, 53, importo aumentato con il D.P.R. n. 129/99, che seppure
è riferito espressamente ai tributi è applicabile anche alle
spese stante il rinvio generale di cui all'art. 18 D.lgs. n. 46/1999 citato.
Un'altra importante novità è costituita dal fatto che il
Testo Unico ha semplificato il procedimento per l'annullamento del credito
nell'ipotesi di irreperibilità dell'obbligato e di estinzione legale
del credito (insussistenza), conferendo il predetto potere direttamente
agli uffici di cancelleria, previo parere conforme, quando previsto, dell'Avvocatura
dello Stato (cfr. artt. 219 e 220).
Quanto ai reati finanziari,
è stata modificata la previgente legislazione specialistica che
prevedeva, per alcune ipotesi di reato, nel caso di condanna alla sola
pena pecuniaria, la competenza alla riscossione degli uffici di cassa delle
dogane. Con l'attribuzione ai concessionari della riscossione e del pagamento
delle spese e pene pecuniarie anche in tali fattispecie, sono state superate
quelle incertezze interpretative legate alla non facile individuazione
delle ipotesi di reato in relazione alle quali operavano le procedure soppresse.
Per evitare che gli uffici finanziari chiedano il pagamento del tributo
evaso quando lo stesso è assorbito dal sequestro del bene è
stato previsto, nei casi in cui si applica l'art. 338 del D.P.R. n. 43/73,
che la cancelleria tenga informato l'ufficio finanziario in ordine all'eventuale
sequestro della merce oggetto di contrabbando (cfr. art. 221).
3. Il Testo Unico incide
poi profondamente nella materia relativa alla disciplina dei registri
delle spese e delle relative annotazioni riducendo da sei a tre i registri
necessari ancorandoli alla necessità delle funzioni da registrare.
Si rammenta, peraltro, che in virtù dell'art. 282, fino all'emanazione
del decreto dirigenziale di cui all'art. 163, i registri continuano ad
essere tenuti secondo le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in
vigore del Testo Unico.
Si rappresenta l'opportunità,
fino a quando non sarà emanato il decreto dirigenziale di cui all'art.
163, dell'istituzione di un registro di comodo per l'annotazione degli
importi da recuperare iscritti a ruolo e le successive vicende del credito.
Come noto, infatti, il registro dei ruoli non è operativo non essendo
stati approntati i modelli. Per agevolare il recupero del credito si è
comunque ampliato lo strumento del modello 25, cioè la distinta
delle spese recuperabili per intero nel processo penale. Invero, è
stato previsto che nel fascicolo processuale sia inserito un foglio notizie
nel quale dovranno essere annotate non tutte le somme pagate, ma soltanto
quelle ripetibili e quelle prenotate a debito (art. 280).
E' stato, inoltre,
previsto che i crediti già iscritti nella tavola alfabetica alla
data di entrata in vigore del Testo Unico, se non prescritti e se non ricorrono
altre cause di estinzione, sono riportati nel registro dei crediti da recuperare
per l'iscrizione a ruolo (art. 281).
4. Il Testo Unico,
inoltre, ha fatto propria la nuova disciplina del patrocinio a spese
dello Stato per i giudizi diversi da quello penale che, per effetto
dell'art. 23 della legge 29 marzo 2001, n. 134, diverrà operante
anch'essa dal 1° luglio. Nell'ambito di tale materia il Testo Unico
ha proceduto ad un riordino ed ad un coordinamento formale distinguendo
le norme comuni a tutti i processi da quelle particolari riferite al processo
penale od agli altri processi.
Ai sensi dell'art.
279 l'ammissione al gratuito patrocinio deliberato secondo le leggi vigenti
anteriormente all'entrata in vigore del testo unico è comunque valida
e i suoi effetti sono disciplinati dalle norme di cui agli artt. 74 e ss.
5. Per ciò che
concerne la registrazione degli atti giudiziari si rappresenta che
dovranno essere inviati al competente ufficio finanziario, per i procedimenti
per i quali allo stato della legislazione è prevista l'imposta di
registro, non più gli originali, bensì le copie autentiche
degli atti da sottoporre a registrazione (cfr. artt. 73 e 278).
Si rileva, inoltre,
che il Testo Unico rende esplicito l'obbligo di inviare all'ufficio finanziario
soltanto gli atti soggetti ad imposta di registro (cfr. 73 cit.); conseguentemente
non devono essere più inoltrati gli atti esenti dal pagamento di
tale imposta.
6. Relativamente alle
notificazioni
a richiesta dell'ufficio, si rileva che l'art. 30 prevede che le spettanze
degli ufficiali giudiziari relative alle notificazioni a richiesta dell'ufficio
sono a carico delle parti, mediante anticipazione all'erario nella misura
indicata nella tabella contenuta nell'allegato 1 del Testo Unico, eccetto
che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958,
n. 319, come sostituito dall'art. 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533
ed in quelli in cui si applica lo stesso articolo.
I predetti importi
devono essere corrisposti dalla parte che prima si costituisce in giudizio,
che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi
di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di
beni pignorati (cfr. art. 30, comma 1).
Circa le modalità
di pagamento di tali diritti si richiama la norma transitoria secondo la
quale sino all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 196, le spese
in questione si pagano mediante l'utilizzo delle marche da bollo (cfr.
artt. 284 e 285).
7. Per ciò che
concerne la demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei
luoghi nel processo penale (ed amministrativo) il Testo Unico ha riordinato
tale materia con norme di tipo regolamentare (artt. da 61 a 63) che hanno
tradotto in disciplina positiva i principi giurisprudenziali che si erano
venuti consolidando in tale ambito ed hanno operato un coordinamento con
l'art. 2, comma 56, legge n. 662/92.
In particolare, l'attribuzione
al magistrato (sia esso giudice sia esso P.M.) della competenza a curare
l'esecuzione di sentenze recanti ordine, od aventi ad oggetto, la demolizione
di opere abusive e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi discende
dal contenuto della sentenza della Corte di Cassazione (SS.UU. del 24-7-96
n. 15, poi seguita da numerose altre) che ha riconosciuto la natura di
provvedimento giurisdizionale all'ordine di demolizione. Si richiama in
particolare l'attenzione sull'obbligo per il magistrato di scegliere la
soluzione meno onerosa dal punto di vista economico, avvalendosi, tramite
i provveditorati delle opere pubbliche, delle strutture tecnico - operative
del Ministero della difesa, salvo affidare l'incarico alle imprese private
(con ricorso anche alla trattativa privata in aggiunta alle procedure di
evidenza pubblica, secondo quanto previsto dal nuovo T.U. in materia edilizia)
quando sulla base di valutazioni oggettive venga reputato più oneroso
il ricorso alle prime. Quando si ricorra all'opera delle strutture tecnico
- operative del Ministero della difesa è prevista la stipula di
una convenzione organizzativa tra i Ministeri della Giustizia, delle infrastrutture
e dei trasporti e della difesa che contenga tutti gli elementi necessari
per la quantificazione preventiva e successiva (necessaria per consentire
al magistrato di valutare la convenienza o meno del ricorso a tale procedura),
delle spese e di tutte le regolazioni contabili, anche con riferimento
all'esito dell'eventuale recupero delle spese nei confronti del soggetto
obbligato. Il sistema di determinazione dei conseguenti importi da corrispondere,
per effetto di un decreto del magistrato (v. art. 169), sia alle strutture
del Ministero della difesa sia alle imprese private, è stato modificato
rispetto a quello attuale in quanto nel primo caso, anziché liquidare
quanto richiesto il magistrato ancorerà la propria valutazione al
contenuto della convenzione in precedenza stipulata, mentre nel secondo
caso la valutazione dovrà tenere conto di parametri oggettivi e
predeterminati (art. 63).
Si segnala, tuttavia,
che, ai sensi dell'art. 277, fino a quando non è emanata la convenzione
prevista dall'art. 62, l'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative
del Ministero della difesa è quello quantificato dalle medesime
strutture alla conclusione dei lavori.
8. Per quanto riguarda
la
restituzione e la vendita dei beni sequestrati (artt.149-156), si è
reso necessario un intervento, sia di carattere regolamentare che legislativo,
sugli artt. 264 e 265 c.p.p., nonché sull'art. 84, comma 2 disp.
att. e coord. c.p.p.
La più importante
novità prevista rispetto all'attuale disciplina consiste innanzitutto
nella modifica dell'art. 84 comma 2 disp. att. e coord. c.p.p. e cioè
nell'eliminazione della subordinazione della restituzione al previo pagamento
delle spese per la custodia e la conservazione dei beni sequestrati nonché
dell'ulteriore regola da tale norma prevista, secondo la quale le spese
di custodia e di conservazione sono poste a carico dell'avente diritto
alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente
dalla data in cui lo stesso ha ricevuto la comunicazione del provvedimento
di restituzione. Tale nuova disciplina trova una sua giustificazione nello
snellimento successivo della procedura di restituzione che consente al
magistrato, una volta che sia stato comunicato sia all'avente diritto che
al custode il proprio provvedimento di restituzione e sia trascorso il
termine di trenta giorni dalla data della rituale comunicazione all'avente
diritto senza che questi abbia provveduto al ritiro, di disporre la vendita
dei beni in sequestro (v. art. 151), fissando altresì il termine
iniziale di decorrenza ai fini dell'assegnazione delle somme e dei valori
di cui al successivo art. 154 (cioè di quelle somme e valori rispetto
ai quali nessuno abbia provato di avervi diritto con la conseguenza che
potranno essere devoluti, dopo soli tre mesi rispetto agli attuali due
anni, alla cassa delle ammende dal magistrato).
Per quanto riguarda
la vendita essa può anche essere disposta in ogni momento qualora
i beni non possano essere custoditi senza pericolo di deterioramento o
di rilevante dispendio. La vendita, oltre che a cura dell'ufficio, può
essere eseguita anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie.
Infine appare utile
segnalare che le somme ed i valori in sequestro e le somme ricavate dalla
vendita dei beni sequestrati devono essere depositate presso i concessionari,
circostanza che deriva dal fatto che l'ufficio del registro non svolge
più funzioni di cassa, mentre i concessionari svolgono tali funzioni.
Con apposita convenzione conclusa con questi ultimi e da approvarsi con
decreto interministeriale (di concerto tra il Ministero della Giustizia
e quello dell'Economia e delle Finanze) sono individuate le modalità
tecniche e le forme più idonee e proficue per assicurare alle somme
ricavate dalla vendita ed alle somme ed ai valori in sequestro il vincolo
di destinazione di cui all'art.154.
*****
Considerata la rivisitazione
fortemente innovativa dell'assetto normativo vigente operata con il Testo
Unico si fa riserva di più specifiche e formali disposizioni che
sono oggetto di studio da parte di un apposito gruppo di lavoro creato
presso questo Dipartimento.
Si raccomanda tuttavia
di acquisire la relazione al Testo Unico sulle spese di giustizia, pubblicata
sul sito internet del Ministero della giustizia www.giustizia.it, nella
quale potranno trovare soluzione eventuali dubbi interpretativi.
Si pregano le
SS.LL.
di voler tempestivamente diffondere la presente circolare a tutti gli uffici
interessati.
28-06-2002
IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO
Gianfranco TATOZZI
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