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Le massime sono organizzate secondo l’ordine delle disposizioni del codice o della legge speciale cui si riferiscono e sono precedute, oltre che dall’indicazione dell’articolo di riferimento, da alcune parole chiave, atte a sintetizzarne il contenuto (riproduzione riservata).

Art. 140 R.D.L. 1775/33

Acque pubbliche - risarcimento dei danni - giurisdizione.

Nel caso in cui l'attore richieda il risarcimento del danno per l'allagamento dell'abitazione da parte di acque piovane, a seguito del loro mancato deflusso nei canali e nell'impianto fognario, imputandolo non ad un'inosservanza delle comuni norme di diligenza bensì a scelte e operazioni di manutenzione riguardanti i canali collettori di acque piovane ed alluvionali, la controversia, a norma dell'art. 140 lett. e) R.D.L. 11/12/1933 n. 1775, è devoluta alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque, comportando l'esame e la definizione di questioni attinenti ad atti materiali o a provvedimenti dell'amministrazione nell'esercizio di poteri di governo delle acque pubbliche (cfr. Cass. SSUU 8054/97).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 3/6/2003 n. 435/03

Art. 3 e 134 D.P.R. 1124/65

Malattie professionali - nozione.

In tema di assicurazione contro le malattie professionali dell'industria e dell'agricoltura, queste ultime si distinguono dagli infortuni sul lavoro in quanto: a) la causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (e non in modo "violento"); b) la causa deve essere diretta ed efficiente, cioè deve essere in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente (l'art. 3 e l'art. 211 T.U. 1124/65 parla infatti di malattie contratte "nell'esercizio e a causa" delle lavorazioni rischiose).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 5/5/2003 n. 413/03

In tema di assicurazione contro le malattie professionali dell'industria e dell'agricoltura il legislatore ha individuato a priori una serie di malattie e di lavorazioni rischiose e le ha tassativamente elencate nella tabella n. 4 (per l'industria) e in quella n. 5 (per l'agricoltura) allegate al T.U. 1124/65, nel qual caso si presume - con una c.d. presunzione legale d'origine - che una delle predette malattie, ove insorga, abbia origine professionale e conseguentemente il lavoratore è esonerato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia stessa.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 5/5/2003 n. 413/03

In tema di assicurazione contro le malattie professionali dell'industria e dell'agricoltura la corte costituzionale, con la sentenza n. 179/88, con cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 134 c. 1 del D.P.R. 1124/65, nella parte in cui non prevedevano l'obbligatorietà dell'assicurazione contro le malattie professionali dell'industria e dell'agricoltura anche per le malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al predetto testo unico, ove si tratti di malattie di cui sia comunque provata la causa da lavoro, ha comportato l'istituzione di un sistema c.d. misto, nell'ambito del quale va distinto il caso del lavoratore colpito da una delle tecnopatie tabellate, nel quale, nel concorso delle altre condizioni di legge, vale la presunzione legale dell'origine professionale della malattia, dall'ipotesi del lavoratore colpito da malattia non riferibile a lavorazioni tabellate, nella quale il lavoratore stesso ha l'onere di provare la derivazione causale della malattia dall'attività lavorativa (cfr. Cass. 6808/90, 15591/01).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 5/5/2003 n. 413/03

Malattie professionali - causa.

In tema di assicurazione contro le malattie professionali dell'industria e dell'agricoltura, è ammesso il concorso di cause extraprofessionali purchè le stesse non interrompano il nesso di causalità, in quanto capaci da sole di produrre l'infermità.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 5/5/2003 n. 413/03

La concausa va equiparata alla causa efficiente secondo il principio della equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p. e trova applicazione anche in materia di infortuni sul lavoro (cfr. Cass. Lav. 1159/95, Trib. Sanremo 770/00).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 5/5/2003 n. 413/03

Art. 1 L. 742/69

Termini processuali – sospensione feriale.

Anche al termine di decadenza annuale per l’esercizio dell’azione di disconoscimento di paternità da parte del marito, previsto dall’art. 244 c.c., si applica la sospensione feriale dei termini di cui alla L. 742/69, perché tale decadenza di carattere sostanziale ha rilevanza anche processuale, dovendo l’attore munirsi di difesa tecnica per far valere il suo diritto.

Tribunale di Sanremo, sent. 17/5/2002 n. 396/02

Art. 18 L. 990/69

Responsabilità civile – circolazione di autoveicoli o motoveicoli – azione di rivalsa dell’assicuratore – requisiti.

Qualora nelle condizioni di una polizza di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli o motoveicoli non siano richieste, per quanto riguarda l’abilitazione del conducente, condizioni più rigorose di quelle imposte dalla normativa del codice della strada, la relativa garanzia è operante se tale normativa è stata in concreto osservata (cfr. Cass. 618/81) e nel caso in cui la circolazione abbia luogo da parte di soggetto munito del solo foglio rosa alla guida di un motoveicolo, trattandosi di veicolo su cui non può prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore, occorre che sia rispettato l’art. 122 c. 5 D. Lgs. 285/92, e pertanto occorre che l’esercitazione del conducente abbia luogo in luoghi poco frequentati (nella specie, il diritto di rivalsa è stato riconosciuto nei confronti dell’assicurato alla luce dell’accertamento della circolazione del motoveicolo condotto da soggetto munito del solo foglio rosa in luogo molto frequentato).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 19/5/2002

Responsabilità civile – circolazione di autoveicoli o motoveicoli – azione di rivalsa dell’assicuratore – oggetto.

L’azione di rivalsa ex art. 18 L. 990/69 ha per oggetto debito cd. di valuta dell’assicurato, su cui non è dovuta la rivalutazione monetaria ma i soli interessi legali dalla data della messa in mora al saldo.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 19/5/2002

Responsabilità civile – circolazione di autoveicoli o motoveicoli – azione di rivalsa dell’assicuratore – soggetto passivo.

L’art.18 L. 990/69 prevede la rivalsa dell’assicuratore contro il solo assicurato-proprietario del veicolo e tale rivalsa non può essere estesa a soggetti diversi dall’assicurato (cfr. Cass. 4147/93, 6839/93, 10267/94, 9814/97, 12083/98; contra, isolatamente, Cass. 2764/93).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 19/5/2002

Art. 1 L. 898/70

Famiglia – divorzio – requisiti.

Ai fini della ricostituzione dell’unità familiare ostativa alla pronuncia del divorzio occorre il ripristino della vita affettiva, sessuale, domestica in ogni sua accezione, da valutarsi anche utilizzando elementi presuntivi, mentre la mera ripresa della coabitazione non è sufficiente a provare la concreta e durevole ricostituzione del consorzio familiare: cfr. Cass. 1227/00.

Tribunale di Sanremo, sent. 17/5/2002 n. 397/02

Art. 1 L. 18/80

Invalidità civile - indennità di accompagnamento.

Con riguardo all'indennità di accompagnamento prevista dalla L. 18/80 in favore di soggetti assolutamente incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita il carattere dichiarativo e non costitutivo dell'accertamento sanitario della Commissione sanitaria e il provvedimento del Comitato provinciale comporta che lo stato di inabilità possa essere accertato in sede giudiziaria anche post mortem a richiesta degli eredi cui spetta l'attribuzione dei benefici (cfr. Cass. 7741/91).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 26/5/2003 n. 446/03

Art. 3 L. 164/82

Adeguamento dei caratteri sessuali - nozione.

L’adeguamento dei caratteri sessuali di cui all’art. 3 L. 164/82 non richiede una totale coincidenza (non realizzabile) ma soltanto una certa corrispondenza tra i caratteri sessuali e la psiche dell’interessato, talchè la configurazione genitale esterna non risulta l’unico elemento caratterizzante l’identità sessuale, perché la personalità psichica del soggetto assume rilievo tra i diversi caratteri sessuali indicati dalla scienza medica come qualificanti l’attribuzione del sesso (cromosomici, gonadici, ormonali, genitali, anatomici secondari, psicologici, ecc…).

Tribunale di Sanremo, sent. 25/11/2002

L’autorizzazione giudiziale all’adeguamento dei caratteri sessuali non incide sul diritto alla propria identità sessuale - che quale espressione della libera esplicazione della propria personalità non può essere in alcun modo compromesso – anzi lo presuppone ed è semplicemente finalizzata alla rimozione di un ostacolo al suo esercizio – precisamente alla rimozione del limite speciale alla disponibilità del proprio corpo (art. 5 c.c.).

Tribunale di Sanremo, sent. 25/11/2002

Adeguamento dei caratteri sessuali - necessità.

Ai fini della valutazione della necessità dell’adeguamento dei caratteri sessuali mediante intervento chirurgico di cui all’art. 3 L. 164/82 occorre considerare che non è solo il profilo somatico a determinare il sesso ma anche quello psicologico e comportamentale al quale occorre attribuire la giusta rilevanza nella considerazione che chi chieda di sottoporsi ad un intervento chirurgico dagli esiti spesso irreversibili vive la propria realtà somatica in una situazione di permanente sofferenza, tormentato dal quotidiano conflitto tra sesso fisiologico e la dipendenza psicologica che rimanda ad una diversa identità sessuale e che, il più delle volte, relega chi vive questa drammatica condizione in una umiliante situazione di isolamento.

Tribunale di Sanremo, sent. 25/11/2002

L’autorizzazione giudiziale all’adeguamento dei caratteri sessuali mediante intervento chirurgico può essere rilasciata solo se e quando l’intervento chirurgico medesimo risulti veramente necessario per un’efficace tutela della salute psichica del soggetto e non assecondi invece una sua scelta meramente emotiva a sottoporsi ad interventi demolitori dagli esiti spesso irreversibili.

Tribunale di Sanremo, sent. 25/11/2002

Adeguamento dei caratteri sessuali – rettificazione dello stato civile.

Soltanto all’esito dell’intervento di adeguamento dei caratteri sessuali autorizzato ex art. 3 L. 164/82 può disporsi la rettificazione dello stato civile che, infatti, presuppone la già avvenuta effettuazione del trattamento autorizzato (art. 3 comma 2 L. cit.).

Tribunale di Sanremo, sent. 25/11/2002

Art. 40 L. 47/85

Compravendita – immobile – atto – scrittura privata non autenticata – omessa dichiarazione di carattere urbanistico e allegazione di equipollente – effetti.

La nullità del contratto di compravendita immobiliare per omissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 40 L. 47/85 rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n.15, attestante che l’opera risulti iniziata in data anteriore al 1/9/1967, si applica soltanto in assenza di allegazione di atti equipollenti alla predetta dichiarazione sostitutiva (nella specie, all’atto di compravendita era stato allegato un certificato rilasciato dal Sindaco da cui risultava che i lavori relativi agli immobili compravenduti erano iniziati e terminati in data anteriore al 1/9/1967).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 6/6/2002

Art. 3 L. 165/90

Compravendita – immobile – atto – scrittura privata non autenticata – omessa dichiarazione di carattere tributario – effetti.

La nullità del contratto di compravendita immobiliare per omissione della dichiarazione, ai sensi della L. 15/68, prevista dall’art.3 c. 13 ter della L. 165/90, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell’immobile è stato dichiarato nell’ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell’atto, ovvero l’indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato dichiarato, si applica soltanto agli atti pubblici tra vivi e alle scritture private formate o autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, ai quali non è assimilabile la scrittura privata non autenticata.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 6/6/2002

Art. 5 L. 1/91

Intermediazione mobiliare – promotore finanziario – responsabilità della s.i.m.

La responsabilità della società di investimento ricorre automaticamente, oggettivamente e senza possibilità di esclusione, ogni qual volta sia dimostrato che la condotta del promotore non sia stata improntata al rispetto degli interessi del risparmiatore bensì a quelli di arricchimento personale o di terzi.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 13/1/2003

La normativa vigente, imponendo una forma di responsabilità oggettiva derivante dalla incardinazione, con differenti forme di contratto di lavoro, del promotore all'interno della S.I.M., impone a quest'ultima l'obbligo di eseguire pregnanti, ripetuti e costanti controlli dell'operato dei propri dipendenti abilitati ad agire all'esterno e non può essere esclusa sulla sola base del presupposto dell'avvenuta diligente trasmissione di tutte le informative periodicamente previste dalla legge o dai regolamenti dalla società di investimento al risparmiatore, avendo detta ultima attività scopo essenzialmente differente e cioè quello di agevolare la conoscenza dei rendimenti degli investimenti da parte dei sottoscrittori e non certamente anche quello di permettere a questi ultimi un controllo sull'operato del promotore, attività invece, essenzialmente demandata alla S.I.M. per la quale lo stesso agisce.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 13/1/2003

La disposizione dell'art. 5 comma quarto della legge n. 1 del 1991, secondo la quale la società di intermediazione è responsabile in solido degli eventuali danni arrecati ai terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale, richiede, ai fini della sussistenza della responsabilità di detta società, un rapporto di "necessaria occasionalità" tra incombenze affidate e fatto del promotore, rapporto che peraltro è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze di cui è investito: cfr. Cass. 19/7/2002 n. 10580.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 13/1/2003

Il criterio di responsabilità solidale di una S.I.M. non è escluso in presenza della circostanza che il promotore abbia indotto gli investitori da lui avvicinati a sottoscrivere valori mobiliari da acquistare sul mercato non già dalla S.I.M. incaricante bensì da altra società.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 13/1/2003

Art. 1 L. 662/96

Indebito pensionistico – ripetizione - erogazioni dell’INAIL.

Il regime di ripetibilità di cui all’art. 1 c. 260, 261, 262, 263 e 265 L. 662/96 si applica a tutte le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria – e quindi anche all’INAIL – in epoca anteriore all’1/1/1996 ed ancora da recuperare (cfr. Cass. SSUU 30/2000) ma non si applica ai recuperi già avvenuti, onde la disposizione in esame non attribuisce azioni di ripetizione in favore degli assicurati.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 5/12/2001 n. 2/02

Indebito pensionistico – ripetizione - erogazioni dell’INPS.

La L. 662/96 presuppone una indebita erogazione in relazione ad un rapporto pensionistico reale, direttamente in capo al lavoratore oppure, per la pensione di reversibilità, in capo agli aventi diritto dal pensionato, talchè non riguarda i casi in cui non esista un rapporto di lavoro e un conseguente rapporto pensionistico, che da esso direttamente o indirettamente deriva (cfr. Cass. 5167/98).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 18/11/2002

Art. 18 L. 675/96

Privacy - risarcimento del danno.

Solo in caso di violazioni delle disposizioni della legge 675/96 può trovare applicazione la presunzione di responsabilità sancita dall’art. 2050 c.c., richiamato dall’art.18 l. cit.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 6/5/2002