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Art. 1 L. 260/49

Lavoro – lavoro subordinato - diritti e obblighi – ferie non godute e non retribuite.

In caso di mancata applicazione al rapporto di lavoro subordinato della disciplina contrattuale collettiva di settore debbono comunque riconoscersi le somme che trovano il proprio titolo nella legge, come le somme dovute per festività non godute e non retribuite ex art. 1 L. 260/49, L. 54/77, L. 792/85 ovvero per trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 18/7/2001 n. 519/01

Art. 17 D.P.R. 1070/60

Lavoro – lavoro subordinato - diritti e obblighi – tredicesima mensilità.

In caso di mancata applicazione al rapporto di lavoro subordinato della disciplina contrattuale collettiva di settore non possono riconoscersi le somme di origine e titolo esclusivamente contrattuale, quale la 14ma mensilità e i permessi non retribuiti, mentre debbono riconoscersi le somme che trovano il proprio titolo nella legge e per la cui determinazione e quantificazione può farsi riferimento, in via solo parametrica, alla disciplina contrattuale collettiva di settore, come le somme dovute per le ferie maturate e non godute ai sensi dell’art. 2109 c.c. e la 13ma mensilità ai sensi del D.P.R. 1070/60.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 27/6/2001 n. 449/01

Art. 2 L. 230/62

Lavoro – lavoro subordinato – tempo determinato e tempo indeterminato.

La regolamentazione del rapporto a termine, comunque instaurato, soggiace alle norme imperative dettate dalla legge generale 230/62 il cui art.2 cpv prevede la sanzione civilistica della conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato fin dalla data della prima assunzione quando il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di quindici giorni dalla data di scadenza del precedente contratto, di durata inferiore a sei mesi, e, in ogni caso, quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere le disposizioni della stessa legge (cfr. Trib. Sanremo n.273/96, p.11, e Cass. SS.UU. n.3354/94; cfr., altresì, Pret. Sanremo n. 26/91, p.18).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 22/10/2001

Nel caso di trasformazione, in unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di più contratti a termine succedutisi fra le stesse parti, per effetto dell'illegittimità dell'apposizione del termine e comunque dell'elusione delle disposizioni imperative della legge 18 aprile 1962 n. 230, gli "intervalli non lavorati" fra l'uno e l'altro rapporto, in difetto di un obbligo del lavoratore di continuare ad effettuare la propria prestazione o di tenersi disponibile per effettuarla, non implicano diritto alla retribuzione, in carenza di una deroga al principio generale secondo cui tale retribuzione postula la prestazione lavorativa, e nemmeno sono computabili come periodi di servizio, al fine del calcolo dell'indennità di anzianità, considerato che la suddetta riunificazione in un solo rapporto, operando "ex post", non tocca la mancanza di un effettivo servizio negli spazi temporali fra contratti a tempo determinato" (cfr. Cass. SS.UU. 5.3.1991, n.2334).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 22/10/2001

In caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per illegittima apposizione di termine al contratto al dipendente che cessi l’esecuzione della prestazione alla scadenza del termine previsto non spetta la retribuzione finché non provveda ad offrire le sue prestazioni lavorative determinando una situazione di mora accipiendi del datore di lavoro ma anche la richiesta di qualificare il proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato per illegittima apposizione di termine al contratto costituisce indubbiamente implicita intimazione a ricevere la prestazione di lavoro, logica ed ineludibile conseguenza della dedotta richiesta di qualificazione del rapporto a tempo indeterminato (cfr. Cass. 5482/95).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 22/10/2001

L’art. 1 L. 230/62, che consente l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro quando, tra l’altro, "l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario ed occasionale" (lett. c), si riferisce a quelle opere e servizi che, pur potendo consistere in un’attività qualitativamente identica a quella ordinariamente esercitata dall’impresa, ne determinino un incremento particolarmente rilevante, in relazione ad eventi isolati ed eccezionali, tali da non poter essere affrontati con la normale struttura organizzativa produttiva, per quanto efficiente ed adeguatamente programmata, talché la norma non può essere invocata per giustificare assunzioni a tempo determinato a fronte di fluttuazioni in aumento dell’impegno della forza lavoro, legate a contingenze stagionali, periodiche, prevedibili (cfr. Cass. 5209/95: "L'art. 1 comma secondo lett. c) della legge 18 aprile 1962 n. 230, il quale consente l'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario ed occasionale, mentre non può essere invocato per giustificare assunzioni a termine rivolte a sopperire fluttuazioni di mercato e ad incrementi di domanda prevedibili e ricorrenti in determinati periodi dell'anno (cosiddette punte stagionali) trattandosi di fenomeni che un'impresa funzionante opportunamente programmata deve essere in grado di fronteggiare, si riferisce ad opere o servizi che, pur potendo consistere in un'attività qualitativamente identica a quella ordinariamente esercitata dall'impresa, ne determinano un incremento particolarmente rilevante sì da non poter essere affrontati con la normale struttura organizzativa e produttiva per quanto efficiente ed adeguatamente programmata (nella specie un incremento eccezionale dell'attività di un'azienda esattoriale, in relazione all'assunzione di messi notificatori, è stato ravvisato nel flusso di lavoro successivo ad un imprevisto periodo di sospensione dell'attività di riscossione, autoritativamente disposta); cfr., altresì, Cass. SS.UU. n.5740/1983).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 21/10/2002

Lavoro – lavoro subordinato – tempo determinato e tempo indeterminato - prescrizione.

Nel caso di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato, dei quali sia accertata la stipulazione in frode alla legge ai sensi dell'art. 2, secondo comma, ultima parte, legge 230/62, con conseguente conversione dei contratti stessi in unico contratto a tempo indeterminato, la prescrizione dei crediti da esso derivanti non decorre in costanza di tale rapporto, anche se soggetto alla garanzia della stabilità reale; ai fini del decorso della prescrizione durante il rapporto di lavoro deve essere infatti considerata la situazione psicologica del lavoratore relativa al timore del licenziamento, situazione da valutare non in base alla successiva declaratoria con effetto retroattivo di conversione dei rapporti in unico rapporto a tempo indeterminato, ma con riferimento alla serie di contratti a termine, durante la quale il lavoratore non ha mai la certezza della continuazione della serie stessa e si trova quindi nella situazione di "metus" nei confronti del datore di lavoro tipica dei rapporti senza stabilita (cfr. Cass. 13.8.1997 n. 7565).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 22/10/2001

Art. 78 L. 1124/65

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – inabilità permanente - rendita.

Il danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica del soggetto, è diverso ontologicamente sia dal cosiddetto danno morale sia dal danno da mancato reddito in dipendenza della perdita o diminuzione della capacità lavorativa ed è, quindi, autonomamente valutabile, ma non può influire sul riconoscimento della rendita da inabilità permanente in favore del lavoratore infortunato, dovendo questa essere calcolata con riguardo al grado di diminuzione dell'attitudine al lavoro (generica) secondo i criteri previsti dall'art. 78 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, dal momento che l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è finalizzata al risarcimento di tale perdita o diminuzione e non al risarcimento del danno inteso nella più ampia nozione di cui agli artt. 2043 ss. c.c., rispetto al quale sussiste la responsabilità del datore di lavoro, non esonerato dalla copertura assicurativa (correlata unicamente alla menomazione dell'attitudine lavorativa), semprechè sia fornita la prova del comportamento colposo dello stesso o di suoi sottoposti in relazione all'infortunio (cfr. Cass. 8054/94).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 16/9/2002

Art. 1 L. 604/66

Lavoro – lavoro subordinato - estinzione – licenziamento – giusta causa o giustificato motivo.

L’intimato licenziamento disciplinare è illegittimo perché non assistito da "giusta causa" se sia irrogato senza che sia acquisita alcuna prova certa della responsabilità del dipendente in merito ai fatti contestati.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 16/9/2002

Il licenziamento intimato per assenze ingiustificate del prestatore di lavoro è più correttamente inquadrabile nell’ambito della nozione del licenziamento per "giustificato motivo soggettivo" in quanto le assenze ingiustificate del lavoratore costituiscono, infatti, una forma di inadempimento concernente l’obbligazione fondamentale posta a carico del dipendente e cioè quella di prestare l’attività lavorativa.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 14/9/2001

Ai fini della configurabilità dell'ipotesi di soppressione del posto di lavoro, integrante "giustificato motivo oggettivo" di licenziamento, non è necessario che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite secondo insindacabili scelte imprenditoriali relative all'organizzazione imprenditoriale, senza che con ciò venga meno l'effettività di tale soppressione (cfr. Cass. 11241/93, Cass. 8135/00).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 16/10/2002

La soppressione del posto di lavoro in conseguenza della riorganizzazione dell’azienda attuata al fine di una più economica gestione di essa può configurarsi anche quando non vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 16/10/2002

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo rappresentato dalla riorganizzazione aziendale è rimedio estremo talchè il giudice deve verificare l’effettività delle ragioni poste a base del licenziamento e soprattutto deve verificare se per effetto della dedotta riorganizzazione aziendale sia venuta meno la necessità di avvalersi della collaborazione del lavoratore ovvero se esista un nesso di causalità tra riorganizzazione aziendale e soppressione del posto di lavoro e, dunque, tra riorganizzazione aziendale e licenziamento.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 16/10/2002

Art. 2 L. 604/66

Lavoro – lavoro subordinato - estinzione – licenziamento - intimazione.

E’ pienamente efficace l’intimazione di licenziamento totalmente priva di motivazione ovvero corredata da una motivazione del tutto insufficiente e generica, nell’ipotesi di mancata richiesta, da parte del lavoratore licenziato, dei motivi del recesso, essendo onere del lavoratore richiedere nei termini di legge la specificazione dei motivi posti alla base del provvedimento di recesso medesimo (cfr. Cass. 4807/95).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 18/7/2001 n. 520/01

Quando il licenziamento sia intimato da persona priva di potere rappresentativo, la società datrice di lavoro resistente costituendosi in giudizio e contestando il ricorso del lavoratore ratifica con effetto retroattivo l’operato del falsus procurator.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 18/7/2001 n. 520/01

L’intimazione di licenziamento può essere consegnata al destinatario anche tramite persona incaricata dal datore di lavoro, la quale può essere poi assunta come teste al fine di provare l’avvenuta consegna, senza che abbia rilievo che il lavoratore si sia rifiutato di sottoscrivere "per accettazione" la suddetta comunicazione, non essendo tale rifiuto imputabile al datore di lavoro (cfr. Cass. 1024/97).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 18/7/2001 n. 520/01

Se è vero che il potere del datore di lavoro risolutorio – o di non riattivazione dello stesso – non può raggiungere il suo effetto senza che il lavoratore – in nome del suo diritto alla dignità umana sancito dal comma 2 dell’art. 41 Cost. – conosca per quali valutazioni, anche di fatti incontestabili, intenda escluderlo dalla organizzazione produttiva o non riammetterlo in essa" (cfr. Cass. 9538/02), è altrettanto vero che solo a fronte di una specifica richiesta di riattivazione del servizio il datore di lavoro non può mantenere un comportamento meramente inerte, ma è invece tenuto ad esplicitare i motivi della mancata riammissione.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 4/11/2002

La disdetta intimata dal datore di lavoro al lavoratore per scadenza del termine invalidamente apposto al contratto di lavoro per mancanza della forma scritta non è parificabile al licenziamento, atto negoziale unilaterale implicante la volontà di porre fine ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la conseguenza che l'azione diretta all'accertamento della illegittimità di tale disdetta ed alla conseguente pronuncia risarcitoria non va proposta come impugnativa di licenziamento con richiesta di applicazione delle conseguenze previste dall'art. 18 legge n. 300 del 1970, bensì come azione di nullità dell'accordo relativo all'apposizione del termine, con conseguente nullità dell'intimata disdetta ed eventuale richiesta dei danni secondo gli ordinari criteri civilistici; qualora la parte abbia erroneamente richiesto la declaratoria di illegittimità del licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro, il giudice del merito non può emettere pronuncia di nullità della disdetta e di risarcimento dei danni senza ledere il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, giacchè non si limiterebbe soltanto a dare una diversa qualificazione giuridica ai fatti dedotti, trattandosi di azioni diverse non solo per "petitum" e "causa petendi", ma altresì per quanto concerne la disciplina della decadenza, della prescrizione e dei criteri di determinazione del danno (cfr. Cass. 5821/00).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 21/10/2002

Art. 6 L. 604/66

Lavoro – lavoro subordinato - estinzione – licenziamento - impugnazione.

Nel caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato e di comunicazione, da parte del datore di lavoro, della conseguente disdetta, non sono applicabili – tenuto conto della specialità della disciplina della L. 230/62 (sul contratto di lavoro a tempo determinato) rispetto a quella della L. 604/66 (sull'estinzione del rapporto a tempo indeterminato) e della qualificabilità dell'azione diretta all'accertamento dell'illegittimità del termine non come impugnazione del licenziamento ma come azione imprescrittibile di nullità parziale del contratto - nè la norma dell'art. 6 L. 604/66, relativa alla decadenza del lavoratore dall'impugnazione dell'illegittimità del recesso, nè la norma dell'art.18 L. 300/70, relativa alla reintegrazione nel posto di lavoro (ancorchè la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato dia ugualmente al lavoratore il diritto di riprendere il suo posto e di ottenere il risarcimento del danno qualora ciò gli venga negato) (cfr. Cass. 824/93; cfr., altresì, Cass. 3368/96).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 21/10/2002

Art. 7 L. 300/70

Lavoro – lavoro subordinato - estinzione – licenziamento disciplinare – tutela reale.

Il licenziamento ontologicamente disciplinare, intimato dal datore di lavoro senza l'osservanza delle regole procedimentali previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori non è nullo ma soltanto ingiustificato, allo stesso modo del licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo, realizzandosi così una sorta di "parallelismo delle tutele" attraverso la piena parificazione tra vizio sostanziale (mancanza della giusta causa e del giustificato motivo) e vizio formale (difettosa allegazione dell'uno e dell'altro): cfr. Cass. SSUU. 4844/94.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 14/9/2001

In caso di licenziamento disciplinare intimato in violazione dell’art.7 Statuto dei Lavoratori grava sul lavoratore che invochi la tutela reintegratoria l’onere di provare il presupposto dimensionale di applicabilità.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 14/9/2001

Lavoro – lavoro subordinato - estinzione – licenziamento disciplinare – contradditorio.

L’art.7 L. n.300/70 sembra consentire soltanto l’utilizzabilità delle "difese" successive alla formale contestazione dell’addebito poichè il legislatore ha voluto una piena e completa consapevolezza da parte del lavoratore degli addebiti contestati, ditalché è dubbia l’ammissibilità di una prova per testi avente per oggetto le dichiarazioni rese dal lavoratore nell’immediatezza del fatto.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 16/7/2001

Lavoro – lavoro subordinato - estinzione – licenziamento disciplinare – prova.

L’intimato licenziamento disciplinare è illegittimo perché non assistito da giusta causa se sia irrogato senza che sia acquisita alcuna prova certa della responsabilità del dipendente in merito ai fatti contestati.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 16/9/2002

Art. 18 L. 300/70

Lavoro – lavoro subordinato - estinzione – licenziamento – tutela reale.

Il mancato rispetto della procedura ex art. 7 dello Statuto dei lavoratori, coordinato con la normativa in tema di licenziamenti individuali comporta:

a) per i datori di lavoro con i limiti dimensionali di cui all'art. 18 comma 1 dello Statuto (modificato dall'art. 1 della legge 108/90), la reintegra nel posto di lavoro ed il pagamento di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione (in ogni caso l'indennità non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto a norma dell'art. 18 comma 4 dello Statuto);

b) per i datori di lavoro con i limiti dimensionali indicati invece nell'art. 2 comma 1 della legge 108/90, l'obbligo di riassunzione del prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, il risarcimento del danno da attuarsi attraverso il versamento di una indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, per come previsto dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604 (nel testo sostituito dallo stesso art. 2 della legge 108/90);

c) per i datori di lavoro che continuano ad operare nell'area della libera recedibilità di cui all'art.4 della legge 108/90, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso (cfr. Cass. 4337/95; 4743/95; 3449/98).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 14/9/2001

La tutela prevista dall’art. 18 L. 300/70 (c.d. tutela reale) è applicabile in ogni caso al datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro, a prescindere dal numero di dipendenti occupati nelle singole unità produttive (nella specie, è stata disattesa la difesa del datore di lavoro che richiamava il principio delle tutele parallele elaborato da dottrina e giurisprudenza prima dell’entrata in vigore della L. 108/90 che ha novellato l’art. 18 L. cit.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 18/7/2001 n. 520/01

In caso di licenziamento disciplinare intimato in violazione dell’art.7 Statuto dei Lavoratori grava sul lavoratore che invochi la tutela reintegratoria l’onere di provare il presupposto dimensionale di applicabilità.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 14/9/2001

Il requisito dimensionale del datore di lavoro ai fini della tutela prevista dall’art. 18 L. 300/70 (c.d. tutela reale) può essere dimostrato anche mediante la produzione di una visura camerale.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 18/7/2001 n. 520/01

Lavoro – lavoro subordinato - estinzione – licenziamento – tutela obbligatoria.

Il mancato rispetto della procedura ex art. 7 dello Statuto dei lavoratori, coordinato con la normativa in tema di licenziamenti individuali comporta:

a) per i datori di lavoro con i limiti dimensionali di cui all'art. 18 comma 1 dello Statuto (modificato dall'art. 1 della legge 108/90), la reintegra nel posto di lavoro ed il pagamento di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione (in ogni caso l'indennità non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto a norma dell'art. 18 comma 4 dello Statuto);

b) per i datori di lavoro con i limiti dimensionali indicati invece nell'art. 2 comma 1 della legge 108/90, l'obbligo di riassunzione del prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, il risarcimento del danno da attuarsi attraverso il versamento di una indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, per come previsto dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604 (nel testo sostituito dallo stesso art. 2 della legge 108/90);

c) per i datori di lavoro che continuano ad operare nell'area della libera recedibilità di cui all'art.4 della legge 108/90, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso (cfr. Cass. 4337/95; 4743/95; 3449/98).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 14/9/2001

Lavoro – lavoro subordinato - estinzione – licenziamento – risarcimento del danno.

In caso di licenziamento illegittimo con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento del danno spetta al datore di lavoro eccepire e provare l’aliunde perceptum al fine di ottenere una riduzione del presuntivo ammontare del danno risarcibile: cfr. Cass. 134/98.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 27/6/2001 n. 449/01

In mancanza di una precisa determinazione del danno subito dal lavoratore a seguito di un licenziamento dichiarato illegittimo il danno medesimo può essere determinato dal giudice in via equitativa ai sensi dell’art. 432 c.p.c.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 18/7/2001 n. 520/01

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno, al lavoratore licenziato illegittimamente spetta, ex art. 18, V co., L. 300/70, l’indennità sostitutiva della reintegrazione pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto, in caso di esercizio dell’opzione fondata sulla predetta disposizione.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 20/7/2001

Art. 2 L. 1204/71

Lavoro – gravidanza e puerperio – tutela.

Il licenziamento è radicalmente nullo quando sia applicabile la speciale tutela prevista dalla L. 1204/71 (sulla tutela delle lavoratrici madri), il cui art. 2 espressamente dispone che le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall’art 4, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino (comma 1) e che il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio, e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro novanta giorno dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza, all’epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano (comma 2).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 27/6/2001

Il licenziamento di lavoratrice in stato di gravidanza è nullo a norma dell’art. 2 L. 1204/71 che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo nella parte in cui prevede la temporanea inefficacia, anziché la nullità del licenziamento intimato alla donna lavoratrice nel periodo di gestazione e puerperio (sent. Corte Cost. 61/91).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 27/6/2001

Il termine di 90 giorni per la presentazione della certificazione concernente "l’esistenza, all’epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano" non è applicabile nel caso della preventiva conoscenza, da parte del datore di lavoro, dello stato (di gravidanza o puerperio) della lavoratrice licenziata.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 27/6/2001

Art. 2 L. 108/90

Lavoro – lavoro subordinato - estinzione – licenziamento – tutela obbbligatoria.

Il mancato rispetto della procedura ex art. 7 dello Statuto dei lavoratori, coordinato con la normativa in tema di licenziamenti individuali comporta:

a) per i datori di lavoro con i limiti dimensionali di cui all'art. 18 comma 1 dello Statuto (modificato dall'art. 1 della legge 108/90), la reintegra nel posto di lavoro ed il pagamento di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione (in ogni caso l'indennità non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto a norma dell'art. 18 comma 4 dello Statuto);

b) per i datori di lavoro con i limiti dimensionali indicati invece nell'art. 2 comma 1 della legge 108/90, l'obbligo di riassunzione del prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, il risarcimento del danno da attuarsi attraverso il versamento di una indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, per come previsto dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604 (nel testo sostituito dallo stesso art. 2 della legge 108/90);

c) per i datori di lavoro che continuano ad operare nell'area della libera recedibilità di cui all'art.4 della legge 108/90, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso (cfr. Cass. 4337/95; 4743/95; 3449/98).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 14/9/2001

Art. 5 L. 108/90

Lavoro – lavoro subordinato – estinzione – licenziamento – tentativo obbligatorio di conciliazione.

Il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art.5 L. 108/90 è previsto dalla legge con esclusivo riferimento all’impugnativa di licenziamenti intimati nell’area della tutela obbligatoria (cfr. Cass. 2.12.1996, n. 10756) – e non anche quando la domanda è diretta alla tutela reintegratoria ovvero quando la domanda è basata sulla deduzione della violazione delle regole procedimentali applicabili ai licenziamenti disciplinari (cfr. Cass. 15.11.1996 n.10033).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 14/9/2001

Art. 56 D.Lgs. 29/93

Lavoro – pubblico impiego – mansioni superiori.

L’art.56 D.Lgs. 29/93 disciplina compiutamente le mansioni nell’ambito del pubblico impiego: 1) ribadendo il principio secondo cui "il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive" (I comma); 2) fissando il principio della irrilevanza – "ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione" – dell’esercizio "di fatto" di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza (I comma, ultima parte); 3) indicando i casi in presenza dei quali soltanto è possibile adibire il lavoratore a mansioni superiori (II comma, lett. a e b) nei quali casi il lavoratore stesso ha diritto al trattamento economico previsto per la qualifica superiore, 4) disponendo al di fuori di tali ultimi casi la nullità dell’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, nel qual caso però al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economica con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave" (V comma).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 5/3/2002

L’art.56 D.Lgs. 29/93 se, da un lato, sembra aver ribadito il principio della irrilevanza, ai fini dello status giuridico, dell’esercizio di fatto di mansioni superiori (I comma, ultima parte), dall’altro, sembra aver accolto il principio della rilevanza "economica" dell’esercizio di fatto di mansioni superiori, disponendo al V comma che "al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l’assegnazione … ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore".

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 5/3/2002

La situazione che si determina a seguito di un provvedimento di assegnazione (a mansioni superiori) nullo – ossia in radice inefficace (ex tunc) – è giuridicamente equivalente a quella che si determina a seguito dell’esercizio di mansioni superiori in assenza di un provvedimento di assegnazione perchè in entrambi i casi l’esercizio di mansioni proprie della qualifica superiore non è giustificato, sul piano giuridico-effettuale, da alcun provvedimento in quanto nel primo caso il provvedimento (pur esistente) è nullo e quindi improduttivo di effetti (inefficacia ex tunc - è come se non fosse mai stato adottato sul piano effettuale), mentre nel secondo caso manca un provvedimento, di tal che non può non riconoscersi ex art. 56, V comma, il diritto alla corresponsione - per il periodo di effettiva prestazione - del trattamento economico previsto per la qualifica superiore.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 5/3/2002

Art. 68 bis D.Lgs. 29/93

Pubblico impiego – contratto collettivo – interpretazione.

La procedura di accertamento pregiudiziale sulla interpretazione del contratto collettivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 68 bis del D.lgs. 29/93 deve essere attivata nei soli casi in cui il significato della declaratoria contrattuale rimanga oscuro e dubbio nonostante l’applicazione degli ordinari criteri ermeneutici di interpretazione del contratto.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 2/10/2002