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- SITO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI SANREMO -
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Art. 67 L.F.
Fallimento – azione revocatoria – pagamento di terzo. Può disporsi la revoca del pagamento del terzo quando questi lo abbia
effettuato utilizzando somme del fallito (cfr. Cass. 4040/96; App. Trento
17.7.92 in G. comm. 93, II, 387), ovvero utilizzando somme proprie, ma
rivalendosi, prima dell’apertura della procedura concorsuale, verso il
fallendo (Cass. 2899/94; Trib. Milano 14.9.89 in Il fall. 90, 312; Trib. Milano
9.10.86 in D. fall. 87, II, 506; Trib. Palermo 22.7.81 in D. fall. 82, II, 856)
mentre il pagamento non è soggetto a revoca quando il solvens, non avendo
esercitato la rivalsa prima del fallimento del debitore, venga a trovarsi nella
stessa situazione, rispetto al fallimento, in cui si sarebbe trovato, se
insoddisfatto, l’accipiens, mancando in tal caso il danno, inteso come
possibilità della lesione della par condicio (Cass. 2899/94 cit., 4630/77,
423/77, 3413/75, 2833/74; Trib. Catania 27.12.83 in D. fall. 84, II, 344). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 4/2/2002 Fallimento – azione revocatoria – pactum de compensando. L’effetto estintivo del pactum de compensando ovvero la compensazione, a
differenza del pagamento rispetto al rapporto che ne costituisce la causa, non
può considerarsi distinto atto giuridico rispetto all’accordo che lo prevede
ovvero al pactum de compensando, né di conseguenza è autonomamente revocabile,
seguendo automaticamente tale accordo che solo può costituire oggetto della
domanda di revoca. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 4/2/2002 Il patto di compensazione è revocabile soltanto se posto in essere entro l’anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento (Cass. 5621/86). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 4/2/2002 Fallimento – azione revocatoria – rimessa su conto corrente privo di
apertura di credito. La rimessa confluita in conto non assistito da apertura di credito per
intervenuta revoca degli affidamenti, ha natura solutoria, in quanto destinata a
coprire debiti scaduti, certi, liquidi ed esigibili immediatamente, e come tale
è atto revocabile (cfr. Cass. 6558/97, 4473/97, 10848/96, 12/96). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 4/2/2002 Art. 72 L.F. Fallimento – effetti – rapporti giuridici preesistenti – compravendita. Quando il venditore ha trasferito la proprietà ed ha perciò già adempiuto
la propria prestazione, manca la stessa possibilità d'ipotizzare un subentro
del curatore nel contratto per conseguire una prestazione che è stata già
conseguita dal fallito e manca anche la possibilità d'ipotizzare un debito di
massa correlato al subentro del curatore nel contratto. Se, pertanto, il
contratto di vendita è stato interamente eseguito dal venditore nelle sue
prestazioni fondamentali, dal contratto residua soltanto un debito che, in caso
di fallimento del compratore, il contraente non fallito deve far valere
insinuandosi al passivo fallimentare e soggiacendo alla relativa eventuale
falcidie (cfr. Cass. 4365/01). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 6/6/2002 Dopo il fallimento del compratore il venditore non può proporre domanda di
risoluzione del contratto ancorchè con riguardo a pregresso inadempimento del
compratore, stante l'indisponibilità dei beni già acquisiti al fallimento, a
tutela della par condicio (cfr. Cass. n.11627/00). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 6/6/2002 Art. 98 L.F. Stato passivo – opposizione. Il giudizio di opposizione allo stato passivo di cui all'art. 98 L.F. è
strutturato quale strumento di impugnazione avverso i provvedimenti emessi dal
Giudice Delegato in sede di verifica ed ammissione dei crediti, talchè qualora
il creditore chieda ed ottenga l'ammissione chirografaria, avendo trovato
soddisfacimento la domanda ed essendovi coincidenza tra chiesto ed ottenuto, non
può poi instaurare l'opposizione allo stato passivo, mezzo destinato per sua
natura ai creditori esclusi o ammessi difformemente. Tribunale di Sanremo, sent. 12/11/2002 |
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