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Le massime sono organizzate secondo l’ordine delle disposizioni del codice o della legge speciale cui si riferiscono e sono precedute, oltre che dall’indicazione dell’articolo di riferimento, da alcune parole chiave, atte a sintetizzarne il contenuto (riproduzione riservata).

Art. 67 L.F.

Fallimento – azione revocatoria – pagamento di terzo.

Può disporsi la revoca del pagamento del terzo quando questi lo abbia effettuato utilizzando somme del fallito (cfr. Cass. 4040/96; App. Trento 17.7.92 in G. comm. 93, II, 387), ovvero utilizzando somme proprie, ma rivalendosi, prima dell’apertura della procedura concorsuale, verso il fallendo (Cass. 2899/94; Trib. Milano 14.9.89 in Il fall. 90, 312; Trib. Milano 9.10.86 in D. fall. 87, II, 506; Trib. Palermo 22.7.81 in D. fall. 82, II, 856) mentre il pagamento non è soggetto a revoca quando il solvens, non avendo esercitato la rivalsa prima del fallimento del debitore, venga a trovarsi nella stessa situazione, rispetto al fallimento, in cui si sarebbe trovato, se insoddisfatto, l’accipiens, mancando in tal caso il danno, inteso come possibilità della lesione della par condicio (Cass. 2899/94 cit., 4630/77, 423/77, 3413/75, 2833/74; Trib. Catania 27.12.83 in D. fall. 84, II, 344).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 4/2/2002

Fallimento – azione revocatoria – pactum de compensando.

L’effetto estintivo del pactum de compensando ovvero la compensazione, a differenza del pagamento rispetto al rapporto che ne costituisce la causa, non può considerarsi distinto atto giuridico rispetto all’accordo che lo prevede ovvero al pactum de compensando, né di conseguenza è autonomamente revocabile, seguendo automaticamente tale accordo che solo può costituire oggetto della domanda di revoca.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 4/2/2002

Il patto di compensazione è revocabile soltanto se posto in essere entro l’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento (Cass. 5621/86).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 4/2/2002

Fallimento – azione revocatoria – rimessa su conto corrente privo di apertura di credito.

La rimessa confluita in conto non assistito da apertura di credito per intervenuta revoca degli affidamenti, ha natura solutoria, in quanto destinata a coprire debiti scaduti, certi, liquidi ed esigibili immediatamente, e come tale è atto revocabile (cfr. Cass. 6558/97, 4473/97, 10848/96, 12/96).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 4/2/2002

Art. 72 L.F.

Fallimento – effetti – rapporti giuridici preesistenti – compravendita.

Quando il venditore ha trasferito la proprietà ed ha perciò già adempiuto la propria prestazione, manca la stessa possibilità d'ipotizzare un subentro del curatore nel contratto per conseguire una prestazione che è stata già conseguita dal fallito e manca anche la possibilità d'ipotizzare un debito di massa correlato al subentro del curatore nel contratto. Se, pertanto, il contratto di vendita è stato interamente eseguito dal venditore nelle sue prestazioni fondamentali, dal contratto residua soltanto un debito che, in caso di fallimento del compratore, il contraente non fallito deve far valere insinuandosi al passivo fallimentare e soggiacendo alla relativa eventuale falcidie (cfr. Cass. 4365/01).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 6/6/2002

Dopo il fallimento del compratore il venditore non può proporre domanda di risoluzione del contratto ancorchè con riguardo a pregresso inadempimento del compratore, stante l'indisponibilità dei beni già acquisiti al fallimento, a tutela della par condicio (cfr. Cass. n.11627/00).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 6/6/2002

Art. 98 L.F.

Stato passivo – opposizione.

Il giudizio di opposizione allo stato passivo di cui all'art. 98 L.F. è strutturato quale strumento di impugnazione avverso i provvedimenti emessi dal Giudice Delegato in sede di verifica ed ammissione dei crediti, talchè qualora il creditore chieda ed ottenga l'ammissione chirografaria, avendo trovato soddisfacimento la domanda ed essendovi coincidenza tra chiesto ed ottenuto, non può poi instaurare l'opposizione allo stato passivo, mezzo destinato per sua natura ai creditori esclusi o ammessi difformemente.

Tribunale di Sanremo, sent. 12/11/2002