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Art. 9 L. 203/82

Contratti agrari – equo canone –determinazione – criteri.

A seguito della sentenza n. 318/02 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della L. 203/82, i quali indicavano i criteri in base ai quali determinare il canone di equo affitto, a motivo dell’inidoneità a soddisfare la finalità della instaurazione di equi rapporti sociali, imposta dall’art. 44 Cost., del criterio del ricorso al valore del reddito dominicale risultante dal catasto terreni del 1939, rivalutato in base a meri coefficienti di moltiplicazione, non deve tenersi fermo il canone pattuito dai contraenti, non essendo stato espunto tout court dall’ordinamento l’istituto giuridico del canone equo di affitto ma solo il criterio fissato dalla legge per la determinazione dello stesso, e pertanto deve farsi ricorso alla cd. equità integrativa di cui all’art. 1374 c.c. (cfr. Cass. 4626/83, secondo cui "la funzione dell’equità richiamata dall’art. 1374 è puramente suppletiva, nel senso che colma le lacune non coperte dagli usi o da altre legittime fonti").

Tribunale di Sanremo sezione agraria, sent. 22/11/2002