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- SITO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI SANREMO -
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Art. 9 L. 203/82 Contratti agrari – equo canone –determinazione –
criteri. A seguito della sentenza n. 318/02 della Corte Costituzionale, che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della L. 203/82,
i quali indicavano i criteri in base ai quali determinare il canone di equo
affitto, a motivo dell’inidoneità a soddisfare la finalità della
instaurazione di equi rapporti sociali, imposta dall’art. 44 Cost., del
criterio del ricorso al valore del reddito dominicale risultante dal catasto
terreni del 1939, rivalutato in base a meri coefficienti di moltiplicazione, non
deve tenersi fermo il canone pattuito dai contraenti, non essendo stato espunto
tout court dall’ordinamento l’istituto giuridico del canone equo di affitto
ma solo il criterio fissato dalla legge per la determinazione dello stesso, e
pertanto deve farsi ricorso alla cd. equità integrativa di cui all’art. 1374
c.c. (cfr. Cass. 4626/83, secondo cui "la funzione dell’equità
richiamata dall’art. 1374 è puramente suppletiva, nel senso che colma le
lacune non coperte dagli usi o da altre legittime fonti"). Tribunale di Sanremo sezione agraria, sent. 22/11/2002 |
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