Il regolamento del Consiglio dell'Ordine, approvato con deliberazione del 13/7/1994, integra le norme legislative nelle materie ivi contemplate.
Procedure di rilievo disciplinare
1 - Le questioni di rilievo disciplinare, delle quali si sia avuta conoscenza diretta o
tramite atti trasmessi al Consiglio dell'Ordine, formano oggetto di procedura
preliminare diretta ad accertare i fatti ai fini della loro eventuale presa
in considerazione da parte del consiglio. 2 - L'esame delle
questioni di cui al punto 1 e gli eventuali accertamenti sono delegati
dal Presidente ad un Consigliere. 3 - Il Consigliere
delegato comunica l'oggetto della pratica al professionista interessato,
al quale chiede i necessari chiarimenti, e compie tutti gli atti necessari
per la delibazione della pratica: il Consigliere delegato assume la posizione
di "responsabile del procedimento" ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241, ed esercita i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della
stessa legge. 4 - Il Consigliere
delegato, ove ritenga di presentare una proposta motivata di archiviazione
o di apertura di procedimento disciplinare, deve farlo almeno dieci giorni
prima della data fissata per la seduta consiliare, in modo che il Consiglio
possa provvedere entro centottanta giorni dalla data di inizio della procedura
preliminare (data da identificare con la conoscenza della questione da
parte del Consiglio). Ove, a seguito dell'esame del Consiglio, si manifesti
la necessità o l'opportunità di un ulteriore approfondimento
delle indagini, la pratica viene riassegnata allo stesso Consigliere delegato
ai sensi del precedente punto 2 per lo svolgimento delle operazioni di
cui al punto 3, salvo che il Consiglio non ritenga di assegnarlo ad altro
Consigliere; in questo caso il termine per l'adozione delle relative determinazioni
è prorogato di centoventi giorni e la pratica viene presentata al
Consiglio per le relative determinazioni ai sensi di quanto previsto nella
prima parte di questo punto 4. 5 - Le determinazioni
del Consiglio in ordine all'archiviazione della procedura o all'apertura
di procedimento disciplinare debbono essere adeguatamente ancorchè
succintamente motivate e vengono comunicate al professionista interessato.
Dell'archiviazione viene, altresì, data notizia all'eventuale “esponente”
del caso che ha dato origine alla procedura disciplinare. 6 - In caso di apertura
del procedimento disciplinare questo si svolge secondo le modalità
previste dalle norme vigenti, assumendo il Consigliere delegato ai sensi
del punto 2 la funzione di istruttore; il Consigliere istruttore, nel più
breve tempo possibile, compie gli atti istruttori eventualmente necessari
e, previa individuazione dei testimoni dei quali è opportuna l'audizione,
chiede che il Presidente provveda alla fissazione della data per la trattazione
ed alla designazione del Consigliere relatore tenuto conto dell'oggetto
del procedimento e delle specifiche competenze dei Consiglieri. 7 - La trattazione
del procedimento disciplinare avviene normalmente in un'unica riunione,
previa audizione dell'interessato che ha la facoltà di farsi assistere
da difensore iscritto nell'Albo degli avvocati dello stesso ordine o di
altro ordine e di presentare scritti difensivi e documenti. 8 - Le riunioni
del Consiglio, nelle quali vengono trattate questioni disciplinari, non
sono pubbliche. 9 - Le decisioni
dei procedimenti disciplinari, redatte ai sensi dell'art. 51 r.d. n. 37
del 22 gennaio 1934 e motivate, sono depositate, unicamente alla motivazione,
nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia negli Uffici di Segreteria
dell’Ordine e vengono notificate nei modi e nei termini dell'art. 50 r.d.l.
n. 1578 del 27 novembre 1933. 10 – Tutti i termini
di cui agli articoli che precedono restano sospesi durante il periodo feriale
di cui alla legge 07/10/1969, n. 742.
Iscrizioni e cancellazioni
Le procedure di
iscrizione e cancellazione si svolgono secondo le modalità previste
dalle norme vigenti, osservando, altresì, le seguenti regole procedurali
e sostanziali: a - all'atto dell'inizio
del procedimento si provvede alla sua assegnazione ad un Consigliere delegato
per i relativi adempimenti: l'assegnazione può essere fatta globalmente
con riferimento alle procedure che dovranno svolgersi in un determinato
periodo; b - il Consigliere
delegato assume la posizione di "responsabile del procedimento" ai sensi
dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed esercita i poteri e le
funzioni di cui all'art. 6 della stessa legge; c - le comunicazioni
che devono essere fatte ai professionisti interessati (nel caso di procedure
di cancellazioni) dovranno osservare le forme di cui all'art. 8 della legge
n. 241/1990 ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'art.
10 della stessa legge; d - il Consigliere
delegato riferisce al Consiglio nel più breve termine possibile
al fine dell'adozione delle relative determinazioni; e - le deliberazioni
di rigetto di domanda di iscrizione, di cancellazione di professionisti
e di diniego del rilascio di attestati di compiuta pratica, succintamente
motivate, sono depositate negli Uffici di Segreteria dell'Ordine entro
venti giorni dalla pronuncia e, nei successivi trenta giorni dal deposito,
vengono notificate nei modi e nei termini dell'art. 37 r.d.l. n. 1578 del
27 novembre 1933.
Pareri su note di onorari
1) Il Consigliere
Segretario provvede ad assegnare per l'istruttoria le richieste di pareri
su note di onorari ai Consiglieri delegati all'uopo dal Consiglio secondo
la seguente competenza:
a) fino a €
2.582,28 due Consiglieri liquidatori con facoltà di firma disgiunta;
b) da € 2.582,28
a € 5.164,57 due Consiglieri liquidatori con firma congiunta;
c) oltre €
5.164,57 al Consiglio. In tale ipotesi il Consiglio stesso provvede a delegare
il consigliere ai sensi del comma seguente. 2) Il Consigliere
delegato assume la posizione di "responsabile del procedimento" ai sensi
dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed esercita i poteri e le
funzioni di cui all'art. 6 della stessa legge. 3) Il Consigliere
delegato, se competente, provvede a fornire il richiesto parere; ovvero,
nel caso di competenza del Consiglio e comunque qualora lo ritenesse necessario,
riferisce al Consiglio con la massima sollecitudine. 4) Le valutazioni
in ordine alle richieste sono adottate entro trenta giorni dalla data della
presentazione della richiesta o dal momento in cui essa può essere
presentata al Consiglio ai sensi del precedente punto 3. Ove si manifesti
l'opportunità di ulteriori indagini istruttorie il Consiglio ne
incarica il Consigliere delegato; in questo caso il termine per l'emissione
del parere e prorogato di sessanta giorni. 5) Le determinazioni
in ordine alle richieste di parere sono succintamente motivate. Alle parti
interessate può essere rilasciata copia della richiesta del professionista,
della determinazione del Consiglio e della documentazione esibita ove ancora
esistente agli atti dell'Ufficio, salvi i limiti di cui all'art. 8, quinto
comma, D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.
Conciliazioni
Ove su richiesta
di una delle parti interessate o a seguito di determinazione del Consiglio
si debba procedere ad un tentativo di conciliazione tra le parti, la relativa
procedura viene svolta dal Consigliere all'uopo delegato; in questo caso
il termine per l'emissione del parere, eventualmente richiesto, rimane
sospeso fino all’esaurimento della procedura di conciliazione, salvo che
una delle parti non richieda di rimettere la questione al Consiglio per
la valutazione della richiesta di parere.
Disposizioni di carattere generale
Ai termini per gli
adempimenti di competenza del Consiglio o di singoli Consiglieri previsti
nei precedenti capi si applica la sospensione nel periodo feriale secondo
le modalità vigenti per i termini processuali.
Diritto di accesso
Salvo quanto stabilito
nel presente regolamento l'accesso ai documenti ai sensi dell'art. 22 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, è escluso, ai sensi del secondo e quarto
comma dell'art. 24 della stessa legge e dell'art. 8, comma quinto, lett.
d) D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, per tutti gli atti dei procedimenti disciplinari
anche per le fasi preliminari (per i quali l'accesso, mediante l'esame
dei documenti e l'estrazione di copie, è consentito solo all'incolpato
ed al Pubblico Ministero) e delle procedure di assistenza (per le quali
l'accesso è consentito solo all'assistito), delle procedure relative
a note di onorari ed a pratiche di conciliazione (per le quali l'accesso
è consentito solo alle parti direttamente interessate).
La parte che ha
presentato l'esposto ha diritto di accesso - ai sensi del presente articolo,
previa richiesta scritta ed autorizzazione del Presidente del Consiglio
dell'ordine -, esclusivamente agli scritti difensivi ed ai documenti allegati
dall'incolpato, nonchè all'eventuale provvedimento di archiviazione
e, o alla sentenza che definisce il giudizio.

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