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- SITO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI SANREMO -
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Art. 634 c.p.c.
Procedimento ingiuntivo – prova scritta – estratti delle scritture
contabili. Le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della
domanda di pagamento del saldi legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e,
nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria,
potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non
già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla
dovere: cfr. Cass. 15/9/00 n. 12169. Tribunale di Sanremo, sent. 12/11/2002 Art. 669 septies c.p.c. Procedimento cautelare – reclamo – rigetto – condanna alle spese -
impugnabilità. Ai sensi degli artt.669 septies e terdices, in caso di pronuncia di ordinanza
di rigetto di istanza cautelare ante causam, la eventuale condanna alle spese è
opponibile nelle forme della opposizione a decreto ingiuntivo, mentre l’ordinanza
collegiale emessa dal tribunale all’esito del procedimento di reclamo, è
definita dal legislatore non impugnabile tout court ma è opponibile nei termini
predetti essendo applicabile in via analogica la norma che prevede la
opposizione ex art.669 septies ultimo comma c.p.c. anche alla condanna alle
spese emessa dal giudice del reclamo: cfr. Trib. Fermo, ord. 4/1/1994 (nella
specie il tribunale ha ritenuto del tutto coerente con il sistema che il vuoto
normativo creatosi in merito in seguito alla sentenza n.253/94 del Corte
costituzionale sia colmato facendo ricorso ad una norma, l’ultimo comma dell’art.
669 septies c.p.c., che è volta a disciplinare una fattispecie del tutto
assimilabile a quella per cui è causa). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 21/5/2001 Il giudice può valutare in sede di applicazione analogica
dell’ultimo comma dell’art. 669 septies c.p.c. se la condanna alle spese
emessa dal giudice del riesame di un provvedimento cautelare sia stata adottata
facendo una corretta applicazione del principio di soccombenza, se sussistano
giusti motivi per una eventuale compensazione e se, infine, l’importo relativo
sia stato liquidato congruamente, talchè il sindacato giudiziale può avere ad
oggetto sia l’an sia il quantum della condanna alle spese (cfr. Trib. Pistoia,
ord. 28/11/1996). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 21/5/2001
Art. 706 c.p.c. Famiglia – separazione personale - domanda. Nella domanda di separazione personale il petitum dell'addebito ha finalità
diverse rispetto a quelle inerenti alla mera pronuncia di separazione,
riguardando i riflessi patrimoniali della separazione (cfr. Cassazione Sezioni
Unite, sent. 12/10-3/12/2001 n. 15248). Tribunale di Sanremo, sent. 23/7/2003 n. 601/03 cfr. Tribunale di Sanremo, sent. 18/8/2003 n. 619/03 cfr. Tribunale di Sanremo, sent. 28/11/2003 n. 862/03 Famiglia – separazione personale - comparsa di risposta. In caso di costituzione tardiva del coniuge convenuto in giudizio divorzile
questi decade a norma dell'art. 163 comma 2 c.p.c. dalla possibilità di
proporre domanda riconvenzionale di condanna alla corresponsione di assegno
divorzile e di contributo per il mantenimento della prole. Tribunale di Sanremo, sent. 13/8/2003 n. 621/03 Famiglia – separazione personale - decisione. La pronuncia della separazione dei coniugi, con sentenza non definitiva,
esige solo l'accertamento della crisi oggettiva del rapporto matrimoniale tale
da rendere la convivenza intollerabile (o pregiudizievole per i figli) e va
adottata a prescindere dalle inadempienze coniugali. Tribunale di Sanremo, sent. 23/7/2003 n. 601/03 cfr. Tribunale di Sanremo, sent. 18/8/2003 n. 619/03 cfr. Tribunale di Sanremo, sent. 28/11/2003 n. 862/03 Ai giudizi di separazione personale dei coniugi si applicano, in quanto
compatibili, le regole di cui all'art. 4 L. 898/70 il cui comma 9 prevede la
possibilità di rinviare alla prosecuzione del giudizio la risoluzione delle
ulteriori questioni e di definire lo status dei coniugi (cfr. Cassazione
29/11/1999 n. 13321). Tribunale di Sanremo, sent. 23/7/2003 n. 601/03 cfr. Tribunale di Sanremo, sent. 18/8/2003 n. 619/03 cfr. Tribunale di Sanremo, sent. 28/11/2003 n. 862/03 Art. 710 c.p.c. Famiglia – separazione personale - modificabilità dei provvedimenti di
separazione. In tema di modifica delle condizioni della separazione, quando l'assegno di
mantenimento risulti concordato in un verbale di separazione consensuale
omologato, la riduzione giudiziale dell'assegno dovuto al coniuge separato ha
efficacia non dalla domanda di revisione ma dalla pronuncia dei corrispondenti
provvedimenti provvisori o dal momento in cui diviene efficace quello
definitivo. Tribunale di Sanremo, sent. 19/12/2003 n. 916/03 Con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato
pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede
di separazione, possono proporsi soltanto questioni relative alla validità e
all'efficacia del titolo, mentre non possono dedursi fatti sopravvenuti, da
farsi valere col procedimento di cui all'art. 710 c.p.c. (cfr. Cassazione
Sezione I, sent. 9/11/2001 n. 13872). Tribunale di Sanremo, sent. 19/12/2003 n. 916/03 Art. 125 att. c.p.c. Riassunzione – notificazione. In tema di notifica dell'atto di riassunzione vige il
principio secondo cui l'art. 125, ultimo comma, disp. att. cod. proc. civ., nel
prescrivere che l'atto di riassunzione deve essere notificato personalmente alle
parti non costituite, fa riferimento alle norme sulla notificazione alle parti
e, quindi, anche all'art. 141 cod. proc. civ., il quale prevede, nel caso di
elezione di domicilio, la notificazione presso il domiciliatario (Cass.
23-1-1988 n. 571). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 16/12/2002 |
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