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Le massime sono organizzate secondo l’ordine delle disposizioni del codice o della legge speciale cui si riferiscono e sono precedute, oltre che dall’indicazione dell’articolo di riferimento, da alcune parole chiave, atte a sintetizzarne il contenuto (riproduzione riservata).

Art. 634 c.p.c.

Procedimento ingiuntivo – prova scritta – estratti delle scritture contabili.

Le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento del saldi legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere: cfr. Cass. 15/9/00 n. 12169.

Tribunale di Sanremo, sent. 12/11/2002

Art. 669 septies c.p.c.

Procedimento cautelare – reclamo – rigetto – condanna alle spese - impugnabilità.

Ai sensi degli artt.669 septies e terdices, in caso di pronuncia di ordinanza di rigetto di istanza cautelare ante causam, la eventuale condanna alle spese è opponibile nelle forme della opposizione a decreto ingiuntivo, mentre l’ordinanza collegiale emessa dal tribunale all’esito del procedimento di reclamo, è definita dal legislatore non impugnabile tout court ma è opponibile nei termini predetti essendo applicabile in via analogica la norma che prevede la opposizione ex art.669 septies ultimo comma c.p.c. anche alla condanna alle spese emessa dal giudice del reclamo: cfr. Trib. Fermo, ord. 4/1/1994 (nella specie il tribunale ha ritenuto del tutto coerente con il sistema che il vuoto normativo creatosi in merito in seguito alla sentenza n.253/94 del Corte costituzionale sia colmato facendo ricorso ad una norma, l’ultimo comma dell’art. 669 septies c.p.c., che è volta a disciplinare una fattispecie del tutto assimilabile a quella per cui è causa).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 21/5/2001

Il giudice può valutare in sede di applicazione analogica dell’ultimo comma dell’art. 669 septies c.p.c. se la condanna alle spese emessa dal giudice del riesame di un provvedimento cautelare sia stata adottata facendo una corretta applicazione del principio di soccombenza, se sussistano giusti motivi per una eventuale compensazione e se, infine, l’importo relativo sia stato liquidato congruamente, talchè il sindacato giudiziale può avere ad oggetto sia l’an sia il quantum della condanna alle spese (cfr. Trib. Pistoia, ord. 28/11/1996).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 21/5/2001

Art. 706 c.p.c.

Famiglia – separazione personale - domanda.

Nella domanda di separazione personale il petitum dell'addebito ha finalità diverse rispetto a quelle inerenti alla mera pronuncia di separazione, riguardando i riflessi patrimoniali della separazione (cfr. Cassazione Sezioni Unite, sent. 12/10-3/12/2001 n. 15248).

Tribunale di Sanremo, sent. 23/7/2003 n. 601/03

cfr. Tribunale di Sanremo, sent. 18/8/2003 n. 619/03

cfr. Tribunale di Sanremo, sent. 28/11/2003 n. 862/03

Famiglia – separazione personale - comparsa di risposta.

In caso di costituzione tardiva del coniuge convenuto in giudizio divorzile questi decade a norma dell'art. 163 comma 2 c.p.c. dalla possibilità di proporre domanda riconvenzionale di condanna alla corresponsione di assegno divorzile e di contributo per il mantenimento della prole.

Tribunale di Sanremo, sent. 13/8/2003 n. 621/03

Famiglia – separazione personale - decisione.

La pronuncia della separazione dei coniugi, con sentenza non definitiva, esige solo l'accertamento della crisi oggettiva del rapporto matrimoniale tale da rendere la convivenza intollerabile (o pregiudizievole per i figli) e va adottata a prescindere dalle inadempienze coniugali.

Tribunale di Sanremo, sent. 23/7/2003 n. 601/03

cfr. Tribunale di Sanremo, sent. 18/8/2003 n. 619/03

cfr. Tribunale di Sanremo, sent. 28/11/2003 n. 862/03

Ai giudizi di separazione personale dei coniugi si applicano, in quanto compatibili, le regole di cui all'art. 4 L. 898/70 il cui comma 9 prevede la possibilità di rinviare alla prosecuzione del giudizio la risoluzione delle ulteriori questioni e di definire lo status dei coniugi (cfr. Cassazione 29/11/1999 n. 13321).

Tribunale di Sanremo, sent. 23/7/2003 n. 601/03

cfr. Tribunale di Sanremo, sent. 18/8/2003 n. 619/03

cfr. Tribunale di Sanremo, sent. 28/11/2003 n. 862/03

Art. 710 c.p.c.

Famiglia – separazione personale - modificabilità dei provvedimenti di separazione.

In tema di modifica delle condizioni della separazione, quando l'assegno di mantenimento risulti concordato in un verbale di separazione consensuale omologato, la riduzione giudiziale dell'assegno dovuto al coniuge separato ha efficacia non dalla domanda di revisione ma dalla pronuncia dei corrispondenti provvedimenti provvisori o dal momento in cui diviene efficace quello definitivo.

Tribunale di Sanremo, sent. 19/12/2003 n. 916/03

Con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione, possono proporsi soltanto questioni relative alla validità e all'efficacia del titolo, mentre non possono dedursi fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di cui all'art. 710 c.p.c. (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 9/11/2001 n. 13872).

Tribunale di Sanremo, sent. 19/12/2003 n. 916/03

Art. 125 att. c.p.c.

Riassunzione – notificazione.

In tema di notifica dell'atto di riassunzione vige il principio secondo cui l'art. 125, ultimo comma, disp. att. cod. proc. civ., nel prescrivere che l'atto di riassunzione deve essere notificato personalmente alle parti non costituite, fa riferimento alle norme sulla notificazione alle parti e, quindi, anche all'art. 141 cod. proc. civ., il quale prevede, nel caso di elezione di domicilio, la notificazione presso il domiciliatario (Cass. 23-1-1988 n. 571).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 16/12/2002