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- SITO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI SANREMO -
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Art. 163 c.p.c.
Citazione - contenuto. Ove nell'atto introduttivo l'attore indichi
genericamente la causa petendi e parzialmente le istanze istruttorie, senza
indicare in alcun modo il petitum, deve ritenersi impedito l'esercizio delle
proprie difese da parte del convenuto ed ogni esame della fondatezza della
domanda attorea da parte del giudice, con conseguente nullità dell'atto
introduttivo, non sanabile con la costituzione del convenuto. Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent.
26/5/2003 n. 427/03 Nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo, per omessa
determinazione dell’oggetto della domanda e per mancata esposizione del fatto
giuridico costituivo del diritto fatto valere, che non è sanabile con la
costituzione del convenuto, deve essere riscontrata in termini non meramente
formali e, pertanto, va esclusa quando il ricorso medesimo consenta di
identificare senza incertezze il petitum e la causa petendi alla stregua dell’esame
complessivo del suo contenuto. Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 13/8/2001 Per quanto riguarda la mancata specificazione della condanna pecuniaria è
escluso che l’esatta indicazione della somma pretesa sia motivo di nullità
dell'atto introduttivo (cfr., per tutti, Cass. 12.4.1985 n. 2418). Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 22/10/2001 In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta il
principio secondo cui l'azione redibitoria e quella estimatoria (o quanti
minoris), essendo incompatibili tra loro, in quanto preordinate alla tutela di
un medesimo diritto l'uno attraverso la risoluzione del contratto e l'altra
mercè il mantenimento del contratto, non possono essere esercitate
contestualmente nè alternativamente nè subordinatamente, l'una rispetto
all'altra, incombendo sul compratore l'onere di operare la scelta relativa, non
si applica nel caso in cui l'azione di riduzione sia accordata al compratore in
via esclusiva, come accade ai sensi dell'art. 1492 comma 3 c.c. (cfr. Cass.
11036/95).. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 3/6/2003 n. 432/03 Ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione - modificabilità. Poiché l’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. è revocabile solo con la
sentenza che definisce il giudizio, la stessa non può essere modificata, né
fatta oggetto di correzione di errore materiale, prima della decisione finale. Tribunale monocratico di Sanremo, ord. 6/2/2003 Art. 230 c.p.c. Prove – interrogatorio formale – oggetto. Non è ammissibile l'interrogatorio formale del coniuge
separando nei confronti del quale sia formulata domanda di addebito della
separazione personale, non vertendosi in materia rientrante nella disponibilità
delle parti. G.I. del Tribunale di Sanremo, ord. 14/1/2004 in proc. n. 2203/2001 R.G. Art. 257 c.p.c. Prove – testimonianza – testimonianza de relato. Le deposizioni de relato possono essere prese in
considerazione al fine della decisione ed essere liberamente apprezzate dal
giudice, che può fondare il proprio convincimento anche esclusivamente su di
esse: cfr. Cass. 4/3/91 n. 2231 (nella fattispecie si trattava della deposizione
di periti di un’impresa assicuratrice che avevano appreso le circostanze
riferite dalla parte nei cui confronti hanno effettuato indagini per conto della
medesima impresa assicuratrice). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 18/1/2002 n. 48/02 Art. 295 c.p.c. Processo - sospensione –pregiudizialità penale. La c.d. pregiudizialità penale si ravvisa nell’ipotesi regolata dall’art.
75 comma 3, ossia allorquando l’azione civile è proposta in sede civile dopo
la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di
primo grado (salve le eccezioni previste dalla legge in cui la sospensione del
giudizio civile non va disposta): tale norma è evidentemente riferita alle
azioni civili restitutoria e risarcitoria di cui all’art. 74 c.p.p. per le
quali l’efficacia del giudicato penale di condanna e di assoluzione è
regolata dagli art. 651 e 652 c.p.p. Tribunale monocratico di Sanremo, ord. 7/2/2000 La c.d. pregiudizialità penale si ravvisa nell’ipotesi regolata dall’art.
211 att. c.p.p., ossia in ogni altro caso in cui il giudizio civile abbia per
oggetto un diritto il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli
stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale: tale norma si
riferisce alle azioni civili diverse da quelle risarcitorie per le quali l’efficacia
del giudicato penale è regolata dall’art. 654 c.p.p. Tribunale monocratico di Sanremo, ord. 7/2/2000 Art. 306 c.p.c. Processo – estinzione – rinuncia agli atti del giudizio per costituzione
di parte civile. L'estinzione del giudizio civile, derivante dal trasferimento dell'azione
civile nel processo penale, non si produce automaticamente, ma in tanto opera in
quanto l'effetto estintivo sia eccepito ai sensi dell'art. 307 c.p.c.: Cass.
8/9/1997 n. 8737. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 13/1/2003 Art. 410 c.p.c. Processo del lavoro – tentativo di conciliazione - obbligo. La prescrizione del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art.5 L.
108/90 non si riferisce anche alle domande basate sulla deduzione della
violazione delle regole procedimentali applicabili ai licenziamenti disciplinari
(cfr. Cass. 15.11.1996, n. 10033). Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 14/9/2001 Art. 413 c.p.c. Processo del lavoro – competenza per territorio – foro erariale - deroga. L’intervenuta soppressione dell’ufficio del pretore in base al D.Lgs.
51/98 non implica l’inoperatività della deroga al principio del foro erariale
contenuta nell’art. 7 R.D. 1611/33 perché la riforma introduttiva del giudice
unico di primo grado non ha inteso incidere sulle previgenti regole in materia
di competenza per territorio, dovendosi al contrario propendere per la
sopravvivenza delle predette regole, stante il favor per il ricorrente espresso
dall’art. 444 c.p.c. nonché per le cause in tema di lavoro dall’art. 413
c.p.c. Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 12/12/2001 n. 21/02 Art. 414 c.p.c. Processo del lavoro – domanda – forma e contenuto. Ove nell'atto introduttivo l'attore indichi genericamente la causa petendi e
parzialmente le istanze istruttorie, senza indicare in alcun modo il petitum,
deve ritenersi impedito l'esercizio delle proprie difese da parte del convenuto
ed ogni esame della fondatezza della domanda attorea da parte del giudice, con
conseguente nullità dell'atto introduttivo, non sanabile con la costituzione
del convenuto. Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 26/5/2003 n. 427/03 Nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo, per omessa
determinazione dell’oggetto della domanda e per mancata esposizione del fatto
giuridico costituivo del diritto fatto valere, che non è sanabile con la
costituzione del convenuto, deve essere riscontrata in termini non meramente
formali e, pertanto, va esclusa quando il ricorso medesimo consenta di
identificare senza incertezze il petitum e la causa petendi alla stregua dell’esame
complessivo del suo contenuto. Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 13/8/2001 Per quanto riguarda la mancata specificazione della condanna pecuniaria è
escluso che l’esatta indicazione della somma pretesa sia motivo di nullità
del ricorso (cfr., per tutti, Cass. 12.4.1985 n. 2418). Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 22/10/2001 Art. 420 c.p.c. Processo del lavoro – udienza di discussione – emendatio libelli. Nel processo del lavoro è legittima la precisazione e la specificazione
della domanda nel corso del giudizio: cfr. Cass. 1079/83 (nella specie il
giudice ha ammesso che il lavoratore in sede di note autorizzate rinunciasse
alla domanda di reintegrazione insistendo nella richiesta risarcitoria nella
misura massima di legge e optasse per l’indennità sostitutiva della
reintegrazione pari a 15 mensilità ai sensi del comma 5 dell’art. 18 L.
300/70). Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 20/7/2001 n. 522/01 Processo del lavoro – udienza di discussione – mutatio libelli. Il giudizio riassunto con nuovo ricorso secondo il rito del lavoro, se può
considerarsi la continuazione di quello precedentemente instaurato al fine di
impedire decadenze a sfavore dell'attore, rappresenta pur sempre un giudizio
nuovo che non trova preclusione nel precedente ai fini dell'applicazione
dell'art. 414 c.p.c. che vieta la formulazione di domande nuove dopo il deposito
del ricorso (cfr. Cass. Sez. Lav. 5346/91). Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 21/10/2002 Processo del lavoro – udienza di discussione – onere della prova. In caso di licenziamento illegittimo con conseguente diritto del lavoratore
al risarcimento del danno spetta al datore di lavoro eccepire e provare l’aliunde
perceptum al fine di ottenere una riduzione del presuntivo ammontare del danno
risarcibile: cfr. Cass. 134/98. Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 27/6/2001 n. 449/01 Art. 432 c.p.c. Processo del lavoro – decisione – valutazione equitativa. In mancanza di una precisa determinazione del danno subito dal lavoratore a
seguito di un licenziamento dichiarato illegittimo il danno medesimo può essere
determinato dal giudice in via equitativa ai sensi dell’art. 432 c.p.c. Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 18/7/2001 n. 520/01 Art. 444 c.p.c. Processo della previdenza e assistenza obbligatoria – competenza per
territorio – foro erariale - deroga. L’intervenuta soppressione dell’ufficio del pretore in base al D.Lgs.
51/98 non implica l’inoperatività della deroga al principio del foro erariale
contenuta nell’art. 7 R.D. 1611/33 perché la riforma introduttiva del giudice
unico di primo grado non ha inteso incidere sulle previgenti regole in materia
di competenza per territorio, dovendosi al contrario propendere per la
sopravvivenza delle predette regole, stante il favor per il ricorrente espresso
dall’art. 444 c.p.c. nonché per le cause in tema di lavoro dall’art. 413
c.p.c. Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 12/12/2001 n. 21/02 |
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