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Le massime sono organizzate secondo l’ordine delle disposizioni del codice o della legge speciale cui si riferiscono e sono precedute, oltre che dall’indicazione dell’articolo di riferimento, da alcune parole chiave, atte a sintetizzarne il contenuto (riproduzione riservata).

Art. 163 c.p.c.

Citazione - contenuto.

Ove nell'atto introduttivo l'attore indichi genericamente la causa petendi e parzialmente le istanze istruttorie, senza indicare in alcun modo il petitum, deve ritenersi impedito l'esercizio delle proprie difese da parte del convenuto ed ogni esame della fondatezza della domanda attorea da parte del giudice, con conseguente nullità dell'atto introduttivo, non sanabile con la costituzione del convenuto.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 26/5/2003 n. 427/03

Nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo, per omessa determinazione dell’oggetto della domanda e per mancata esposizione del fatto giuridico costituivo del diritto fatto valere, che non è sanabile con la costituzione del convenuto, deve essere riscontrata in termini non meramente formali e, pertanto, va esclusa quando il ricorso medesimo consenta di identificare senza incertezze il petitum e la causa petendi alla stregua dell’esame complessivo del suo contenuto.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 13/8/2001

Per quanto riguarda la mancata specificazione della condanna pecuniaria è escluso che l’esatta indicazione della somma pretesa sia motivo di nullità dell'atto introduttivo (cfr., per tutti, Cass. 12.4.1985 n. 2418).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 22/10/2001

In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta il principio secondo cui l'azione redibitoria e quella estimatoria (o quanti minoris), essendo incompatibili tra loro, in quanto preordinate alla tutela di un medesimo diritto l'uno attraverso la risoluzione del contratto e l'altra mercè il mantenimento del contratto, non possono essere esercitate contestualmente nè alternativamente nè subordinatamente, l'una rispetto all'altra, incombendo sul compratore l'onere di operare la scelta relativa, non si applica nel caso in cui l'azione di riduzione sia accordata al compratore in via esclusiva, come accade ai sensi dell'art. 1492 comma 3 c.c. (cfr. Cass. 11036/95)..

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 3/6/2003 n. 432/03

Art. 186 quater c.p.c.

Ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione - modificabilità.

Poiché l’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. è revocabile solo con la sentenza che definisce il giudizio, la stessa non può essere modificata, né fatta oggetto di correzione di errore materiale, prima della decisione finale.

Tribunale monocratico di Sanremo, ord. 6/2/2003

Art. 230 c.p.c.

Prove – interrogatorio formale – oggetto.

Non è ammissibile l'interrogatorio formale del coniuge separando nei confronti del quale sia  formulata domanda di addebito della separazione personale, non vertendosi in materia rientrante nella disponibilità delle parti.

G.I. del Tribunale di Sanremo, ord. 14/1/2004 in proc. n. 2203/2001 R.G.

Art. 257 c.p.c.

Prove – testimonianza – testimonianza de relato.

Le deposizioni de relato possono essere prese in considerazione al fine della decisione ed essere liberamente apprezzate dal giudice, che può fondare il proprio convincimento anche esclusivamente su di esse: cfr. Cass. 4/3/91 n. 2231 (nella fattispecie si trattava della deposizione di periti di un’impresa assicuratrice che avevano appreso le circostanze riferite dalla parte nei cui confronti hanno effettuato indagini per conto della medesima impresa assicuratrice).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 18/1/2002 n. 48/02

Art. 295 c.p.c.

Processo - sospensione –pregiudizialità penale.

La c.d. pregiudizialità penale si ravvisa nell’ipotesi regolata dall’art. 75 comma 3, ossia allorquando l’azione civile è proposta in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado (salve le eccezioni previste dalla legge in cui la sospensione del giudizio civile non va disposta): tale norma è evidentemente riferita alle azioni civili restitutoria e risarcitoria di cui all’art. 74 c.p.p. per le quali l’efficacia del giudicato penale di condanna e di assoluzione è regolata dagli art. 651 e 652 c.p.p.

Tribunale monocratico di Sanremo, ord. 7/2/2000

La c.d. pregiudizialità penale si ravvisa nell’ipotesi regolata dall’art. 211 att. c.p.p., ossia in ogni altro caso in cui il giudizio civile abbia per oggetto un diritto il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale: tale norma si riferisce alle azioni civili diverse da quelle risarcitorie per le quali l’efficacia del giudicato penale è regolata dall’art. 654 c.p.p.

Tribunale monocratico di Sanremo, ord. 7/2/2000

Art. 306 c.p.c.

Processo – estinzione – rinuncia agli atti del giudizio per costituzione di parte civile.

L'estinzione del giudizio civile, derivante dal trasferimento dell'azione civile nel processo penale, non si produce automaticamente, ma in tanto opera in quanto l'effetto estintivo sia eccepito ai sensi dell'art. 307 c.p.c.: Cass. 8/9/1997 n. 8737.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 13/1/2003

Art. 410 c.p.c.

Processo del lavoro – tentativo di conciliazione - obbligo.

La prescrizione del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art.5 L. 108/90 non si riferisce anche alle domande basate sulla deduzione della violazione delle regole procedimentali applicabili ai licenziamenti disciplinari (cfr. Cass. 15.11.1996, n. 10033).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 14/9/2001

Art. 413 c.p.c.

Processo del lavoro – competenza per territorio – foro erariale - deroga.

L’intervenuta soppressione dell’ufficio del pretore in base al D.Lgs. 51/98 non implica l’inoperatività della deroga al principio del foro erariale contenuta nell’art. 7 R.D. 1611/33 perché la riforma introduttiva del giudice unico di primo grado non ha inteso incidere sulle previgenti regole in materia di competenza per territorio, dovendosi al contrario propendere per la sopravvivenza delle predette regole, stante il favor per il ricorrente espresso dall’art. 444 c.p.c. nonché per le cause in tema di lavoro dall’art. 413 c.p.c.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 12/12/2001 n. 21/02

Art. 414 c.p.c.

Processo del lavoro – domanda – forma e contenuto.

Ove nell'atto introduttivo l'attore indichi genericamente la causa petendi e parzialmente le istanze istruttorie, senza indicare in alcun modo il petitum, deve ritenersi impedito l'esercizio delle proprie difese da parte del convenuto ed ogni esame della fondatezza della domanda attorea da parte del giudice, con conseguente nullità dell'atto introduttivo, non sanabile con la costituzione del convenuto.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 26/5/2003 n. 427/03

Nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo, per omessa determinazione dell’oggetto della domanda e per mancata esposizione del fatto giuridico costituivo del diritto fatto valere, che non è sanabile con la costituzione del convenuto, deve essere riscontrata in termini non meramente formali e, pertanto, va esclusa quando il ricorso medesimo consenta di identificare senza incertezze il petitum e la causa petendi alla stregua dell’esame complessivo del suo contenuto.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 13/8/2001

Per quanto riguarda la mancata specificazione della condanna pecuniaria è escluso che l’esatta indicazione della somma pretesa sia motivo di nullità del ricorso (cfr., per tutti, Cass. 12.4.1985 n. 2418).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 22/10/2001

Art. 420 c.p.c.

Processo del lavoro – udienza di discussione – emendatio libelli.

Nel processo del lavoro è legittima la precisazione e la specificazione della domanda nel corso del giudizio: cfr. Cass. 1079/83 (nella specie il giudice ha ammesso che il lavoratore in sede di note autorizzate rinunciasse alla domanda di reintegrazione insistendo nella richiesta risarcitoria nella misura massima di legge e optasse per l’indennità sostitutiva della reintegrazione pari a 15 mensilità ai sensi del comma 5 dell’art. 18 L. 300/70).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 20/7/2001 n. 522/01

Processo del lavoro – udienza di discussione – mutatio libelli.

Il giudizio riassunto con nuovo ricorso secondo il rito del lavoro, se può considerarsi la continuazione di quello precedentemente instaurato al fine di impedire decadenze a sfavore dell'attore, rappresenta pur sempre un giudizio nuovo che non trova preclusione nel precedente ai fini dell'applicazione dell'art. 414 c.p.c. che vieta la formulazione di domande nuove dopo il deposito del ricorso (cfr. Cass. Sez. Lav. 5346/91).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 21/10/2002

Processo del lavoro – udienza di discussione – onere della prova.

In caso di licenziamento illegittimo con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento del danno spetta al datore di lavoro eccepire e provare l’aliunde perceptum al fine di ottenere una riduzione del presuntivo ammontare del danno risarcibile: cfr. Cass. 134/98.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 27/6/2001 n. 449/01

Art. 432 c.p.c.

Processo del lavoro – decisione – valutazione equitativa.

In mancanza di una precisa determinazione del danno subito dal lavoratore a seguito di un licenziamento dichiarato illegittimo il danno medesimo può essere determinato dal giudice in via equitativa ai sensi dell’art. 432 c.p.c.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 18/7/2001 n. 520/01

Art. 444 c.p.c.

Processo della previdenza e assistenza obbligatoria – competenza per territorio – foro erariale - deroga.

L’intervenuta soppressione dell’ufficio del pretore in base al D.Lgs. 51/98 non implica l’inoperatività della deroga al principio del foro erariale contenuta nell’art. 7 R.D. 1611/33 perché la riforma introduttiva del giudice unico di primo grado non ha inteso incidere sulle previgenti regole in materia di competenza per territorio, dovendosi al contrario propendere per la sopravvivenza delle predette regole, stante il favor per il ricorrente espresso dall’art. 444 c.p.c. nonché per le cause in tema di lavoro dall’art. 413 c.p.c.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 12/12/2001 n. 21/02