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- SITO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI SANREMO -
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Art. 25 c.p.c.
Giudice - competenza per territorio - foro erariale - deroga. L'intervenuta soppressione dell'ufficio del pretore in base al D.Lgs.
51/98 non implica l'inoperatività della deroga al principio del foro erariale
contenuta nell'art. 7 R.D. 1611/33 perchè la riforma introduttiva del giudice
unico di primo grado non ha inteso incidere sulle previgenti regole in materia
di competenza per territorio, dovendosi al contrario propendere per la
sopravvivenza delle predette regole, stante il favor per il ricorrente espresso
dall'art. 444 c.p.c. nonchè per le cause in tema di lavoro dall'art. 413
c.p.c. Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 12/12/2001 n. 21/02 cfr. Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 26/5/2003 n.
423/03 Art. 81 c.p.c. Parte - legittimazione processuale. Allorquando venga eccepita l'estraneità al rapporto giuridico dedotto in
giudizio di una delle parti la contestazione non attiene ad un difetto di
legittimazione ad agire e contraddire, per la cui sussistenza è necessario e
sufficiente che la titolarità del rapporto venga semplicemente prospettata
mediante deduzione di fatti idonei in astratto a fondare il diritto azionato,
bensì alla titolarità in concreto del rapporto (cfr. Cass. 6894/99). Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 16/9/2002 Per la sussistenza della legittimazione processuale è sufficiente l'attribuzione
che l'attore faccia al convenuto della titolarità dell'obbligo controverso,
mentre attiene al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità
attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi essa
nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o
al rigetto della pretesa azionata (cfr. Cass. 11981/98 e Cass. 10843/97). Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 16/9/2002 Art. 100 c.p.c. Parte - interesse ad agire. L'interesse ad agire con l'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico e sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi e costituendo la rimozione della suddetta incertezza un risultato utile e giuridicamente rilevante, non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. 12818/91). Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 26/5/2003 n. 423/03 Art. 112 c.p.c. Giudice - poteri - corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c. solo quando venga attribuito un bene della vita diverso da quello richiesto dall'attore e non quando il bene effettivamente richiesto sia riconosciuto in base ad argomenti giuridici diversi da quelli dedotti dalla parte con imprecisione terminologica o con inesatto inquadramento legale della fattispecie: pertanto, ove l'attore abbia chiesto con l'atto di citazione una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. sulla base di una scrittura privata da lui erroneamente qualificata come preliminare di vendita immobiliare, costituisce una mera emendatio libelli la richiesta di condanna della controparte a riprodurre in forma pubblica il contratto definitivo già concluso, restando il thema decidendum pur sempre circoscritto all'accertamento dell'esistenza di uno strumento giuridico idoneo al trasferimento della proprietà (cfr. Cass. 6740/87). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 18/11/2002 Una domanda di condanna presuppone pur sempre una domanda di accertamento del diritto controverso, talchè il giudice può emettere una sentenza di accertamento pur in presenza di una domanda di condanna. Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 26/5/2003 n. 423/03 Art. 141 c.p.c. Riassunzione - notificazione. In tema di notifica dell'atto di riassunzione vige il principio secondo cui l'art. 125, ultimo comma, disp. att. cod. proc. civ., nel prescrivere che l'atto di riassunzione deve essere notificato personalmente alle parti non costituite, fa riferimento alle norme sulla notificazione alle parti e, quindi, anche all'art. 141 cod. proc. civ., il quale prevede, nel caso di elezione di domicilio, la notificazione presso il domiciliatario (Cass. 23-1-1988 n. 571). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 16/12/2002 Art. 155 c.p.c. Termini processuali - sospensione feriale. Anche al termine di decadenza annuale per l'esercizio dell'azione di disconoscimento di paternità da parte del marito, previsto dall'art. 244 c.c., si applica la sospensione feriale dei termini di cui alla L. 742/69, perchè tale decadenza di carattere sostanziale ha rilevanza anche processuale, dovendo l'attore munirsi di difesa tecnica per far valere il suo diritto. Tribunale di Sanremo, sent. 17/5/2002 n. 396/02 Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 12/12/2001 n. 21/02 |
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