
Decreto
Legislativo 17 novembre 1997 n. 398
Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario
ESTRATTO
CAPO II
Scuola di specializzazione per
le professioni legali
Art.16
Scuola biennale di
specializzazione per le professioni legali
1. Le scuole biennali di
specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto
previsto dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge
19 novembre 1990, n. 341.
2. Le scuole biennali di
specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici
omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma
114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell'attuazione della
autonomia didattica di cui all'articolo 17, comma 95, della predetta legge,
provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso
l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato
all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle
professioni di avvocato o notaio. L'attività didattica per la formazione comune
dei laureati in giurisprudenza é svolta anche da magistrati, avvocati e notai.
Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso
sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico
apporto di magistrati, avvocati e notai. 3. Le scuole di cui al comma 1
sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 17,
comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle università, sedi di facoltà
di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari,
estesi, se del caso, ad altre facoltà con insegnamenti giuridici. 4. Nel consiglio delle scuole
di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato
ordinario, un avvocato ed un notaio. 5. Il numero dei laureati da
ammettere alla scuola, é determinato con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia
e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo
di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente,
tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a
qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero
di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero
di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli
altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1,
e delle condizioni di ricettività delle scuole. L'accesso alla scuola avviene
mediante concorso per titoli ed esame. La composizione della commissione
esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed i criteri oggettivi
di valutazione delle prove, é definita nel decreto di cui all'articolo 17,
comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la
presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati, avvocati e notai. 6. Le prove di esame di cui al
comma 5 hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte
le sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale é espressa in
sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del
punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un
massimo di dieci punti. 7. Il rilascio del diploma di
specializzazione é subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei
corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al superamento delle prove
finali di esame. 8. Il decreto di cui
all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, é emanato
sentito il Consiglio superiore della magistratura.
Note all'art. 16 Il testo vigente
dell'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, recante: "Riforma degli
ordinamenti didattici universitari", così recita. "Art. 4 (Diploma di
specializzazione). - 1. Il diploma di specializzazione si consegue,
successivamente, alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non
inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori
professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 462. 2. Con una specifica scuola di
specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i
dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le
università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio
didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del
relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha
valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari
cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla
scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti
concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie. 3. Con decreto del Presidente
della Repubblica, da adottare nel termine e con le modalità di cui all'art. 3,
comma 3, sono definiti la tabella della scuola di specializzazione
all'insegnamento di cui al comma 2 del presente articolo, la durata dei corsi da
fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di studio.
Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione professionale
con riferimento alle scienze dell'educazione all'approfondimento metodologico e
didattico delle aree disciplinari interessate nonché attività di tirocinio
didattico obbligatorio. Con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri di ammissione alla scuola di
specializzazione all'insegnamento e le modalità di svolgimento dell'esame
finale. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 3, commi 7 e 8. 4. Con lo stesso decreto del
Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con
le medesime modalità, di concerto altresì con i Ministri di grazia e giustizia
e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di
cui al comma 2 che in relazione a specifici profili professionali danno titolo
alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle
corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel
pubblico impiego". - Si riporta il testo dell'art.
17, commi 95 e 114, della legge 15 maggio 1997, n, 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e
controllo). "Art. 17 (Ulteriori
disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). - 1-94 (Omissis). 95. L'ordinamento degli studi
dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli
articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è disciplinato dagli
atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della predetta legge,
in conformità a criteri generali definiti nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e
le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con
altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti i
quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della
presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente
articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì: a) la durata, il numero minimo
di annualità e i contenuti minimi qualificanti per ciascun corso di cui al
presente comma, con riferimento ai settori scientifico disciplinari; b) modalità e strumenti per
l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di
strumenti informatici e telematici; c) modalità di attivazione da
parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in
deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 96-113 (Omissis). 114. Anche in deroga alle
vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato e notaio,
il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che
saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, titolo valutabile ai finì del compimento del relativo periodo di
pratica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i
competenti ordini professionali, sono definiti i criteri per la istituzione ed
organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche
prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale a
magistrati, notai ed avvocati. 115-138 (Omissis)".

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