Sanremo, via Anselmi 5
Telefono: 0184.587249
Facsimile: 0184.531258
E-mail ordinaria: @
P.e.c.: @
 

 

Questo è il sito ufficiale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sanremo, organo elettivo preposto ad adempiere tutti i compiti demandatigli dall'ordinamento della professione di avvocato e dalle altre norme vigenti relativamente al circondario del Tribunale di Sanremo.
Il sito è ospitato sul server Aruba di Aruba S.p.a. (www.aruba.it).
Responsabile è il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sanremo.
L'aggiornamento del sito non avviene con periodicità regolare.
I contenuti del sito sono offerti nell'esercizio di attività precipuamente non economica e non in concorrenza con la radiodiffusione televisiva.

Il Consiglio declina ogni responsabilità per eventuali errori e omissioni relativi alla documentazione e alle informazioni presenti nel sito, che non hanno carattere di ufficialità e non tengono luogo di quelle reperibili direttamente presso la segreteria dell'ordine e presso le autorità e gli enti interessati. I collegamenti a siti esterni sono forniti senza assunzione di responsabilità su completezza e correttezza dei collegamenti stessi e delle informazioni ivi richiamate. La partita i.v.a. del Consiglio è 01075480085.


 





POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Introduzione della facoltà di notificazione tramite posta elettronica certificata
Si segnala che l'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193 (in vigore dal 31/12/2009) prevede notificazioni e comunicazioni per via telematica (agli indirizzi di p.e.c. degli avvocati) non solo nell'ambito del processo civile ma anche nel processo penale, stabilendo che "nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, nei casi consentiti, mediante posta elettronica certificata" (comma 2), e aggiungendo che l'ufficiale giudiziario, puo' eseguire la notificazione tramite posta elettronica certificata sin dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, salvo solo il caso in cui ne sia fatto "espresso divieto dalla legge" (comma 8).
Più specificamente, a norma degli artt. 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151 comma 2, del c.p.p., e' ora possibile notificare per tale via telematica anche a persona diversa dall'imputato (comma 3 lettera a).
Inoltre, è stato inserito nel c.p.c. un art. 149 bis, rubricato "notificazione a mezzo posta elettronica", secondo cui: "se non e' fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione puo' eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto e' stato inviato. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalita' previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma" (comma 8 lettera d).

Home page