
Regolamento delle procedure di mediazione gestite dall'Organismo di mediazione dell'Ordine degli avvocati di Sanremo nella versione in vigore dal 1 gennaio 2012 (in neretto le modifiche al testo originario).
Art. 1
Principi generali
1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
2. La mediazione svolta dall'Organismo di mediazione dell'Ordine degli avvocati di Sanremo è una procedura svolta da un soggetto terzo, neutrale imparziale ed indipendente - il mediatore - finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione, ove previsto dalla legge o su concorde richiesta delle parti, di una proposta per la risoluzione della stessa.
3. La procedura di mediazione è improntata ai principi di informalità, celerità, oralità e riservatezza. Chiunque può accedere al servizio di mediazione dell'Organismo di mediazione dell'Ordine per la conciliazione di una controversia civile e commerciale afferente diritti disponibili.
4. L'organizzazione e la gestione dell'Organismo di mediazione è affidata al Consiglio Direttivo.
Presidente dell'ODM è il presidente pro-tempore del CDO, cui spetta la sua legale rappresentanza.
Responsabile dell'Organismo è il suo presidente.
5. La Segreteria dell'Organismo di mediazione si trova presso la sede dell'Organismo.
6. Nell'ipotesi in cui è prescritta l'assistenza tecnica in sede giurisdizionale, le parti non possono partecipare al procedimento se non con l'assistenza di un difensore.
7. Nelle materie individuate dalle norme di legge le parti possono ricorrere alla giurisdizione ordinaria solo dopo aver esperito il tentativo di mediazione, tuttavia lo svolgimento del tentativo di mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari nè la trascrizione della domanda giudiziale.
8. L'Organismo di mediazione dell'Ordine non fornisce consulenza legale e non svolge funzioni arbitrali.
9. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.
10. Le norme riguardanti la costituzione e l'ordinamento interno dell'Organismo ivi compresi i rapporti tra l'Organismo ed i suoi mediatori sono contenute nello Statuto dell'ODM da intendersi qui integralmente richiamato.
Art. 2
Domanda di mediazione
1. La domanda di mediazione deve contenere:
a) i dati identificativi delle parti;
b) i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
c) la descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
d) l'indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;
e) i dati identificativi del legale che assiste la parte, nell'ipotesi di cui all'art.1, comma 6º;
f) salvo i casi di esonero di cui all'art. 10 comma 14º, la dichiarazione dell'istante di anticipare i costi del procedimento, così come stabiliti dal presente regolamento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all'espletamento del procedimento;
2. La domanda può contenere:
a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
b) l'indicazione di eventuali documenti che l'istante intende esibire, avendo cura di precisare quali comunicazioni devono intendersi dirette, in via riservata, al solo mediatore;
c) i dati identificativi dei legali, dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la parte nel procedimento, per le ipotesi diverse da quelle di cui all'art. 1 comma 6º;
(abrogato: d) la richiesta che l'incontro non abbia luogo qualora la parte invitata non abbia manifestato l'intenzione di aderire al tentativo di mediazione).
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di mediazione (d'ora in poi ODM) con qualunque strumento idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione.
4. Fatta salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo, la domanda deve essere compilata utilizzando preferibilmente il modulo predisposto dall'ODM o in forma libera e dovrà essere in ogni caso corredata da copia di valido documento di identità del sottoscrittore.
5. L'Organismo di Mediazione si riserva la facoltà di non accettare la domanda per giustificati motivi.
6. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda, salvo diverso accordo delle parti o salve diverse convenzioni eventualmente intercorse tra gli Organismi aditi, fermi rimanendo gli effetti conseguiti sulla prescrizione e sulla decadenza e fermi rimanendo anche gli eventuali oneri dovuti all'Organismo.
7. Il deposito della domanda di mediazione, nonchè l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.
Art. 3
La segreteria
1. La Segreteria dell'ODM cura l'espletamento dei servizi amministrativi indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione.
2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato dall'ODM, alla durata del procedimento e al relativo esito.
3. La Segreteria verifica:
a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e la annota nell'apposito registro;
b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione.
La segreteria trasmette prontamente la domanda al Consiglio Direttivo per la sua accettazione e la designazione del mediatore secondo regolamento e statuto.
La mancata accettazione della domanda viene comunicata dalla Segreteria all'istante in una forma comprovante l'avvenuta ricezione.
Accettata la domanda e designato il mediatore, la Segreteria provvede a formare il fascicolo del procedimento debitamente registrato e numerato, nel quale verranno inseriti tutti gli atti ed i documenti presentati dalle parti. I dati raccolti verranno trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 e sue eventuali modificazioni e, fatto salvo per quelli espressamente indicati come riservati al mediatore, saranno accessibili alle parti.
4. La segreteria comunica al più presto l'incarico al mediatore designato. Nel caso di sua mancata accettazione ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo per le valutazioni del caso e per la nuova designazione.
Individuato il mediatore e conseguita la sua accettazione a termini di regolamento, la Segreteria comunica alla parte istante entro 15 giorni dal deposito della domanda e comunque nel più breve tempo possibile, in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:
il nominativo del mediatore designato; il giorno, l'ora e il luogo dell'incontro di mediazione.
5. E' onere della parte istante comunicare all'altra parte o alle altre parti,
nel termine di 7 giorni:
- la domanda di mediazione depositata;
nonchè, utilizzando apposito modello predisposto dalla Segreteria:
- il nominativo del mediatore designato;
- il giorno, l'ora e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione (abrogato: avvertendole che l'incontro non avrà luogo, ove almeno una di esse non comunichi la propria intenzione di parteciparvi. Qualora l'istante abbia richiesto che l'incontro abbia luogo anche se l'altra o le altre parti non abbiano dichiarato di volervi partecipare, dovrà avvertire queste ultime che l'incontro si terrà in ogni caso);
- l'ammontare delle indennità ed il termine per il pagamento delle stesse, con l'avvertimento che il mancato tempestivo pagamento comporterà di diritto il fallimento della mediazione;
- l'avviso della necessità di partecipazione personale o mediante proprio rappresentante munito dei necessari poteri a conoscenza dei fatti e la necessità di essere assistiti da un avvocato nell'ipotesi in cui è prescritta l'assistenza tecnica in sede giurisdizionale;
- l'avvertimento che, in caso i mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, secondo il dettato dell'art. 8, comma 5, del D.lgs. n. 28/2010, il giudice potrà desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., e che, limitatamente ai casi previsti dall'art. 5, comma 1, dello stesso decreto legislativo, ove costituita sarà condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
- l'indicazione dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10.
6. Ai fini dell'impedimento delle decadenze e dell'interruzione delle prescrizioni, la parte istante ha facoltà di notificare alla controparte o alle controparti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28/2010, la sola domanda di mediazione depositata, (abrogato: previa richiesta di copia alla Segreteria,) fermi gli altri adempimenti dell'Organismo stabiliti dal comma 4º del presente articolo.
7. Nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, ove l'incontro non abbia avuto luogo perchè la parte invitata non vi ha partecipato, la Segreteria dell'ODM rilascia l'attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo formato dal mediatore ai sensi dell'art. 11, comma 4, D.lgs. n. 28/10 (abrogato: tempestivamente espresso la propria adesione ovvero ha comunicato espressamente di non voler aderire e l'istante ha dichiarato di non volervi comunque procedere, la Segreteria rilascerà, in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata).
8. I termini fissati per il compimento di atti da parte della Segreteria dell'Organismo sono da considerarsi ordinatori.
Art. 4
Sede del procedimento
1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODM.
2. La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.
Art. 5
Funzioni e designazione del mediatore
1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
3. L'ODM designa il mediatore individuandolo, eventualmente in adesione all'indicazione congiunta delle parti, tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi.
4. Al fine di garantire l'imparzialità e la professionalità nella prestazione del servizio, l'ODM provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di rotazione che tengano conto dell'oggetto e del valore della controversia e delle competenze specifiche del mediatore. Il mediatore al momento dell'iscrizione nell'elenco indica le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione.
5. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.
6. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.
7. Al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque prima dell'inizio del procedimento, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e di rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.
8. Le parti possono richiedere all'ODM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'ODM nominerà un altro mediatore.
9. L'ODM provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'ODM medesimo.
10. Il mediatore può richiedere al Consiglio Direttivo dell'ODM il supporto di un esperto ausiliario. Solo in casi particolari ovvero ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario, il mediatore può richiedere al Consiglio Direttivo di provvedere all'individuazione (abrogato: per il tramite della Segreteria che lo comunicherà al Consiglio Direttivo per gli adempimenti di competenza,) di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, il quale sarà tenuto ad accettare le modalità di calcolo e di liquidazione dei compensi stabilite dall'ODM. La nomina è subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri economici correlati al suo intervento (abrogato: secondo i compensi previsti dall'ODM, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali.) All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonchè le regole di riservatezza.
Art. 6
Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore
1. Il mediatore non può accettare la nomina quando:
a) abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
c) se non abbia conoscenza specifica nella materia giuridica oggetto della mediazione;
d) in ogni altra situazione in cui possa esserne compromessa l'imparzialità o l'indipendenza dalle parti.
2. Al mediatore designato, ai suoi ausiliari o collaboratori è fatto divieto:
a) di assumere la funzione di arbitro nella vertenza oggetto di mediazione;
b) di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati nella procedura di mediazione;
c) di percepire compensi direttamente dalle parti;
d) di assumere successivamente, direttamente o indirettamente, anche tramite altro professionista socio o associato degli stesso, ovvero che eserciti negli stessi locali ove il mediatore ha lo studio, la difesa delle parti in un giudizio per questioni strettamente inerenti agli affari trattati nella procedura di mediazione.
(abrogato: 3. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria Amministrativa, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico. Al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque prima dell'inizio del procedimento di mediazione il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e di rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.)
3. In ogni caso il mediatore deve comunicare all'ODM e alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza (abrogato: anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7, comma 7).
4. L'Organismo non è responsabile dei danni derivanti da infedeli dichiarazioni del mediatore.
5. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinchè il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
6. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.
7. Il mediatore è tenuto, nell'esercizio della sua attività da qualificarsi quale prestazione d'opera, al rispetto delle norme di deontologia forense, ed in particolare gli artt. 16, 54 e 55-bis del Codice deontologico forense approvato dal CNF nella seduta del 17 aprile 1997 e successive modificazioni (abrogato: se e in quanto applicabili).
Art. 7
Riservatezza
1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
6. Il mediatore, gli addetti dell'ODM, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.
Art. 8
Procedimento di mediazione
1. Alla procedura di mediazione deve obbligatoriamente partecipare il soggetto che ha il potere di definire la controversia od un procuratore speciale munito degli stessi poteri. Nell'ipotesi in cui è prevista l'assistenza tecnica in sede giurisdizionale lo stesso dovrà farsi assistere da un avvocato (abrogato: di fiducia) o da un patrocinatore legale (per quest'ultimo con gli stessi limiti di valore e materia previsti dalla legge) del quale dovrà indicare il nominativo ed il recapito al momento della presentazione della domanda o della comunicazione dell'adesione.
2. La mediazione, di regola, si svolge in un unico incontro presso la sede dell'Organismo di Mediazione o da questo individuata o, ancora, presso qualunque altra sede scelta di comune accordo dalle parti interessate. In tale ultimo caso, tutte le spese, ivi comprese quelle eventuali di trasferta del mediatore e degli eventuali ausiliari saranno a carico delle parti. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente. Costituisce impegno reciproco delle parti cooperare tra loro e con il mediatore per il buon esito della procedura. In ogni momento ciascuna parte può interrompere la procedura in corso.
3. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.
4. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
5. Quando le parti non raggiungono un accordo e ne facciano concorde richiesta, il mediatore formula una proposta di conciliazione qualora disponga degli elementi necessari. Salvo diverso accordo delle parti, il mediatore non può indicare nella proposta alcun riferimento alle dichiarazioni rese dalle parti o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
6. In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta.
7. Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti che se il provvedimento che definisce il giudizio:
a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonchè al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.
8. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
9. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.
10. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
Art. 9
Conclusione del procedimento di mediazione
1. Il procedimento si conclude:
a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti e/o del loro legale per l'ipotesi in cui sia previsto obbligatoriamente;
b) a seguito di recesso dell'ODM per giusta causa (abrogato: ex art. 11 comma 5 del presente regolamento);
c) quando anche una sola parte interrompe la procedura;
d) quando le parti raggiungono un accordo;
e) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore su loro richiesta congiunta;
f) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;
g) salvo diverso accordo delle parti, decorsi quattro mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della domanda stessa.
2. La sospensione o la cancellazione dell'ODM dal registro non hanno effetto sul procedimento in corso.
3. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.
5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione o della sua interruzione della procedura.
6. Il processo verbale, redatto in tanti originali quante sono le parti più uno, è depositato presso la segreteria dell'ODM (abrogato: e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono).
7. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
8. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'ODM ed allegata al presente regolamento sotto la lettera c). La scheda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere trasmessa al responsabile del Registro degli Organismi presso il Ministero della Giustizia secondo quanto disposto dalla legge e dal regolamento.
Art. 10
Indennità
1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di Euro 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto, in solido da ciascuna parte, l'importo indicato nella tabella A allegata al DM 180/2010 cosi come riportata nell'allegato a) al presente regolamento.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A ove sono indicati gli importi al netto dell'IVA in quanto dovuta:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 8, comma 5 del presente regolamento;
d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del D.lgs. n. 28/2010 deve essere ridotto di un terzo per i primi tre scaglioni e della metà per i restanti salvo quanto previsto alla successiva lettera e) e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti nel presente articolo se non quello di cui alla precedente lettera b);
e) deve essere ridotto a euro 40,00 per il primo scaglione e ad euro 50,00 per tutti gli altri scaglioni quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Fermo quanto stabilito alla lettera e) del precedente comma, si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento sino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura pari a quanto dovuto da ciascuna parte per il caso di insuccesso della mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. n. 28/2010.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso l'ODM, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonchè a produrre, a pena di inammissibilità dell'istanza la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
14. Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.
15. Le indennità dovute dalle parti dovranno essere corrisposte prima del rilascio del verbale di conclusione del procedimento.
Art. 11
Responsabilità dell'Organismo
1. Il mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione e non può delegare a terzi nemmeno il compimento di singoli atti.
2. L'Organismo di Mediazione non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni sia per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui al presente regolamento e all'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, sia nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante ha facoltà di effettuare la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.
3. L'applicazione e l'interpretazione del presente regolamento sono di competenza esclusiva dell'Organismo di Mediazione
Art. 12
Procedure telematiche eventualmente utilizzate
1. Ove l'Organismo di Mediazione si avvalga di una piattaforma on line per lo svolgimento del servizio di mediazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento si applicherà in quanto compatibile.
Art. 13
Tirocinio assistito
1. Gli iscritti all'albo degli avvocati o al registro dei praticanti del foro di Sanremo che siano mediatori già in possesso di una specifica formazione potranno partecipare gratuitamente ad un numero massimo di 20 casi di mediazione che verranno svolti presso l'ODM.
2. Il tirocinio è unicamente consentito al fine del conseguimento, da parte dell'interessato, il quale dovrà presentare all'ODM apposita istanza scritta attestante la sua condizione, dell'aggiornamento biennale richiesto dall'art. 4, comma 3, lettera b) del D.lgs. n. 28/10.
3. Il tirocinante sarà soggetto, in quanto con esso compatibili, a tutti gli obblighi ed ai divieti previsti dal regolamento e dallo statuto dell'ODM per i propri mediatori e si dovrà attenere con particolari scrupolo e diligenza alle disposizioni organizzative che l'organismo gli fornirà.
Allegati:
A) - Tariffario - tabella indennità;
B) - Codice etico;
C) - Scheda di valutazione.
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