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Reintroduzione dell'udienza filtro nei processi penali di competenza del Tribunale di Sanremo: modalità e tempi di attuazione

La Presidenza del Tribunale ha reso noto che, dando corso a quanto concordato nella riunione della commissione per il monitoraggio del nuovo processo penale” tenutasi il 10 dicembre 2009, con cui è stata concordata la reintroduzione della c.d.udienza-filtro (o di smistamento) per i processi penali di competenza del giudice monocratico, ha finalmente determinati tempi e modi di attuazione di tale udienza.
Pertanto:
1) le prime udienze-filtro sono previste nel prossimo mese di giugno;
2) sono previste con cadenza mensile;
3) per tutti i giudici monocratici (sia della sede circondariale di Sanremo sia della sezione distaccata di Ventimiglia) giorno di celebrazione dell’udienza-filtro è il primo mercoledì del mese;
4) se il primo mercoledì del mese e' festivo, l’udienza filtro e' differita al successivo mercoledì non festivo;
5) se il giudice assegnatario dei processi è assente (per ferie o altro impedimento) il giorno dell’udienza-filtro, il sostituto rinvia i processi all’udienza-filtro del mese successivo (o, in base alle disposizioni impartite dal collega assente, distribuendo i processi su due udienze-filtro successive);
6) nel corso delle udienze-filtro sono svolte le seguenti attivita':
- accertamento della regolare costituzione delle parti;
- proposizione e decisione sulle questioni preliminari e sulle eccezioni delle parti;
- presentazione delle istanze di riti alternativi (applicazione di pena su richiesta e rito abbreviato);
- presentazione delle istanze di oblazione;
- decisione conseguente alle rinunzie ad opposizioni proposte avverso decreti penali;
- dichiarazione di apertura del dibattimento e richieste di prova.
Solo nel caso di impedimento del difensore o dell’imputato, ritenuto legittimo dal giudice, le attività sopramenzionate sono procrastinate ad un’udienza-filtro successiva. Le udienze successive a quella di smistamento sono fissate lasciando decorrere un termine di almeno 60 giorni, onde consentire alle parti di provvedere alla citazione dei rispettivi testimoni (non citati per l’udienza-filtro).


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