Legge 29 marzo 2001 n.
134 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 20 aprile 2001 n. 92
Art. 19 1. Al testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: All'art. 10 è inserito il
comma l-ter): "le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli
oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato,
anche quando siano eseguite da persone fisiche". All'art. 65 è inserito il
comma 2-bis: "Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni
pubbliche, di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute, effettuate
per il pagamento delle spese di difesa dei soggetti ammessi al patrocinio
a spese dello Stato, non si applica il limite di cui al comma 1, anche
quando il soggetto erogatore non abbia le finalità statutarie istituzionali
di cui al medesimo comma 1".
Art. 20 1. Presso il consiglio dell'ordine
degli avvocati è istituito, con addetti anche avvocati designati
dal consiglio, un servizio di informazione e consulenza per l'accesso al
patrocinio a spese dello Stato e sulla difesa d'ufficio. 2. Il servizio fornisce al pubblico
i dati necessari per conoscere: a) i costi dei procedimenti giudiziali,
con riguardo alle spese e alle eventuali imposte, nonché i requisiti,
le modalità e gli obblighi per l'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato; b) i presupposti, le modalità
e gli obblighi per la nomina del difensore d'ufficio. 3. A richiesta, il servizio fornisce
a chiunque si trovi in una situazione di conflitto potenzialmente produttiva
di una controversia civile, penale o amministrativa le informazioni di
cui al comma 2, specificate con riferimento al problema prospettato, ai
fini della valutazione dell'opportunità dell'instaurazione di o
della costituzione in un giudizio ovvero della sperimentazione di un metodo
di risoluzione alternativa del conflitto. 4. Con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, é determinato il contributo, da porre
a carico degli utenti, per le spese del servizio di cui al comma 3, in
misura tale da assicurare la più ampia possibilità di accesso. 5. Il Ministero della giustizia
può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, che diano
la propria disponibilità a concorrere a titolo gratuito all'espletamento
del servizio, anche ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997
n. 449.
Art. 21 1. Il Governo è autorizzato
ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17
comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400, concernenti la disciplina dei
pagamenti in favore dello Stato e del recupero delle spese anticipate dallo
Stato nei procedimenti in cui vi sia stata ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, con abrogazione delle norme di legge incompatibili. 2. Entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate con regolamento,
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400,
e successive modificazioni, le norme di attuazione delle disposizioni di
cui al capo II della legge 30 luglio 1990, n. 217, introdotto dall'articolo
13 della presente legge.
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