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Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Sanremo
premesso
che da un incontro avvenuto con i magistrati del settore penale lo scorso 24/10/2003 è emerso un orientamento in tema di liquidazione del compenso del patrocinatore a spese dello Stato per cui è ora ritenuta necessaria, ai fini della liquidazione del compenso in questione, l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 81 D.P.R. 115/02.
Tanto premesso,
delibera
di sottoporre all’attenzione di tutti i Colleghi interessati le seguenti indicazioni:
a) nella cause in corso i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, che siano assistiti da avvocati non iscritti nell’elenco di cui all’art. 80 D.P.R. cit., saranno avvertiti di quanto sopra e, quindi, invitati a nominare un avvocato iscritto;
b) la liquidazione dei compensi per l’assistenza di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato avverrà solo a favore di avvocati iscritti nell’elenco di cui all’art. 81 cit.;
c) gli avvocati iscritti nell’elenco di cui all’art. 81 cit. potranno avvalersi di sostituti processuali, anche non iscritti, ferma restando l’eccezionalità del ricorso all’istituto della sostituzione processuale, al fine di non frustrare le finalità della legge;
d) quanto alla liquidazione dei compensi relativi a prestazioni già completate a favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, la stessa sarà effettuata anche a favore di avvocati non iscritti nell’elenco di cui all’art. 81 cit., trattandosi di prestazioni eseguite nel vigore del precedente orientamento interpretativo;
e) nel predisporre le richieste di liquidazione sarà indicata l’iscrizione all’elenco di cui all’art. 81 cit.; sarà inoltre indicata la natura del procedimento, l’eventuale reato o i reati ascritti all’imputato, l’esistenza di udienze di mero rinvio.
Sanremo, 27/10/2003

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