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:: oggi :: totale
:: presenti ora

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Il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Sanremo premesso
che
da un incontro avvenuto con i magistrati del settore penale lo scorso
24/10/2003 è emerso un orientamento in tema di liquidazione del compenso
del patrocinatore a spese dello Stato per cui è ora ritenuta necessaria,
ai fini della liquidazione del compenso in questione, l’iscrizione nell’elenco
di cui all’art. 81 D.P.R. 115/02. Tanto
premesso,
delibera
di
sottoporre all’attenzione di tutti i Colleghi interessati le seguenti
indicazioni: a)
nella cause in corso i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato,
che siano assistiti da avvocati non iscritti nell’elenco di cui all’art.
80 D.P.R. cit., saranno avvertiti di quanto sopra e, quindi, invitati a
nominare un avvocato iscritto; b)
la liquidazione dei compensi per l’assistenza di soggetti ammessi al
patrocinio a spese dello Stato avverrà solo a favore di avvocati iscritti
nell’elenco di cui all’art. 81 cit.; c)
gli avvocati iscritti nell’elenco di cui all’art. 81 cit. potranno
avvalersi di sostituti processuali, anche non iscritti, ferma restando l’eccezionalità
del ricorso all’istituto della sostituzione processuale, al fine di non
frustrare le finalità della legge; d)
quanto alla liquidazione dei compensi relativi a prestazioni già
completate a favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato,
la stessa sarà effettuata anche a favore di avvocati non iscritti nell’elenco
di cui all’art. 81 cit., trattandosi di prestazioni eseguite nel vigore
del precedente orientamento interpretativo; e)
nel predisporre le richieste di liquidazione sarà indicata l’iscrizione
all’elenco di cui all’art. 81 cit.; sarà inoltre indicata la natura
del procedimento, l’eventuale reato o i reati ascritti all’imputato, l’esistenza
di udienze di mero rinvio. Sanremo,
27/10/2003
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