Nota del
Consiglio Nazionale Forense sul gratuito patrocinio, in risposta a quesiti e
rilievi formulati da Ordini e Associazioni (delibera del 21 febbraio 2003)
Quesito sul
requisito di anzianità professionale per l'iscrizione degli elenchi dei
difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato.
Con
nota 30 novembre 2002, l’AIGA, auspicando l’abolizione del limite di
anzianità professionale richiesto dalla lett. c) dell’art. 81 del T.U. n. 115
del 2002, sollecita il C.N.F. ad adottare una circolare volta a chiarire che il
periodo di sei anni di anzianità decorre dal giorno dell’abilitazione
professionale se seguita dall’iscrizione all’Albo, invitando, di
conseguenza, a tener conto di tale interpretazione nella compilazione degli
elenchi dei professionisti legali abilitati al patrocinio a carico dello Stato.
A favore di tale canone ermeneutico l’AIGA richiama il decreto 5 ottobre 2002
del Tribunale di Roma.
Questo Consiglio rileva che la scelta normativa è limitativa per l’esercizio
dell’attività professionale dei colleghi più giovani e prende atto che con
sentenza n. 166/03 il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo
–Sezione di Pescara ha ritenuto “formale” e “restrittivo” il criterio
dell’anzianità professionale individuata con riferimento alla data di
iscrizione all’albo, piuttosto che con riferimento alla data di iscrizione nel
registro dei praticanti abilitati al patrocinio.
Rileva tuttavia che l’interpretazione proposta trova ostacolo non superabile
nel chiaro tenore letterale della disposizione contenuta nell’art. 16, comma
1, del r.d.l. 27.11.1933 n. 1578, a norma della quale “Per ogni tribunale
civile e penale è costituito un albo di avvocati. La data di iscrizione
stabilisce l’anzianità per ciascun professionista”.
Ciò posto, non sembra di potersi dubitare che la lettera c) dell’art. 81,
individuando fra i presupposti per l’iscrizione nell’elenco quello
dell’anzianità professionale, non possa, in difetto di altre indicazioni, che
avere riferimento al criterio che individua il requisito dell’anzianità
professionale, come previsto dall’ordinamento professionale forense.
Nella stessa nota, in relazione al requisito dell’attitudine ed esperienza
professionale, l’AIGA, segnalando che esso è fonte di disomogeneità di
trattamento da parte dei diversi Ordini territoriali, suggerisce che tale
requisito sia tradotto in un’attestazione, simile a quella richiesta
dall’art. 29, comma 1, bis disp att. c.p.p., ai fini dell’iscrizione
nell’elenco dei difensori d’ufficio da rilasciarsi all’esito della
frequenza di corsi di aggiornamento professionale organizzati dagli Ordini
territoriali.
Questo Consiglio, pur auspicando l’organizzazione di corsi volti
all’aggiornamento professionale anche per i difensori iscritti all’elenco
previsto dall’art. 81 T.U., ritiene di dover confermare quanto già in
precedenza espresso e, cioè, che: «Il requisito previsto dalla lett. a) deve
ritenersi soddisfatto quando ricorrano i presupposti di cui alle lett. b) e c):
esso va, quindi, utilizzato come criterio di interpretazione degli altri due
presupposti. Infatti, una diversa interpretazione della norma attribuirebbe al
Consiglio dell’Ordine un potere meramente discrezionale e di difficile
controllo, che, se non rettamente e rigorosamente esercitato, potrebbe essere
fonte di comportamenti ingiustificatamente discriminatori».
Quesito sulla competenza alla formazione degli elenchi dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato.
Il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano, prendendo atto
dell’affermazione contenuta nella circolare interpretativa di questo
Consiglio, secondo cui l’istituzione degli elenchi compete esclusivamente ai
Consigli dell’Ordine che hanno sede nel distretto di Corte d’Appello,
esprime al riguardo il proprio dissenso, affermando, invece, la competenza degli
Ordini circondariali alla formazione dei predetti elenchi.
Questo Consiglio non ritiene di discostarsi dall’interpretazione già data,
posto che l’art. 80 del T.U. stabilisce testualmente la competenza dei
Consigli dell’ordine “del” distretto di Corte d’Appello e non dei
consigli dell’Ordine che abbiano sede “nel” distretto di Corte
d’Appello.
Quesiti
sul requisito dell'assenza di sanzioni
disciplinari per l'iscrizione degli elenchi dei difensori abilitati al
patrocinio a spese dello Stato.
1) Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, preso atto della
rilevanza ostativa delle sanzioni disciplinari ai fini dell’iscrizione
nell’elenco degli avvocati abilitati, e preso atto che questo Consiglio ha
evidenziato la contrarietà della norma ai principi generali dell’ordinamento
“che attribuiscono alla pena funzione rieducativa e non meramente
repressiva”, chiede di conoscere se vi sia un limite temporale di ordine
generale alla valutabilità dei procedimenti disciplinari a carico degli
iscritti e se tale limite possa, in ipotesi, trovare applicazione anche ai fini
dell’iscrizione nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese
dello Stato.
Questo Consiglio ritiene che all’individuazione di un limite temporale ai fini
della rilevanza osti il tenore letterale della disciplina normativa, tanto più
che tale interpretazione trova conferma nell’ordinanza n. 229 del 28 giugno
2002 della Corte Costituzionale. In questa ordinanza, infatti, la Corte ha
ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata in relazione all’art. 17 bis della legge 29 marzo
2001, n. 134, «nella parte in cui prevede che l’imputato, istante per
l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, possa nominare il proprio
difensore solo nell’ambito di uno speciale elenco», rispetto agli artt. 3 e
24, comma 3, della Costituzione, sull’assunto che «la previsione di uno
speciale elenco nell’ambito del quale l’imputato istante per l’ammissione
al patrocinio a spese dello Stato, possa nominare il proprio difensore, risulta
ragionevolmente orientata ad assicurare la migliore qualità professionale della
prestazione medesima, attraverso una selezione dei patrocinatori garantita tanto
dall’attitudine ed esperienza maturate in ragione di una sperimentata anzianità
professionale, quanto da correttezza deontologica, comprovata dall’assenza di
sanzioni disciplinari: requisiti la cui disamina è rimessa al consiglio
dell’ordine degli avvocati», considerato, peraltro, che tale meccanismo «rivela
piuttosto l’esigenza di particolare dignità e qualità che, nella prospettiva
del legislatore, deve permeare l’esercizio di una prestazione avente
connotazioni e riflessi particolari di carattere pubblicistico, connessi alla
natura del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, in relazione al
quale, per un verso, vengono impiegate risorse economiche della collettività e
la cui necessità, sotto altro profilo origina da una situazione economica del
singolo».
Ciò posto, de iure condendo, il Consiglio Nazionale Forense ritiene che sia
opportuno modificare la disciplina normativa, al fine di adeguarla sia al
principio stabilito dall’art. 27, comma 3, della Costituzione, che attribuisce
alla pena funzione rieducativa, sia al più generale principio di
ragionevolezza, introducendo un limite temporale alla preclusione determinata
dall’irrogazione di sanzioni disciplinari all’iscrizione nell’elenco dei
difensori per il patrocinio a spese dello Stato.
In particolare, questo Consiglio ritiene che, quantomeno per le sanzioni di
carattere formale non impeditive dell’esercizio dell’attività
professionale, possa essere congrua la fissazione di un termine che non ecceda
cinque anni dalla irrogazione della sanzione.
2) Questo Consiglio non ritiene di condividere i dubbi di costituzionalità
sollevati dal Consiglio dell’Ordine di Lucera, in relazione alla disparità di
trattamento che deriverebbe dalla possibilità prevista dall’art. 47 del
R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, per l’avvocato radiato di ottenere la reiscrizione
e, conseguentemente, di essere inserito nell’elenco dei difensori previsto
dall’art. 81 del richiamato T.U., a differenza dell’avvocato attinto da una
sanzione disciplinare di minore entità ed anche non interdittiva, al quale
sarebbe preclusa in ogni caso la possibilità di essere riammesso nell’elenco
dei difensori abilitati al gratuito patrocinio.
Ed invero, tale disparità di trattamento non sussiste, posto che il Consiglio
ritiene che non possa essere inserito nell’elenco dei difensori abilitati al
gratuito patrocinio l’avvocato, cancellato o radiato, che sia stato reiscritto
all’Albo. La reiscrizione, infatti, caducando gli effetti interdittivi della
sanzione, consente l’esercizio dell’attività professionale, ma non per
questo fa venir meno la sanzione come precedente e come “fatto storico”. Ciò
significa che la riammissione all’Albo non fa venir meno il divieto di
inserimento nell’elenco.
3) Questo Consiglio preso atto che numerosi Ordini territoriali (da ultimo,
Taranto, Marsala e Perugia) richiedono un intervento affinché il legislatore
provveda alla revisione della disciplina del gratuito patrocinio, con
particolare riferimento ai requisiti necessari per l’inserimento nell’elenco
dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato, si riserva di assumere le
iniziative più opportune a sostegno delle istanze manifestate dagli Ordini
territoriali.
Rileva, in proposito, di aver già avuto modo di sottolineare, nella propria
precedente circolare esplicativa, che l’estremo rigore della disciplina
dettata dal legislatore non è condivisibile.
Per un verso, infatti, la mancata previsione di un limite temporale alla
previsione degli effetti interdittivi dell’iscrizione nell’elenco dei
difensori per il gratuito patrocinio, per le sanzioni di carattere formale, si
pone in contrasto con i principi generali dell’ordinamento, che attribuiscono
alla sanzione una funzione rieducativa e non meramente repressiva.
Per altro verso, l’anzianità professionale individuata dal legislatore pare
eccessivamente penalizzante, in particolare, per i professionisti più giovani,
per i quali è opportuno che si tenga conto del periodo di esercizio di attività
professionale svolta, quali patrocinatori legali, fino all’iscrizione
all’albo.
Ribadisce quindi l’opportunità che il legislatore intervenga nella direzione
auspicata dai Consigli degli Ordini territoriali e dall’Associazione dei
Giovani Avvocati, al fine di consentire la scelta del difensore fra gli iscritti
all’albo professionale, anche se non inseriti nell’elenco dei difensori
previsto dall’art.81 del d.p.r. n. 115/2002 ed al fine di porre un limite
temporale non superiore a cinque anni alla previsione degli effetti interdittivi
dell’inserimento nell’elenco dei professionisti che siano stati assoggettati
a sanzioni di carattere formale, non impeditive dell’esercizio di attività
professionale.
A tal fine, dispone che questa circolare sia inviata alla Commissione Giustizia
della Camera e del Senato, sollecitando le opportune iniziative.
Home page
|