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Risposta del CNF a quesito COAS sulla disciplina del gratuito patrocinio nel processo civile e amministrativo (delibera del 20 settembre 2002).

Introduzione.

Il Consiglio nazionale forense ha informato in data 21/9/2002 di aver dato – nella seduta amministrativa del precedente 20 settembre – risposta ai quesiti proposti dal Consiglio dell’Ordine di Sanremo sulla disciplina del gratuito patrocinio nel processo civile e amministrativo.

Il quesito del COAS.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sanremo,
premesso che:
- l’art. 91 della legge fallimentare prevede l’anticipazione delle spese da parte dell’Erario solo per gli atti richiesti dalla legge i quali non comprendono le cause che debba iniziare la curatela per revocatorie od altro;
- la legge fallimentare fa riferimento all’istituto del gratuito patrocinio così come regolamentato dalla legge del 1923, che prevedeva espressamente ai commi 4 e 5 dell’art. 16 che, nel procedimento fallimentare, il gratuito patrocinio era concesso se nel patrimonio del fallito non era disponibile il denaro necessario alle spese giudiziarie occorrenti per le procedure che la legge richiede, attribuendo alle autorità competenti il potere di chiedere giustificazioni e praticare indagini che ritengono opportune a meglio chiarire la condizione di povertà;
- che tale legge è stata espressamente abrogata dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e nella nuova disciplina non esiste una norma corrispondente a quella abrogata di cui all’art. 16, ad eccezione delle norme sulla prenotazione del debito di cui agli artt. 146 e 147;
- che l’art. 76 del D.P.R. prevede dei requisiti che mal si applicano all’azienda decotta in quanto fanno riferimento alle sole persone fisiche, come già peraltro la precedente legge;
chiede
a questo Consiglio Nazionale come debba comportarsi il Consiglio dell’Ordine di fronte alle domande presentate dal curatore ed in particolare se, in applicazione di un criterio di interpretazione analogica, si possa autorizzare il patrocinio a spese dello Stato.

La risposta del CNF.

In proposito si deve rilevare che l’istituto del gratuito patrocinio è finalizzato a garantire al cittadino l’effettività del diritto di difesa riconosciuto dall’art. 24 della Costituzione; che questo beneficio ha natura strettamente personale, tanto che l’istanza ai sensi dell’art. 78 comma 2 deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato; che l’art. 119 del T.U. dispone che possono essere ammessi al gratuito patrocinio - nel processo civile, amministrativo e contabile - i cittadini, gli apolidi, gli stranieri, gli enti e le associazioni che non perseguano scopo di lucro e non esercitino attività economica.
Si deve quindi ritenere che la domanda di ammissione al gratuito patrocinio sia atto personale di chi chiede di poter fruire del beneficio e, conseguentemente, non possa essere presentata dal curatore, posto che l’ammissione al gratuito patrocinio è riservata esclusivamente al cittadino persona fisica, tranne l’eccezione relativa agli enti e alle associazioni che non perseguano scopo di lucro e non esercitino attività economica.
Ciò posto si deve ritenere che non sia possibile estendere, in via di interpretazione analogica, l’elenco dei soggetti che la legge espressamente e, quindi, con indicazione da ritenersi tassativa, ammette al beneficio.