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- SITO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI SANREMO -
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Risposta del CNF a quesito COAS sulla disciplina del gratuito patrocinio nel processo civile
e amministrativo (delibera del 20 settembre 2002). Introduzione. Il Consiglio nazionale forense ha informato in data 21/9/2002 di aver dato – nella seduta amministrativa del precedente 20 settembre – risposta ai quesiti proposti dal Consiglio dell’Ordine di Sanremo sulla disciplina del gratuito patrocinio nel processo civile e amministrativo. Il quesito del COAS. Il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sanremo, La risposta del CNF. In
proposito si deve rilevare che l’istituto del gratuito patrocinio è
finalizzato a garantire al cittadino l’effettività del diritto di difesa
riconosciuto dall’art. 24 della Costituzione; che questo beneficio ha natura
strettamente personale, tanto che l’istanza ai sensi dell’art. 78 comma 2
deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, personalmente
dall’interessato; che l’art. 119 del T.U. dispone che possono essere
ammessi al gratuito patrocinio - nel processo civile, amministrativo e
contabile - i cittadini, gli apolidi, gli stranieri, gli enti e le
associazioni che non perseguano scopo di lucro e non esercitino attività
economica.
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