Contributo unificato per la iscrizione a ruolo delle cause
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115
Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
(G.U.
n. 139 del 15-06-2002)
ESTRATTO
TITOLO I Contributo
unificato nel processo civile e amministrativo
ART. 13
(Importi) 1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
a) euro 30 per i processi di
valore fino a 1.100 euro;
b)
euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro
5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonchè per i processi
speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile; c)
euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro
26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza
esclusiva del giudice di pace; d)
euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro
52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile; e)
euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro
260.000; f)
euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro
520.000; g) euro
1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000. 2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto
è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso
importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di
valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 30.
Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo
dovuto è pari a euro 120.
2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis,
per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo
unificato, e' dovuto un importo pari all'imposta fissa di
registrazione dei provvedimenti giudiziari.
3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel
libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di
fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per
morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data
di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di
finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.
4. abrogato.
5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza
dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro
672.
6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del
valore indicato al comma 1, lettera f).
6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi
regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro
500; per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti dall'articolo 25, comma
5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto
il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso
nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione della
sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di
euro 250; per i ricorsi previsti dall'articolo 23-bis, comma 1,
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonche' da altre disposizioni
che richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto e' di
euro 1.000; per i predetti ricorsi in materia di affidamento di
lavori, servizi e forniture, nonche' di provvedimenti delle
Autorita', il contributo dovuto è di euro 2.000.
6-ter. L'onere relativo al
pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte
soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e
anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la
soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della
sentenza. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il
diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6-bis e' versato al bilancio dello
Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il
funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali.
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