Contributo unificato per la iscrizione a ruolo delle cause
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
(G.U. n. 139 del 15-06-2002)
ESTRATTO
TITOLO I
Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario
ART. 9
(Contributo unificato) 1. È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10.
1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonche' per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al doppio dell'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.
ART. 10
(Esenzioni)
1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89.
2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.
3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del codice di procedura civile.
4. (abrogato)
5. (abrogato)
6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
6-bis. Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonche' delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, e' in ogni caso dovuto il contributo unificato.
ART. 11
(Prenotazione a debito del contributo unificato)
1. Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico, nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.
ART. 12
(Azione civile nel processo penale)
1. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è
soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna
generica del responsabile.
2. Se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una
somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di
accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo
gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13.
ART. 13
(Importi)
1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonche' per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;
c) euro 206 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
d) euro 450 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 660 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 1.056 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.466 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 146.
2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.
3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel
libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di
fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1- bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per
morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data
di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di
finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.
3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della meta'.
4. (abrogato).
5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza
dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro
740.
6. Se manca la dichiarazione di cui all' articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g).
6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti
ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato e'
dovuto nei seguenti importi:
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il
diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o
di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo
25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso
alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale; b) per le controversie
concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3; c)
per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate
materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, nonche' da altre disposizioni che richiamino il
citato rito, il contributo dovuto e' di euro 1.500; d) per i ricorsi
di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto e' di euro
4.000; e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere
precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo
dovuto e' di euro 600. I predetti importi sono aumentati della meta'
ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi
dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente
comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale
e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.
6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.
6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti
avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali e' dovuto il
contributo unificato nei seguenti importi:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro
2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000
e fino a euro 25.000;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro
25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro
75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro
200.000.
ART. 14
(Obbligo di pagamento)
1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che
deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di
espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni
pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.
3. La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula
chiamata in causa o svolge intervento autonomo, cui consegue l'aumento del
valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al
contestuale pagamento integrativo.
3-bis. Nei processi tributari il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.
ART. 15
(Controllo in ordine al pagamento del contributo unificato)
1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa e' diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.
2. Il funzionario procede, altresi', alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.
ART. 16
(Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato)
1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo
unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del
presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli
interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il
pagamento o l'integrazione del contributo.
1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all' articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , esclusa la detrazione ivi prevista.
ART. 17
(Variazione degli importi)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono apportate le variazioni agli importi e agli scaglioni di valore di
cui all'articolo 13, tenuto conto della necessità di adeguamento alle
variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei
due anni precedenti.
ART. 18
(Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in
cui è dovuto il contributo unificato)
1. Agli atti e provvedimenti del processo penale non si
applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti
e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di
volontaria giurisdizione, del processo amministrativo e nel processo tributario, soggetti al contributo
unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche,
comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste
dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti
processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.
2. La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande
sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non
giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati,
sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui
al comma 1.
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