Contributo unificato per la iscrizione a ruolo delle cause
Circolare
13/5/2002 n. 3 del capo del Dipartimento degli affari di giustizia sul
contributo unificato per le spese degli atti giudiziari
OGGETTO : Contributo
unificato per le spese degli atti giudiziari.
Con riferimento alla
problematica di cui all'oggetto si rappresenta che è stato convertito
in legge con modifiche il decreto-legge n. 28 dell'11 marzo 2002 sul contributo
unificato.
La legge di conversione
11 maggio 2002, n. 91, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11
maggio 2002, è entrata in vigore il 12 maggio 2002.
Per motivi di organicità
si è ritenuto di emanare la presente circolare che comprende anche
le parti ancora in vigore delle circolari n. 1/2002 e n. 2/2002 di questo
Dipartimento, le quali, pertanto, devono ritenersi sostituite dalla presente.
Di seguito verranno
esaminati gli aspetti più rilevanti della legge n. 488/99, così
come modificata dalla legge di conversione. ***** Il comma 1 dell'art.
9 della legge n. 488/99 e succ. mod. stabilisce che il pagamento del contributo
unificato comprende tutti gli atti e provvedimenti dei procedimenti civili,
penali ed amministrativi inclusi quelli ad essi antecedenti, necessari
o funzionali. La formulazione della legge, così come modificata
dalla legge di conversione, rende eloquente che nel pagamento del contributo
unificato sono comprese anche le imposte di bollo dovute sulla procura
alle liti, sull'atto di precetto, sull'atto di pignoramento, sull'atto
di costituzione di parte civile, sulla relazione dell'ausiliario del giudice
e del consulente tecnico di parte, sulla tempestiva istanza di ammissione
al passivo fallimentare, sul provvedimento comunque conclusivo del procedimento,
sul mandato di pagamento emesso dal funzionario, sul decreto di pagamento
del magistrato, sull'istanza per la liquidazione della consulenza, sulle
varie istanze presentate dalle parti, quali differimento, sospensione,
estinzione, perenzione ecc.
La disciplina sul
bollo è invariata per le domande ed istanze presentate da terzi,
non collegate ai processi, perché l'esenzione prevista dal legislatore
è legata ai processi e, quindi, innanzi tutto all'attività
delle parti processuali. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il
terzo che chiede la copia autentica di un atto processuale oltre al bollo
sulle copie (come si evince dal comma 1 dell'art. 9) è tenuto al
pagamento del bollo sull'istanza con cui le chiede; l'istanza per richiedere
il certificato sullo stato del processo civile non è soggetta a
bollo se presentata da una delle parti, è soggetta a bollo se presentata
da un terzo interessato.
Attesa la formulazione
dell'art. 9, comma 1, legge cit. - secondo cui non si applicano le imposta
di bollo, i diritti di cancelleria, i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale
giudiziario agli atti comunque antecedenti, necessari e funzionali dei
procedimenti giurisdizionali - deve ritenersi che l'esenzione dal pagamento
dell'imposta di bollo è indipendente dal risultato della richiesta
di pignoramento o di sfratto. In tali ipotesi gli ufficiali giudiziari
dovranno, quindi, redigere i relativi verbali in carta semplice, e, quindi,
senza l'assolvimento dell'imposta di bollo.
Per quanto riguarda
le copie autentiche è stata introdotta dalla legge di conversione
una norma interpretativa secondo la quale le copie autentiche comprese
quelle esecutive richieste dalle parti del procedimento si intendono esenti
dal bollo.
Per tali copie, pertanto,
non sarà più dovuta l'imposta di bollo, ma continueranno
ad essere dovuti il diritto di copia forfettizzato e il diritto di certificazione
di conformità di cui alla tabella A allegata alla legge 21 febbraio
1989, n. 99 e succ. mod.
La soppressione dei
diritti di cancelleria, effettuata con l'art. 9, l. n. 488/99 e succ. mod.,
infatti, ha inciso in modo molto limitato sui diritti di copia.
Invero, dall'interpretazione
sistematica dei recenti interventi legislativi discende che sono stati
soppressi solo i diritti per le riproduzioni ad uso d'ufficio, quantificati
in modo forfettizzato per il recupero dal D.M. n. 374/89 per il procedimento
penale, quantificati in modo forfettizzato per il pagamento anticipato
della parte che si costituisce, per il procedimento civile dalla legge
7 febbraio 1979, n. 59.
Sono, invece, rimasti
invariati gli importi richiesti per le copie semplici e sono aumentati
gli importi per le copie autentiche ai sensi dell'ultimo comma della tabella
1 allegata all'art. 9 legge cit., quando la copia è rilasciata ad
istanza di parte.
L'incidenza limitata
della soppressione dei diritti di cancelleria sui diritti di copia è
fondata su tre argomenti: il legislatore non
ne ha fatto cenno espresso nell'art. 9, legge n. 488/1999 e si è
limitato a quantificare il diritto di autenticazione (a sua volta componente
del diritto di copia) nella tabella 1 allegata alla legge che contiene
le quantificazioni del contributo unificato; il legislatore successivo
(art. 145, comma 70, legge 23 dicembre 2000 n. 388, che ha modificato l'art.
3 della legge 10 ottobre 1996, n. 525, con l'introduzione del comma 3 bis)
ha previsto uno strumento generale di adeguamento degli importi riferito
a tutti i diritti di copia, sull'evidente presupposto che l'art. 9 non
li aveva soppressi; il legislatore successivo,
che si è occupato del processo amministrativo (legge 21 luglio 2000
n. 205) in una norma speciale (art. 1, comma 3, 2° periodo, che ha
novellato l'art. 23 della legge 6 novembre 1971, n. 1034), ha soppresso
il diritto di copia in casi particolari, limitandosi a richiedere il costo
di riproduzione sull'evidente presupposto dell'esistenza nell'ordinamento
dei diritti di copia, sicuramente applicabili anche nel giudizio amministrativo. In definitiva, deve
ritenersi che con le disposizioni contenute nella tabella 1 allegata alla
legge sul contributo unificato l'attività di autenticazione svolta
dai funzionari è stata inequivocabilmente collegata all'atto e che
il costo per questa (individuato dal comma 6 della tabella 1 allegata all'art.
9 legge citata) si va a sommare agli altri importi previsti (ai sensi della
tabella A allegata alla legge citata n. 99/1989 e succ. mod., e collegati
al numero delle pagine) e sostituisce il corrispondente importo (lire 8000)
precedentemente stabilito per la stessa funzione.
Una interpretazione
diversa, tendente a ritenere che l'importo, previsto al comma 6 della tabella,
allegata all'art. 9 legge cit., sostituisca integralmente la tabella A
della legge n. 99/89 per le copie conformi, è incompatibile con
la permanenza dei diritti di copia semplice, perché le copie semplici
costerebbero di più delle copie autentiche.
Né l'interpretazione
sostenuta può essere messa in dubbio dall'espressione letterale
"diritto unico", perché tante volte il legislatore l'ha usata impropriamente
e perché si può spiegare con il riferimento all'attività
di autenticazione collegata all'atto.
In caso di urgenza
sono dovuti i relativi diritti di cui al n. 14 della tabella allegata alla
legge 24 dicembre 1976, n. 900 e succ. mod.
I diritti di copia
dovranno essere pagati, come in precedenza, attraverso l'uso delle marche
da bollo (cfr., sul punto, il commento al comma 11 bis dell'articolo 9
alla citata legge 488/1999 e succ. mod.).
Si rammenta che la
legge 10 ottobre 1996, n. 525, nel prevedere un aumento generalizzato dei
diritti di cancelleria, ha stabilito all'art. 3 n. 4 una riduzione a metà
di tali diritti relativamente agli uffici dei giudici di pace. Pertanto,
anche il diritto fisso per le copie degli atti di euro 5,16 deve essere
ridotto della metà per tali uffici.
Si precisa, infine,
relativamente ai diritti di copia, che l'aumento previsto per le copie
autentiche dal comma 6 della tabella 1 è indipendente dal contributo
unificato e, quindi, deve essere pagato anche da chi non si avvalga della
facoltà di cui al comma 11 dell'articolo 9 alla citata legge 488/1999
e succ. mod.
L'ultimo inciso dell'art.
1, comma 1 della legge n. 488/99, come modificato dalla legge di conversione,
esclude che per alcuni procedimenti del tutto marginali non giurisdizionali
che hanno per lo più carattere amministrativo, quali ad esempio,
gli atti di notorietà, dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà,
trascrizione vendita di automobili con riserva di proprietà, pubblicità
dei testamenti, procedimenti di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici
etc., possano ancora applicarsi i diritti di cancelleria previsti per i
procedimenti giurisdizionali. Per questi, pertanto, sarà dovuta,
ove prevista, l'imposta di bollo.
L'imposta di bollo,
difatti, è invariata per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli
uffici giudiziari. Invero, l'ambito di operatività del contributo
unificato risulta limitato ai procedimenti previsti dalla legge stessa
ed agli atti ad essi necessariamente connessi, con esclusione di tutti
quegli affari che, anche se espletati davanti ad un ufficio giudiziario,
non sono correlati ad alcun procedimento e sono destinati a realizzare
esigenze e finalità estranee all'attività processuale.
In proposito, si chiarisce
che il contributo previsto dal comma 2 della tabella 1 allegata alla legge
n. 488/99 è relativo unicamente ai processi amministrativi che si
svolgono dinanzi al T.A.R. e al Consiglio di Stato e non può dunque
essere riferito ai procedimenti di carattere amministrativo, quali quelli
sopra menzionati, di competenza degli uffici giudiziari ordinari.
Si rammenta, inoltre,
che il comma 1 dell'art. 9 prevede una espressa abrogazione dei diritti
di cancelleria in generale che si sostituiscono con un contributo unificato
di iscrizione a ruolo secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella
1 allegata alla citata legge. Pertanto, con l'entrata in vigore della normativa
sul contributo unificato, e salvo quanto, più avanti, detto per
il regime transitorio, i diritti di cancelleria devono considerarsi tutti
abrogati, indipendentemente dal fatto che precedentemente essi non erano
compresi nella forfettizzazione (come, ad esempio, il diritto di registrazione). - Il comma 3 dell'art.
9 legge cit. stabilisce che il contributo unificato deve essere anticipato
dalla parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il
ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza
per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati.
Il contributo deve
essere integrato nell'ipotesi di modifica della domanda, di domanda riconvenzionale,
di chiamata in causa o di intervento autonomo, cui consegua un aumento
di valore del procedimento e nei soli limiti dell'aumento (art. 9, comma
3, legge cit., ultima parte).
In tali ipotesi, nel
silenzio della legge, deve ritenersi che il relativo versamento debba avvenire
per la prima udienza utile.
Si precisa, inoltre,
che il contributo si paga per ciascun grado di giudizio. Conseguentemente
non dovrà essere pagato un nuovo contributo in tutte quelle ipotesi
di riattivazione del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio
ad un grado diverso dal primo. Così, ad esempio, nell'ipotesi di
prosecuzione di un processo sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo.
Relativamente ai procedimenti
possessori di cui al Libro quarto, Titolo I, Capo IV c.p.c., considerata
la loro natura "bifasica" - sommaria che termina con ordinanza e ordinaria
che termina con sentenza - si chiarisce che per la prima procedura (di
natura sommaria) andrà richiesto il pagamento nella misura di cui
al comma 4 della tabella 1 legge citata e per la seconda procedura (quella
di merito di natura ordinaria) andrà richiesto il pagamento di un
autonomo contributo unificato per il procedimento di cognizione ordinaria.
Per i procedimenti
relativi alla esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare (art.
612 e ss. c.p.c.), poiché non vi sono istanze per l'assegnazione
o la vendita di beni pignorati, il contributo deve essere pagato al momento
del ricorso al giudice dell'esecuzione.
L'opposizione all'esecuzione
(art. 615 c.p.c.) e l'opposizione di terzo all'esecuzione (art. 619 c.p.c.),
quali azioni che introducono normali ed ordinari processi di cognizione,
soggiacciono alle regole generali e, quindi, sono soggette al versamento
del contributo al momento della iscrizione a ruolo secondo il valore della
domanda. L'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) soggiace al
contributo fisso di euro 103,30 ai sensi del comma 5 bis della tabella
1 della legge in commento che dovrà essere versato, anch'esso, al
momento della iscrizione a ruolo.
Inoltre, sempre avuto
riguardo ai procedimenti esecutivi, deve precisarsi che la ricevuta di
versamento attestante il pagamento del contributo unificato non deve essere
consegnata all'ufficiale giudiziario, bensì deve essere depositata
nella cancelleria competente secondo quanto disposto in via generale dall'articolo
5 del d.P.R. n.126/2001. - Il comma 4 dell'art.
9 della legge n. 488/99 e succ. mod. disciplina l'esercizio dell'azione
civile nel processo penale.
La norma prevede che
il contributo non sia dovuto nell'ipotesi in cui sia richiesta solo la
pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la parte
civile, oltre all'affermazione della responsabilità civile, chieda
anche la condanna al pagamento di una somma di denaro, il contributo è
dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base all'importo del
valore liquidato in sentenza ed è prenotato a debito per essere
recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.
Le modifiche introdotte dalla legge di conversione al comma 4 chiariscono
che il pagamento del contributo per l'azione civile nel processo penale
è dovuto, oltre che nell'ipotesi di richiesta di condanna al pagamento
di una somma di denaro, anche nell'ipotesi di richiesta di provvisionale,
allorché la domanda venga accolta.
Con riferimento, in
generale, alle costituzioni di parte civile nei processi penali è
opportuno, altresì, precisare che per le costituzioni avvenute prima
del 1° marzo 2002 si applica il regime antecedente l'entrata in vigore
del contributo unificato anche nell'ipotesi in cui la sentenza di condanna
sia emessa successivamente a tale data. Il comma 5 dell'art.
9 legge citata rimette all'avvocato l'attestazione se la controversia sia
soggetta o meno al pagamento del contributo unificato e, in caso positivo,
la determinazione del valore dei procedimenti ai sensi dell'articolo 10
e ss. del codice di procedura civile. Gli uffici, infatti, devono eseguire
un controllo meramente formale di riscontro tra l'importo pagato e quello
previsto nella legge come corrispondente al valore della causa.
Le modifiche introdotte
dalla legge di conversione al comma 5 dell'art. 9 legge cit. recano delle
precisazioni molte utili volte a chiarire che la dichiarazione circa il
valore della causa è dovuta anche nelle ipotesi di prenotazione
a debito del contributo e di esenzione.
Si stabilisce, inoltre,
che nell'ipotesi in cui manchi la dichiarazione dell'avvocato circa il
valore del procedimento, la causa si presume del valore di cui allo scaglione
g) del comma 1 della Tabella 1. E' stata così eliminata una discrasia
del decreto legge n. 28/2002, il quale, abrogando le sanzioni della improcedibilità
e della irricevibilità della domanda, non aveva chiarito quali fossero
i compiti del funzionario di cancelleria nell'ipotesi in cui mancasse la
dichiarazione dell'avvocato circa il valore della causa. Il comma 5 bis dell'art.
9 disciplina il meccanismo di riscossione del contributo unificato, in
caso di mancato o insufficiente pagamento, secondo i principi generali
dettati dai decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237, 26 febbraio 1999,
n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni, che hanno regolato
la materia della riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
Il funzionario addetto
all'ufficio deve verificare la presenza della ricevuta di versamento e
se l'importo risultante dalla stessa è diverso dall'importo del
corrispondente scaglione, individuato sulla base della dichiarazione resa
dall'avvocato.
Il controllo effettuato
dal funzionario è, dunque, come già precisato in precedenza,
un controllo meramente formale di riscontro tra l'importo pagato e quello
previsto nella legge come corrispondente al valore della causa. Infatti,
la legge è inequivocabile nell'attribuire la determinazione del
valore - sulla base delle sopra richiamate regole del codice di procedura
civile - al difensore.
Il meccanismo di riscossione
delineato nel comma in esame consta di due fasi.
La prima prevede l'inoltro
dell'invito bonario al pagamento da parte del funzionario di cancelleria
entro 30 giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione
del contributo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione
resa e il corrispondente scaglione della tabella. Le modifiche apportate
dalla legge di conversione al comma 5 bis allungano il termine per l'invio
dell'invito bonario al pagamento da parte del cancelliere portandolo da
dieci giorni a trenta giorni e precisano che l'invito deve essere inviato
alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancanza di domicilio eletto,
deve essere depositato presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario.
Si precisa, al riguardo, che nel contesto del processo pendente il legislatore
ha limitato al domicilio eletto la possibilità di notifica. Ciò
si fonda sulla circostanza che nel processo la parte elegge domicilio presso
il proprio difensore (articolo 84 c.p.c.). Per il caso, poi, del tutto
marginale, in cui la parte stia in giudizio personalmente (perché
autorizzata ex articolo 82 c.p.c.) e non ha eletto domicilio, il legislatore
ha esteso il meccanismo del deposito in cancelleria, già previsto
dall'articolo 58 disp. att. c.p.c.
Per ciò che
concerne la notifica dell'invito di pagamento deve ritenersi che essa rientri
tra le notifiche a richiesta d'ufficio e che, quindi, debba essere effettuata
mediante l'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 137 c.p.c.
L'invito al pagamento
serve solo all'adempimento spontaneo di una obbligazione ex lege che basterà
menzionare nello stesso invito.
La seconda fase, che
si apre a seguito della inottemperanza all'invito di pagamento, consiste
nella formazione del ruolo e, nel caso di decorso del termine per l'adempimento
computato dall'avvenuta notifica, nella trasmissione del medesimo al concessionario
per la riscossione. Nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi
al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento
o l'integrazione del contributo.
Si rammenta che, a
seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 237/97 e succ. mod., il
ruolo deve essere formato dall'ufficio giudiziario e trasmesso al concessionario
per la riscossione.
Relativamente alla
formazione, al contenuto ed alla consegna del ruolo al concessionario,
si applicano l'articolo 12 e l'articolo 24 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602 e succ. mod. - Il comma 7 dell'art.
9 legge cit. stabilisce che "i soggetti ammessi al gratuito patrocinio
o a forme similari dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo".
Appare evidente che
il legislatore con il termine "esenzione" abbia inteso escludere un "passaggio
di denaro". Invero, il contributo è dovuto, ma la concreta riscossione
si avrà solo se si verificano i presupposti (condanna alle spese
della parte diversa da quella ammessa e dall'amministrazione) e a tal fine
la voce è prenotata a debito. Il comma 8 dell'art.
9 della legge citata individua i procedimenti esenti, cioè non soggetti
al pagamento del contributo unificato.
A norma di tale articolo,
così come modificato dal decreto legge e dalla legge di conversione,
non sono soggetti al pagamento del contributo i procedimenti già
esenti, senza limiti di competenza o di valore dall'imposta di bollo, o
da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché
i procedimenti di rettificazione di stato civile, i procedimenti in materia
tavolare, i procedimenti cautelari attivati in corso di causa, i procedimenti
esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2.500 ed i procedimenti
di regolamento di competenza e di giurisdizione.
Le modifiche apportate
dalla legge di conversione al comma 8 sono volte ad ampliare le ipotesi
di esenzione dal pagamento del contributo unificato.
In particolare, oltre
che per i procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro
2.500 - già menzionati - sono stati esentati dal pagamento del contributo
unificato i procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari,
in materia di assegni per il mantenimento per i minori e, in generale,
quelli riguardanti la prole. Tale ultima esenzione è individuata
per materia indipendentemente dal diverso giudice competente.
Sono stati, altresì,
esentati i procedimenti di interdizione e di inabilitazione, i procedimenti
di dichiarazione di assenza e morte presunta, i procedimenti attinenti
alle disposizioni relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati
e i procedimenti relativi ai rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Infine, dall'esenzione
è espressamente escluso il Capo VI dello stesso Titolo II, che detta
disposizioni comuni in materia di procedimenti in camera di consiglio,
i quali non sono esenti, ma assoggettati, unitamente ai procedimenti di
volontaria giurisdizione, ad una disciplina diversa e prevista dal comma
4 bis della Tabella 1 della legge in esame e, in particolare, per essi
è dovuto il contributo unificato in misura fissa pari a euro 62. - La modifica del comma
11, operata dalla legge di conversione, è volta ad eliminare la
norma, introdotta dal decreto legge n. 28/2002, che prevedeva l'obbligatorietà
del pagamento del contributo anche per le cause pendenti.
Si ritorna, pertanto,
al regime della facoltatività previsto dalla norma originaria della
legge n. 488/99 (art. 9, comma 11) con la possibilità, per i procedimenti
iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso alla
data del 1° marzo 2002, di optare tra il precedente regime o il pagamento
del contributo unificato nella misura del 50%.
La nuova norma chiarisce
poi che la parte - e per essa il difensore - una volta scelto di avvalersi
della facoltà del pagamento del contributo unificato nella misura
ridotta prevista dall'articolo in esame, deve effettuare apposita dichiarazione
sul valore del procedimento.
Non sono previsti
particolari termini per l'esercizio dell'opzione che, quindi, potrà
essere esercitata sino al termine del procedimento.
La norma stabilisce,
inoltre, che non si fa luogo al rimborso, o alla ripetizione di quanto
pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di
diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.
Il riferimento ai
ricorsi, introdotto dalla legge di conversione, chiarisce che la disciplina
del contributo unificato è intesa in senso ampio e cioè non
solo per i procedimenti introdotti con atto di citazione, ma anche per
quelli introdotti con il solo ricorso.
Qualora la parte non
intenda avvalersi della facoltà di cui sopra (pagamento del contributo
in ragione del 50%), valgono le disposizioni vigenti relative all'imposta
di bollo. Per i diritti di cancelleria si applica la tabella allegata alla
legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituita dalla tabella A, allegata
alla legge 6 aprile 1984, n. 57 e poi modificata dalla legge 21 febbraio
1989, n. 99 e dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, limitatamente al n.
3, n. 4, lettera a), n. 5, n. 6 e n. 7 e n. 8.
Per il regime transitorio
si veda più avanti l'apposito paragrafo. La legge di conversione
aggiunge, inoltre, all'art. 1 il comma 11 bis, che realizza un importante
semplificazione per il pagamento degli importi previsti dal contributo:
quella della eliminazione delle marche speciali per diritti di cancelleria,
con conseguente ricorso alle marche da bollo ordinarie che esistono in
commercio anche per tagli minimi. *****
Per ciò che
concerne le novità apportate dalla legge di conversione alla tabella
1 allegata alla legge n. 488/99 e succ. mod., si sottolinea quanto segue.
- Viene sostituito
il comma 1 della tabella 1 allegata alla legge n. 488/99, con altra di
contenuto identico, ma con gli importi arrotondati al fine di eliminare
i decimali.
- Dopo il comma 3 della
tabella, viene aggiunto il comma 3 bis, il quale precisa che "per le procedure
fallimentari, dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura è
dovuto il contributo di cui alla lettera f) del comma 1".
Con tale modifica
è stato, dunque, eliminato ogni dubbio interpretativo derivante
dal fatto che il decreto legge n. 28/2002 faceva riferimento alla sola
ipotesi di cui all'art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Viene,
poi contestualmente aumentato lo scaglione relativo a tali procedure portandolo
così ad euro 672.
Per tutti i procedimenti
in camera di consiglio del tribunale fallimentare opererà lo scaglione
di contributo indicato alla lett. b) del comma 1 della Tabella 1, ai sensi
del comma 4 bis della medesima Tabella, che ha richiamato i procedimenti
del Libro IV, Titolo II, Capo VI del codice di procedura civile (contributo
unificato pari a euro 62).
Per ciò che
concerne le procedure fallimentari è opportuno precisare il diverso
trattamento, ai fini del pagamento del contributo unificato, delle insinuazioni
tempestive e delle insinuazioni tardive.
In particolare le
insinuazioni tempestive, non dovendo essere iscritte a ruolo, non esigono
il pagamento del contributo unificato.
A diverso trattamento
sono invece soggette le istanze tardive. Invero, il complesso delle norme
che regolano l'accertamento del passivo in sede fallimentare, ed in particolare
quelle che attengono alla procedura per l'insinuazione tardiva del credito
(artt. 51, 52, 93 e 101 R.D. 16 marzo 1942, n. 267), conducono ad un particolare
processo di verificazione, inteso ad assicurare un esame rapido dell'accertamento
di tutte le pretese dei creditori.
Tali norme pongono
bene in evidenza la circostanza che l'accertamento in questione è
di natura giurisdizionale-contenziosa ed inderogabile e che, quindi, come
ha ritenuto la Suprema Corte, con costante giurisprudenza, il giudizio
conseguente alla dichiarazione tardiva del credito, in considerazione della
sua autonomia rispetto alla fase di verificazione e accertamento, è
soggetto alla forma ed ai principi del rito ordinario.
La domanda di ammissione
al passivo ed il ricorso per insinuazione tardiva del credito, dunque,
costituiscono l'unico mezzo processuale per proporre la domanda giudiziale,
al fine di far valere il proprio credito nei confronti del debitore fallito
(cfr., fra tutte Cass., Sez. 3°, 29 maggio 1972, n. 1709; Cass., sez.
1°, 18 giugno 1997, n. 5459).
Sulla base della configurazione
di tale giurisprudenza di legittimità, si deve, quindi, ritenere
che il ricorso per insinuazione tradiva, abbia natura di domanda giudiziale,
diretta ad ottenere un provvedimento giurisdizionale che accerta il diritto
di partecipare al concorso.
Appare evidente, quindi,
che il ricorso per insinuazione tardiva sia soggetto al pagamento del contributo
unificato in base al valore del credito per cui si procede.
- Le modifiche apportate
al comma 4 della tabella chiariscono come si determina il valore dei procedimenti
per sfratto ai fini del pagamento del contributo: nei casi di morosità,
il parametro cui riferirsi è l'importo dei canoni non pagati alla
data di notifica della citazione, mentre, nella finita locazione, il valore
è costituita dal canone di un anno. Per tutti e due i casi (morosità,
finita locazione) il contributo è stato comunque dimezzato.
*****
Pagamento del contributo
unificato
In merito alle modalità
di pagamento del contributo unificato, si rinvia al d.P.R. n. 126/2001,
come modificato dal d.P.R. 466/2001.
*****
- Il decreto legge n.
28/2002, così come convertito, modifica inoltre, la legge 24 marzo
2001, n. 89 prevedendo che i procedimenti in materia di equa riparazione
connessi alla salvaguardia dei diritti garantiti dalla Convenzione per
la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sono
esenti dal pagamento del contributo unificato. Si stabilisce, inoltre,
a meri fini chiarificatori, che i procedimenti iscritti prima del 13 marzo
2002 sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti di cancelleria
e dei diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario. *****
Il decreto legge n.
28/2002, così come convertito, modifica, altresì, l'art.
71 del R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 (norme di attuazione del codice di
procedura civile) prevedendo che la nota di iscrizione della causa al ruolo
generale deve contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità
ed il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa
al ruolo.
La norma chiarisce
che il codice fiscale richiesto è quello della parte che iscrive
la causa a ruolo. ***** Disciplina transitoria
La legge di conversione
modifica l'art. 4 del decreto legge n. 28/2002, recante la disciplina transitoria,
stabilendo che per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1° marzo 2002
al giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione
sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizione,
o a integrazione di quanto pagato.
L'intento cui risponde
l'articolo in esame è quello di non rendere applicabili le modifiche
apportate dalla legge di conversione ad atti compiuti nell'intervallo di
tempo intercorrente tra l'entrata in vigore del decreto legge e il giorno
antecedente quello dell'entrata in vigore della legge di conversione per
i quali, espressamente la norma dispone che non si fa luogo a rimborso,
a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.
Si precisa che per
atto compiuto deve intendersi l'avvenuto pagamento del contributo unificato.
Così, ad esempio, se la parte si è avvalsa del decreto legge
n. 28/2002 e ha versato il 20% del contributo per una causa iscritta a
ruolo dal 1992 al 1996, l'atto è compiuto e non può essere
chiesta l'integrazione rispetto al 50% previsto per tutti i processi dalla
legge di conversione. Se è stato inviato l'invito al pagamento per
una delle percentuali previste e vi è stato pagamento, non possono
essere chiesti né rimborsi, né integrazioni sulla base della
disciplina emanata in sede di conversione. Se, invece, all'invito non è
stato dato adempimento - indipendentemente dalla circostanza della decorrenza
o meno del termine per l'adempimento - si applica il nuovo regime previsto
dalla legge di conversione.
Per i procedimenti
dichiarati esenti dalla legge di conversione (procedimenti esecutivi mobiliari
di valore inferiore ad euro 2.500, di opposizione e cautelari in materia
di assegni per il mantenimento per la prole, nonché quelli comunque
riguardante la stessa e i procedimenti di cui al titolo II, capi I, II, III, IV e V, del libro IV del codice di procedura civile) non è
previsto alcun regime transitorio.
Il nuovo regime di
esenzione, pertanto, si applicherà, in conformità all'art.
11 delle disposizioni della legge in generale al codice civile, secondo
cui la legge non dispone che per l'avvenire, solamente ai procedimenti
iscritti a ruolo successivamente alla legge di conversione. Così,
ad esempio, il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro
2500 è esente solo se iniziato dopo l'entrata in vigore della legge
di conversione, mentre se è iniziato prima si applica il regime
precedente: contributo unificato se dal 1° marzo in poi, bolli, diritti,
etc… se antecedente al 1° marzo.
*****
Procedimenti penali
L'art. 9 della legge
n. 488 del 1999 e succ. mod. incide anche sulla disciplina delle spese
dei procedimenti penali.
Infatti, è
previsto che anche per tali procedimenti non possono più applicarsi
le imposte di bollo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti
di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.
Ne deriva che dalla
tabella allegata al d.m. 11 ottobre 1989, n. 347, recante la disciplina
relativa al recupero in misura fissa delle spese dei procedimenti penali,
dovranno essere scorporate le somme relative alle voci suindicate (Diritti
cancelleria di copia; Bollo; Precetto diritti cancelleria).
Rimane la voce dei
diritti e trasferte degli ufficiali giudiziari, quantificata unitariamente
con la chiamata di causa sino all'emanazione di un nuovo regolamento.
In mancanza di una
norma transitoria occorre fare riferimento, anche in tal caso, ai principi
generali ed in particolare al già richiamato art. 11 delle disposizioni
della legge in generale al codice civile.
Per i procedimenti
penali, difatti, le voci soppresse rilevano solo ai fini del recupero forfettizzato
ai sensi del D.M. n. 374/89; conseguentemente è nel momento in cui
nasce il debito nei confronti dello Stato che occorre fare riferimento
per individuare la linea di demarcazione tra il vecchio ed il nuovo regime.
Tale momento è
certamente collegato al passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Pertanto:
- per le sentenze
divenute definitive entro il 28 febbraio c.a., si applica l'intero D.M.
n. 347/89;
- per le sentenze
divenute definitive dal 1° marzo c.a. il nuovo regime.
Si segnala che è
in fase di adozione un nuovo regolamento sostitutivo del D.M. n. 347/1989
ove non saranno più comprese tutte le voci abrogate e saranno individuate
le somme da riscuotere in misura fissa per tutti i procedimenti penali.
*****
Infine, si reputa opportuno
avvisare che il 14 marzo c.a. è stato approvato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri il Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia, redatto dal Nucleo per
la Semplificazione delle Norme e delle Procedure, di concerto con questo
Ministero.
Il Testo Unico riunisce
e coordina tutte le disposizioni legislative e regolamentari che hanno
disciplinato la materia relative alle spese sul processo e verosimilmente
entrerà in vigore il prossimo 1° luglio.
Il testo è
disponibile in internet sul sito del Ministero della Giustizia: www giustizia.it.
13-05-2002
IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO
Gianfranco TATOZZI

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