
Contributo unificato per la iscrizione a ruolo delle cause
Nota del Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile (Prot.
n. 4275)
OGGETTO: Giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative. Procedimento
di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
Alcuni uffici giudiziari, in particolare Uffici del Giudice di Pace, hanno chiesto
chiarimenti in merito alla notifica normativa di cui al numero 2) della lettera b)
del comma 212 dell'art. 2, legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria
2010), che ha introdotto il comma 6-bis dell'articolo 10 del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 nella parte in cui prevede che gli atti del processo di opposizione
alle sanzioni amministrative siano soggetti "soltanto al pagamento del
contributo unificato, nonchè delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato
dall'art. 30" del Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari in
materia di spese di giustizia.
A seguito di tale riforma, pertanto, i processi in oggetto, antecedentemente
esenti "da ogni tassa ed imposta", sono soggetti al pagamento del contributo
unificato e dell'importo forfettario dovuto per le rettifiche a richiesta d'ufficio
mentre continuano ad essere esenti dal pagamento delle altre spese di natura
tributaria quali diritti di copia ed imposta di registro.
Per quanto attiene i processi di competenza del giudice di pace, anche nella
materia in oggetto, rimane vigente la specifica previsione normativa di parziale
esenzione delle spese, disciplinata dall'articolo 46, della legge 21 novembre
1991, n. 374 , pertanto le cause di competenza del giudice di pace, il cui
valore non eccede la somma di euro 1.033, sono soggette al pagamento del
solo contributo unificato, in armonia con quanto previsto per le cause di
diverso oggetto.
Si ritiene opportuno precisare, rispondendo sul punto ad alcuni quesiti, che la
procedura disciplinata dall'articolo 23 della legge 689/81 ed il relativo regime
fiscale, è specifica e non può pertanto trovare applicazione in tipologie
analoghe di opposizioni a provvedimenti sanzionatori dell'amministrazione
pubblica.
Si precisa altresì, richiamando sul punto la risoluzione dell'Agenzia delle
Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, del 30 ottobre 2009, n.
266 che il regime fiscale delle opposizioni, di cui all'articolo 23 della legge
689/81, non trova applicazione nel giudizio di opposizione promosso ai sensi
dell'articolo 615 c.p.c. Omissis
Roma, 28 settembre 2010 IL
DIRETTORE GENERALE
|