Sanremo, via Anselmi 5
Telefono: 0184.587249
Facsimile: 0184.531258
E-mail ordinaria: @
P.e.c.: @
Questo è il sito ufficiale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sanremo, organo elettivo preposto ad adempiere tutti i compiti demandatigli dall'ordinamento della professione di avvocato e dalle altre norme vigenti relativamente al circondario del Tribunale di Sanremo.
Il sito è ospitato sul server Aruba di Aruba S.p.a. (www.aruba.it).
Responsabile è il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sanremo.
L'aggiornamento del sito non avviene con periodicità regolare.
I contenuti del sito sono offerti nell'esercizio di attività precipuamente non economica e non in concorrenza con la radiodiffusione televisiva.
Il Consiglio declina ogni responsabilità per eventuali errori e omissioni relativi alla documentazione e alle informazioni presenti nel sito, che non hanno carattere di ufficialità e non tengono luogo di quelle reperibili direttamente presso la segreteria dell'ordine e presso le autorità e gli enti interessati. I collegamenti a siti esterni sono forniti senza assunzione di responsabilità su completezza e correttezza dei collegamenti stessi e delle informazioni ivi richiamate. Le immagini di questa e di altre pagine del sito sono utilizzabili secondo quanto riportato nella pagina sulle licenze cui si rimanda. La partita i.v.a. del Consiglio è 01075480085.
| |


:: oggi :: totale
:: presenti ora

|

Contributo unificato per la iscrizione a ruolo delle cause
Nota
del Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia
Civile Ufficio I (Prot.
n. 1/14052/44/U-04)
OGGETTO:
Approvazione della Legge Finanziaria per il 2005. Variazione degli importi del
contributo unificato e delle anticipazioni forfetarie delle parti private nel
processo civile.
Omissis
Infine, si rappresenta che la tabella di cui all'art. 30 del D.P.R. n.
115/2002, per la quantificazione delle anticipazioni forfetarie dei privati in
favore dell'erario nel processo civile, è stata abrogata (comma 324 della
Legge Finanziaria) ed in sostituzione è stato introdotto un contributo
forfetario dell'ammontare di 8 euro, secondo la formulazione del comma 323, di
seguito trascritto: "323.
L'articolo 30, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente: 1. "La
parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso
introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata,
fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i
diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la
notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in
modo forfettizzato, nella misura di euro 8, eccetto che nei processi
previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e
successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso
articolo"."
Si pregano le
SS. LL. di diffondere la presente nota a tutti gli Uffici del distretto,
per opportuna conoscenza ed osservanza a decorrere dalla data di entrata
in vigore della Legge Finanziaria.
Roma, 30 dicembre 2004 IL
DIRETTORE GENERALE
Francesco Mele
|