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  Contributo unificato per la iscrizione a ruolo delle cause

Nota del Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio I (Prot. n. 1/14052/44/U-04)

OGGETTO: Approvazione della Legge Finanziaria per il 2005. Variazione degli importi del contributo unificato e delle anticipazioni forfetarie delle parti private nel processo civile.

Omissis
Infine, si rappresenta che la tabella di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 115/2002, per la quantificazione delle anticipazioni forfetarie dei privati in favore dell'erario nel processo civile, è stata abrogata (comma 324 della Legge Finanziaria) ed in sostituzione è stato introdotto un contributo forfetario dell'ammontare di 8 euro, secondo la formulazione del comma 323, di seguito trascritto:
"323. L'articolo 30, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
1. "La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 8, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo"."

Si pregano le SS. LL. di diffondere la presente nota a tutti gli Uffici del distretto, per opportuna conoscenza ed osservanza a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria.
Roma, 30 dicembre 2004
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Mele


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