
Contributo unificato per la iscrizione a ruolo delle cause
Nota
del 14/1/2004 del Dipartimento
per gli Affari di Giustizia, Direzione
Generale della Giustizia Civile, Ufficio
I
OGGETTO: Contributo unificato. Procedimenti esecutivi.
Con
riferimento alla problematica in oggetto, numerosi uffici giudiziari hanno
chiesto chiarimenti sulle problematiche di seguito indicate.
1.
DIFFERIMENTO DELLA VENDITA.
E'
stato chiesto di conoscere se nella procedura esecutiva il rinvio delle
istanze di vendita a richiesta della parte debba essere assoggettato al
pagamento delle maggiori spese cagionate dal rinvio; ciò in quanto lo stesso
comporta una ripetizione della attività di cancelleria necessaria per la
vendita stessa (bandi, avvisi, attività dell'UNEP), analoga a quella posta in
essere dopo l'iniziale istanza ex art. 529 o 567 c.p.c. per la quale va
corrisposto il contributo unificato.
In
merito, deve rilevarsi che nel caso in cui il rinvio sia determinato da un
legittimo ed imprevisto impedimento appare corretto affermare che le
maggiori spese devono ritenersi assorbite nel contributo unificato; ciò,
anche nell'ipotesi in cui il rinvio della vendita sia disposto dal giudice
su richiesta delle parti e sia riconducibile, quindi, ad un interesse di
queste ultime.
Invero,
deve ritenersi che le spese nascenti dal differimento della vendita
(diritti di copia, spese per le notificazioni) - seppure concesso ad
istanza di parte - debbano, comunque, essere viste nella logica
riformatrice del contributo unificato e così fatte rientrare nell'importo
pagato al momento della presentazione dell'istanza di vendita o di
assegnazione.
A
conforto di siffatta interpretazione si richiama quanto previsto nella
relazione all'art. 9 della legge n. 488/99 (istitutiva del contributo
unificato) dove è detto che, in effetti, il nuovo regime "risponde
ad una impostazione profondamente innovativa, prevedendo non più tanti
adempimenti parziali quanti sono gli incombenti o gli adempimenti del
procedimento, ciascuno dovuto in momenti ed a titoli diversi…" ma
"piuttosto l'anticipazione al momento di avvio del procedimento del
versamento di un'unica somma calcolata in modo forfettario…destinata
ad assorbire ogni altra prestazione fino alla conclusione del
procedimento ed indipendentemente dal numero degli atti".
Ancora, il nuovo sistema "mira non tanto ad alterare il saldo
complessivo del gettito, tributario e non, derivante dal settore
giurisdizionale, ma piuttosto a mutarne radicalmente le modalità di
prelievo, in chiave sostanzialmente di semplificazione".
La
ratio della nuova normativa, pertanto, induce a ritenere che
nessun pagamento aggiuntivo possa essere richiesto per il rinvio delle
vendite concesso dal giudice ad istanza di parte.
2.
OMESSA COSTITUZIONE DEL CREDITORE NEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI.
Sul
presupposto che l'attuale disciplina non consente il versamento dei diritti di
cancelleria da parte dell'ufficiale giudiziario nel momento del deposito in
tribunale del pignoramento (art. 543 c.p.c.) - come in precedenza era
stabilito dalla circolare ministeriale dell'allora Direzione Generale degli
Affari Civili e delle Libere Professioni n. 1/97 - è stato chiesto di
conoscere se l'omessa costituzione del creditore provochi comunque
l'impossibilità del recupero delle spese sostenute.
A
tale quesito deve rispondersi positivamente sulla base di quanto in
precedenza osservato sulla ratio e sugli effetti della nuova
normativa.
3.
RICORSO PER LA DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE CON
CONSEGUENTE CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE ESEGUITA E RICORSO PER L'ESTINZIONE
DEL PROCESSO ESECUTIVO PER L'INATTIVITA' DELLE PARTI (EX ART. 630 e 631 C.P.C.)
Sono
stati chiesti chiarimenti in merito alla necessità del pagamento del
contributo unificato per tali tipi di ricorsi nell'ipotesi in cui manchi
l'istanza di assegnazione o di vendita.
In
merito, in considerazione del fatto che la legge istitutiva del contributo
unificato ha previsto, relativamente ai procedimenti esecutivi, il pagamento
del contributo unificato solo al momento del deposito dell'istanza di
assegnazione e vendita (art. 14, comma 1 T.U.), non si ritiene dovuto per
tali procedimenti alcun contributo. Né può sostenersi che per tali
procedimenti debba essere pagato il contributo relativo ai procedimenti in
camera di consiglio pari ad euro 62 (art. 13 lett. a) T.U.) limitato,
appunto, ai processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI del
c.p.c. I procedimenti in questione, invece, come noto, sono disciplinati nel
libro III del c.p.c. relativo al processo di esecuzione.
Per
quel che concerne le spese di notifica e l'imposta di bollo si osserva
quanto segue.
Nel
caso in cui la parte presenti domanda di estinzione della procedura
esecutiva (o di inefficacia del pignoramento) e di cancellazione della
trascrizione dell'atto di pignoramento, il giudice dell'esecuzione,
prima di disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento ex
art. 562 c.p.c. e in ogni altro caso in cui deve dichiarare
l'inefficacia del pignoramento per estinzione del processo, deve sentire
le parti (art. 485 c.p.c.), come disposto dall'art. 172 disp. att.
c.p.c. La comunicazione del decreto che fissa l'udienza, alla quale
devono intervenire il creditore pignorante, i creditori intervenuti ed
il debitore, deve essere comunicato a cura della cancelleria (art. 485,
comma 2 c.p.c.); conseguentemente non si ritiene che possano porsi a
carico delle parti le spese per la notifica dello stesso.
Si
ritiene invece dovuta l'imposta di bollo sull'istanza in quanto
trattasi di un procedimento non sottoposto al pagamento del contributo
unificato (ex art. 18 T.U.).
4.
ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO.
E'
stato chiesto di conoscere se debba essere pagato il contributo unificato
nell'ipotesi di deposito dell'istanza ex art. 495 c.p.c., intesa ad
ottenere dal giudice dell'esecuzione la fissazione dell'udienza per la
determinazione della somma da sostituire alle cose pignorate.
In
merito, deve rispondersi negativamente nella considerazione che detta
istanza non introduce un nuovo procedimento, bensì si inserisce nella
procedura esecutiva già in corso per la quale è stato pagato o prenotato a
debito il relativo contributo unificato.
Se
la richiesta di conversione è inoltrata prima della presentazione
dell'istanza di vendita o di assegnazione deve ugualmente ritenersi che la
stessa sia esente dal pagamento del contributo per gli stessi motivi
indicati sub 3).
Per
ciò che concerne le spese di notificazione valgono sempre le medesime
considerazioni svolte al punto 3). Infatti, poiché il giudice
dell'esecuzione deve sentire le parti in udienza prima di determinare la
somma da sostituire al bene pignorato e cioè deve fissare (non oltre
trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione) l'udienza (art.
495, comma 3 c.p.c.) ed il relativo decreto deve essere comunicato alle
parti dal cancelliere (art. 485 c.p.c.), nel caso in cui manchi
l'istanza di assegnazione o di vendita non sono dovute da parte
dell'istante le spese per la notificazione dei biglietti di cancelleria.
Si
ritiene, invece, dovuta l'imposta di bollo sull'istanza trattandosi di
procedimento non soggetto al pagamento del contributo unificato (ex
art. 18 T.U.).
5.
ISTANZE PER LA RESTITUZIONE DEI TITOLI NEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO MOBILIARI ED
IMMOBILIARI E NELL'IPOTESI DI INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO EX ART. 497 C.P.C.
E'
stato chiesto di conoscere se, nell'ipotesi in cui il creditore procedente o
intervenuto intenda rinunciare agli atti del procedimento esecutivo facendo
istanza di restituzione del titolo prima che sia stata proposta istanza di
assegnazione o vendita, o nell'ipotesi di decorso del termine di efficacia del
pignoramento ex art. 497 c.p.c., la domanda sia soggetta o meno al pagamento
del contributo unificato.
A
tale quesito deve rispondersi negativamente. Tali istanze, infatti, anche se
presentate prima dell'istanza di assegnazione o vendita dei beni, non danno
luogo ad un'autonoma attività processuale che giustifichi il pagamento del
contributo.
Si
ritiene, tuttavia, dovuta l'imposta di bollo in quanto non dovuto il
contributo unificato (ex art. 18 T.U.).
Tutto
quanto sopra esposto, si prega la S.V. di voler diffondere la presente nota
a tutti gli uffici del distretto interessati.
14-01-2004
IL
DIRETTORE GENERALE
FRANCESCO
MELE

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