
Circolare
6/5/2003 del direttore generale del Dipartimento per gli affari di giustizia su
natura giuridica e pagamento del contributo unificato in caso di ricorso avverso
provvedimenti di rigetto delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, opposizioni ai decreti di pagamento ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002
OGGETTO :
ricorso
avverso provvedimenti di rigetto delle istanze di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato - opposizioni ai decreti di pagamento ex art. 170 D.P.R. n.
115/2002 - natura giuridica e pagamento del contributo unificato.
Con riferimento alla
problematica di cui all'oggetto si osserva quanto segue. ***** Gli articoli 99 e 170 del D.P.R.
115/2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia) disciplinano, rispettivamente, il procedimento di ricorso
avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato in materia penale e l'opposizione al decreto di pagamento del
compenso agli ausiliari del magistrato o ai collaboratori che, comunque, abbiano
prestato la propria attività nell'interesse del procedimento. Come
è noto, la tipologia del ricorso è, in entrambi i casi, quella speciale
prevista per gli onorari di avvocato (art. 29 ss. L. 794/42) e l'ufficio
giudiziario procede in composizione monocratica (art. 99 comma 2 T.U.). ***** Ciò premesso, numerosi
uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere se tali procedimenti debbano o meno
essere assoggettati al pagamento del contributo unificato di cui agli articoli 9
ss. del T.U. sulle spese di giustizia. Al
quesito deve rispondersi positivamente. Invero,
la natura del giudizio di opposizione alla liquidazione degli onorari è
pacificamente individuato tra quelli della volontaria giurisdizione. Tale
procedimento, che è richiamato quale modello della normativa oggetto di esame,
è del tutto autonomo rispetto al giudizio che ha originato la pretesa; tale
autonomia impedisce, quindi, di poterlo assimilare alle altre ipotesi di
strumentalità che il testo unico contempla come motivo di esenzione dal
pagamento del contributo unificato (cfr., ad esempio, l'art. 10 comma 5 T.U.). Nè,
in contrario, può dedursi quanto stabilito nella sentenza, emessa dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte di cassazione, n. 25 del 6 dicembre 1999, con la quale
è stata individuata la competenza del giudice penale a conoscere del
procedimento avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato. Tale pronuncia, infatti, dà espressamente atto dell'autonomia del
procedimento ex art. 29 della legge n. 794 del 1942 rispetto a quello
principale, limitandosi ad argomentare l'accessorietà del medesimo ai soli fini
del riparto della giurisdizione tra il giudice civile e quello penale. Ciò,
tra l'altro, è confermato anche da l fatto che il giudice penale, nel decidere,
deve comunque applicare il rito camerale previsto dall'art. 29 della legge n.
794 del 1942 e non già quello peculiare del processo penale, disciplinato
dall'art. 127 c.p.p. Il
procedimento in questione, in definitiva, come già detto, è del tutto distinto
da quello di merito che lo ha occasionato e segue regole di impugnazione e di
definizione del tutto autonome rispetto al procedimento originario. Tale
autonomia, evidentemente, deve riflettersi anche ai fini della previsione del
pagamento del contributo unificato. Conclusivamente,
deve ritenersi che nelle ipotesi di ricorso avverso il rigetto delle istanze di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato e per i procedimenti di opposizione
ai decreti di pagamento previsti dall'art. 170 del citato Testo Unico sulle
spese di giustizia sia dovuto il pagamento del contributo unificato, previsto
dall'art. 13 lett. a) del medesimo testo Unico, pari ad euro 62. Si
segnala, in ultimo, che entrambi i ricorsi in questione devono essere iscritti
nel "ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in
camera di consiglio" (art. 13, n. 18, D.M. n. 264 del 27 marzo 2000). Le
SS.VV. sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del
distretto interessati. Il
Direttore Generale Francesco
Mele
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