
Contributo unificato di iscrizione a ruolo
Circolare
13/7/2002 del capo del Dipartimento degli affari di giustizia sul contributo
unificato per le spese degli atti giudiziari
OGGETTO : Contributo
Unificato per le spese degli atti giudiziari.
Con riferimento alla
problematica di cui all'oggetto e avuto riguardo ai dubbi e alle perplessità
avanzate da taluni uffici giudiziari, si reputa opportuno fornire ulteriori
chiarimenti. ***** L'art. 10, comma 2
T.U. comprende tra i procedimenti esenti "il processo, anche esecutivo,
di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della
prole, e quello comunque riguardante la stessa".
Orbene, stante l'ampia
dizione della legge, deve ritenersi che l'esenzione riguardi tutti i procedimenti
"comunque" relativi alla prole intesa come persone minori d'età,
indipendentemente dal diverso giudice competente. Sono compresi, pertanto,
anche i procedimenti di competenza del giudice tutelare. *****
L'art. 10, comma cinque
T.U. prevede, inoltre, che non siano soggetti a contributo i procedimenti
cautelari attivati in corso di causa.
Si precisa, però,
che il reclamo avverso tali provvedimenti è, viceversa, soggetto
al pagamento del contributo unificato previsto per i procedimenti in camera
di consiglio, pari ad euro 62. *****
In merito ai procedimenti
possessori deve ritenersi superato quanto detto nella circolare n.
3/2001 di questo Dipartimento in merito alla necessità di procedere
ad un ulteriore versamento del contributo, allorché dalla fase di
cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria.
Invero, i suddetti
procedimenti pur se strutturati in due fasi - l'una a cognizione sommaria
destinata a concludersi con ordinanza, l'altra a cognizione piena destinata
a concludersi con sentenza - mantengono comunque una connotazione unitaria,
tant'è che le due fasi sono entrambe rette da un unico ricorso introduttivo.
Per tale motivo, il
procedimento possessorio è assoggettabile soltanto al pagamento
del contributo indicato nell'art. 13, comma tre T.U. *****
Con riferimento a quanto
previsto dall'art. 18 del Testo Unico si rammenta che il contributo unificato
comprende le imposte di bollo sulle copie autentiche, anche esecutive,
degli stessi atti processuali, purché richieste dalle parti. Sono,
pertanto, esenti dal pagamento dell'imposta di bollo anche le copie delle
sentenze richieste in forma esecutiva allo scopo di procedere alla esecuzione
forzata.
In tale ipotesi, infatti,
la notificazione del titolo in forma esecutiva costituisce il primo necessario
adempimento funzionale al procedimento di esecuzione forzata, procedimento
che sarà poi assoggettato al contributo al momento della presentazione
dell'istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati. *****
In merito poi alla
disciplina
transitoria deve precisarsi che quanto detto nella circolare n. 3/2002
di questo Dipartimento relativamente ai procedimenti iscritti a ruolo dal
1° marzo 2002 al giorno antecedente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione, vale anche per i procedimenti pendenti nel
medesimo periodo.
Conseguentemente,
se una delle parti si è avvalsa del decreto legge n. 28/2002 e ha
versato il contributo unificato nelle percentuali ivi previste, l'atto
è compiuto e il procedimento proseguirà secondo le regole
del nuovo regime.
Se, invece, il contributo
non è stato versato, le parti, a norma dell'art. 265, comma 1 T.U.,
sono libere di optare tra il precedente regime ovvero il versamento del
contributo unificato nella misura del 50%.
Ovviamente, se la
parte opta per la prosecuzione con il vecchio regime, dovrà regolarizzare
gli atti eventualmente compiuti nella fase transitoria per i quali non
sono stati pagati bolli e diritti.
Se la parte opta per
il pagamento del contributo unificato nella misura del 50% dovrà
regolarizzare gli atti compiuti nella fase transitoria con il pagamento
dei bolli e dei diritti fino a quando non avrà esercitato l'opzione.
Non dovrà essere
effettuata, invece, alcuna regolarizzazione per il periodo transitorio
se il procedimento pendente rientrava tra i procedimenti esenti, ai sensi
del D.L. n. 28/2002.
Si pregano le SS.LL.
di voler tempestivamente diffondere la presente circolare a tutti gli uffici
interessati.
13-07-2002
IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO
Gianfranco TATOZZI

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