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Le massime sono organizzate secondo l’ordine delle disposizioni del codice o della legge speciale cui si riferiscono e sono precedute, oltre che dall’indicazione dell’articolo di riferimento, da alcune parole chiave, atte a sintetizzarne il contenuto (riproduzione riservata).

Art. 2643 c.c.

Tutela dei diritti – trascrizione – sentenza dichiarativa di trasferimento di immobile.

La sentenza dichiarativa del verificatosi trasferimento della proprietà di un immobile, mediante scrittura privata non autenticata, non è trascrivibile (cfr. Cass. 4716/99).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 6/6/2002

Art. 2729 c.c.

Tutela dei diritti – prove – presunzioni.

La prova del danno all’immagine o alla reputazione può essere data con ogni mezzo, ed anche attraverso presunzioni, che, ai sensi dell’art. 2729 c.c., debbono fondarsi, peraltro, su circostanze gravi, precise e concordanti e non sulla semplice "ragionevolezza" delle asserzioni dell'interessato circa il pregiudizio all'immagine ed il discredito professionale o personale (cfr. Cass. 6507/01).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 6/5/2002

Art. 2734 c.c.

Tutela dei diritti – prove – confessione.

Secondo la disciplina all’uopo dettata dall’art. 2734 c.c. quando alla confessione si accompagnano dichiarazioni di altri fatti e/o circostanze tendenti ad infirmare l’efficacia del fatto confessato, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l’altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte, in virtù del principio della c.d. inscindibilità della confessione giudiziale che trova applicazione nei casi in cui l’altra parte non abbia tempestivamente contestato la verità delle circostanze aggiunte alla confessione ed in grado di infirmare l’efficacia del fatto confessato.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 15/1/2003

Art. 2901 c.c.

Tutela dei diritti - azione revocatoria ordinaria – requisiti.

L'azione revocatoria ordinaria ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ed a ricostituirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi, accertandone la sua inefficacia nei confronti del debitore stesso, di tal che condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non è necessaria la sussistenza di un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione patrimoniale, comportante una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità: cfr. Cass.29/3/1999 n. 2971.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 18/11/2002

Pur non essendo necessario provare che l'atto di alienazione abbia arrecato una diminuzione patrimoniale tale da rendere impossibile il soddisfacimento delle ragioni di credito rimane pur sempre elemento imprenscindibile dell’azione revocatoria ordinaria la dimostrazione che la modifica della situazione patrimoniale del debitore renda comunque incerta l'attività esecutiva del creditore o ne comprometta la fruttuosità (nella specie, il giudice ha affermato che occorre procedere all’esame concreto delle condizioni patrimoniali del debitore e ad una comparazione tra le stesse e l'entità del credito, talchè minore è l'importo di questo maggiore rimane la capacità di disposizione in capo al debitore).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 18/11/2002

Art. 2935 c.c.

Tutela dei diritti - esecuzione forzata in forma specifica – obbligo di concludere un contratto.

Ove l'attore abbia chiesto con l'atto di citazione una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. sulla base di una scrittura privata da lui erroneamente qualificata come preliminare di vendita immobiliare, costituisce una mera emendatio libelli la richiesta di condanna della controparte a riprodurre in forma pubblica il contratto definitivo già concluso, restando il thema decidendum pur sempre circoscritto all'accertamento dell'esistenza di uno strumento giuridico idoneo al trasferimento della proprietà: cfr. Cass. 5/8/1987 n.6740.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 18/11/2002

Art. 2943 c.c.

Tutela dei diritti - prescrizione estintiva – atto interruttivo.

Affinchè un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione a norma dell’art. 2943 c. 4 c.c. deve contenere anche l’esplicitazione di una pretesa, ovvero una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l’effetto di costituirlo in mora: cfr. Cass. 10504/99.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 23/5/2002 n. 399/02

Art. 2947 c.c.

Tutela dei diritti - prescrizione estintiva - risarcimento del danno.

In tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, ove il fatto illecito integri gli estremi di un reato perseguibile a querela e quest'ultima non sia stata proposta, trova applicazione, ancorchè per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella civile, la prescrizione biennale di cui al secondo comma dell'art. 2947 cod. civ., decorrente dalla scadenza del termine utile per la presentazione della querela medesima (cfr. Cass. SS.UU. 5121/2002).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 15/7/2002

cfr. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 3/6/2003 n. 430/03