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- SITO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI SANREMO -
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Art. 2643 c.c.
Tutela dei diritti – trascrizione – sentenza dichiarativa di
trasferimento di immobile. La sentenza dichiarativa del verificatosi trasferimento della proprietà di
un immobile, mediante scrittura privata non autenticata, non è trascrivibile (cfr.
Cass. 4716/99). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 6/6/2002 Art. 2729 c.c. Tutela dei diritti – prove – presunzioni. La prova del danno all’immagine o alla reputazione può essere data con
ogni mezzo, ed anche attraverso presunzioni, che, ai sensi dell’art. 2729
c.c., debbono fondarsi, peraltro, su circostanze gravi, precise e concordanti e
non sulla semplice "ragionevolezza" delle asserzioni dell'interessato
circa il pregiudizio all'immagine ed il discredito professionale o personale (cfr.
Cass. 6507/01). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 6/5/2002 Art. 2734 c.c. Tutela dei diritti – prove – confessione. Secondo la disciplina all’uopo dettata dall’art. 2734
c.c. quando alla confessione si accompagnano dichiarazioni di altri fatti e/o
circostanze tendenti ad infirmare l’efficacia del fatto confessato, le
dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l’altra parte non
contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte, in virtù del
principio della c.d. inscindibilità della confessione giudiziale che trova
applicazione nei casi in cui l’altra parte non abbia tempestivamente
contestato la verità delle circostanze aggiunte alla confessione ed in grado di
infirmare l’efficacia del fatto confessato. Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent.
15/1/2003 Art. 2901 c.c. Tutela dei diritti - azione revocatoria ordinaria – requisiti. L'azione revocatoria ordinaria ha una finalità cautelare e conservativa del
diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la
garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ed a
ricostituirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi,
accertandone la sua inefficacia nei confronti del debitore stesso, di tal che
condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il
pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, peraltro,
non è necessaria la sussistenza di un danno concreto ed effettivo, essendo
sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione
patrimoniale, comportante una modifica della situazione patrimoniale del
debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da
comprometterne la fruttuosità: cfr. Cass.29/3/1999 n. 2971. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 18/11/2002 Pur non essendo necessario provare che l'atto di alienazione abbia arrecato
una diminuzione patrimoniale tale da rendere impossibile il soddisfacimento
delle ragioni di credito rimane pur sempre elemento imprenscindibile dell’azione
revocatoria ordinaria la dimostrazione che la modifica della situazione
patrimoniale del debitore renda comunque incerta l'attività esecutiva del
creditore o ne comprometta la fruttuosità (nella specie, il giudice ha
affermato che occorre procedere all’esame concreto delle condizioni
patrimoniali del debitore e ad una comparazione tra le stesse e l'entità del
credito, talchè minore è l'importo di questo maggiore rimane la capacità di
disposizione in capo al debitore). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 18/11/2002 Art. 2935 c.c. Tutela dei diritti - esecuzione forzata in forma specifica – obbligo di
concludere un contratto. Ove l'attore abbia chiesto con l'atto di citazione una sentenza costitutiva
ai sensi dell'art. 2932 c.c. sulla base di una scrittura privata da lui
erroneamente qualificata come preliminare di vendita immobiliare, costituisce
una mera emendatio libelli la richiesta di condanna della controparte a
riprodurre in forma pubblica il contratto definitivo già concluso, restando il
thema decidendum pur sempre circoscritto all'accertamento dell'esistenza di uno
strumento giuridico idoneo al trasferimento della proprietà: cfr. Cass.
5/8/1987 n.6740. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 18/11/2002 Art. 2943 c.c. Tutela dei diritti - prescrizione estintiva – atto interruttivo. Affinchè un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione a
norma dell’art. 2943 c. 4 c.c. deve contenere anche l’esplicitazione di una
pretesa, ovvero una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a
manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere
il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l’effetto di
costituirlo in mora: cfr. Cass. 10504/99. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 23/5/2002 n. 399/02
Art. 2947 c.c.
Tutela dei diritti - prescrizione estintiva - risarcimento del danno.
In tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli,
ove il fatto illecito integri gli estremi di un reato perseguibile a querela e
quest'ultima non sia stata proposta, trova applicazione, ancorchè per il reato
sia stabilita una prescrizione più lunga di quella civile, la prescrizione
biennale di cui al secondo comma dell'art. 2947 cod. civ., decorrente dalla
scadenza del termine utile per la presentazione della querela medesima (cfr.
Cass. SS.UU. 5121/2002). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 15/7/2002 cfr. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 3/6/2003 n.
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